Compenso del liquidatore giudiziale che ha svolto anche funzioni di gestore dell'OCC
17 Giugno 2021
Nell'ipotesi di successione tra la figura del gestore della crisi OCC e quella del liquidatore giudiziale, il compenso dei professionisti che svolgono le funzioni deve ritenersi unico e deve essere suddiviso fra i due ruoli secondo un principio di proporzionalità?
Caso pratico - Una persona fisica in stato di sovraindebitamento chiedeva al Tribunale di Bergamo l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012. Il Tribunale, esaminata la domanda, disponeva l'apertura della liquidazione, nominando quale liquidatore giudiziale lo stesso professionista che aveva svolto la funzione di gestore per l'organismo di composizione della crisi. Nel corso della procedura, quando ancora non era terminata l'attività liquidatoria, il liquidatore presentava una richiesta di liquidazione del compenso per il lavoro che era stato svolto e per quello ancora da svolgere. Nel formulare la richiesta, chiedeva che la determinazione dell'onorario avvenisse in ragione di attivo e passivo della procedura, senza alcuna detrazione di quanto già percepito nello svolgimento della propria attività di gestore della crisi. Il Giudice designato per la procedura, letta la richiesta, deliberava la liquidazione, disponendo tuttavia che il compenso del liquidatore giudiziale e quello del gestore della crisi si dovessero considerare unici.
Spiegazioni e conclusioni - Con il decreto del 23 marzo 2021 in commento, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato sul diritto al compenso del liquidatore giudiziale nella liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 e del rapporto tra questo e la remunerazione spettante al gestore della crisi nella fase antecedente al deposito degli atti in tribunale. La specifica tematica, come noto, non è presa in considerazione né dalla legge né da disposizioni normative aventi rango secondario. In proposito, come esaustivamente riepilogato nel decreto oggetto di disamina nella presente sede, il regolamento che disciplina la definizione del compenso dell'organismo di composizione della crisi e del liquidatore – segnatamente, il d.m. 24 settembre 2014, n. 202 –, pur trattando fattispecie di successione di incarichi di professionisti nelle procedure da sovraindebitamento, non detta criteri per il caso in cui venga nominato un liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012 a seguito dell'attività già posta in essere dal gestore della crisi. Nel dettaglio, gli artt. 17 e 18 d.m. n. 202/2012 stabiliscono, rispettivamente, che laddove si succedano più organismi o più liquidatori nello stesso incarico, il compenso per l'attività svolta è unico e deve essere ripartito secondo criteri di proporzionalità. Inoltre, sempre il medesimo decreto prevede che nell'ipotesi di nomina di un liquidatore o di un gestore per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato, la determinazione (e la ripartizione) del compenso tra gestore e liquidatore segua i medesimi criteri appena menzionati. Ebbene, a parere del Tribunale di Bergamo, da tali norme si può desumere che, per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'ordinamento fissi «un principio generale di suddivisione dell'onorario tra gli organismi [e tra i professionisti] che si sono eventualmente avvicendati nella gestione della procedura di sovraindebitamento, improntato ad un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi». In ragione di ciò, l'indubbia portata generale del suesposto principio dovrebbe guidare l'interprete nella quantificazione del compenso del gestore e del liquidatore nei casi di procedure ex art. 14 ter L. 3/2012, riconoscendo dunque ad essi un unico onorario da ripartirsi secondo proporzionalità. A tale conclusione, peraltro, condurrebbero differenti indici normativi, tra i quali si può annoverare la regolamentazione nel senso appena descritto di una fattispecie che presenta evidenti tratti di analogia con quella in esame e che consiste nell'ipotesi di successione tra gestore della crisi e liquidatore nel caso di conversione delle procedure ex art. 14 quater L. 3/2012. D'altra parte, come rileva correttamente il Tribunale, non si rinvengono ragioni per operare una legittima differenziazione del trattamento economico nel caso di successione tra professionisti nella procedura di liquidazione del patrimonio rispetto alle varie fattispecie normativamente regolate, considerata «la medesima identità strutturale e funzionale» delle figure professionali prese in esame. Sul punto, infatti, si rammenta come l'attività dell'organismo di composizione della crisi consista usualmente nella realizzazione delle attività propedeutiche all'avvio della procedura, mentre quella del liquidatore nella dimissione dei cespiti patrimoniali. La naturale conclusione di queste argomentazioni, pertanto, ha condotto il Tribunale di Bergamo ad applicare analogicamente l'art. 17 d.m. 202/2014 anche per il caso di successione del professionista nell'incarico di gestore della crisi e di liquidatore. Tuttavia, nell'esame del provvedimento e delle sue motivazioni, è opportuno considerare che la fattispecie concreta prendesse le mosse dall'unicità del professionista che ha svolto i due incarichi menzionati.
Normativa
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