Efficacia non immediatamente esecutiva della pronuncia (costitutiva) di risoluzione del concordato preventivo

Lorenzo Rossi
06 Giugno 2021

La sentenza costitutiva di risoluzione del concordato preventivo può reputarsi provvisoriamente esecutiva?

La sentenza costitutiva di risoluzione del concordato preventivo può reputarsi provvisoriamente esecutiva?

Caso pratico - Una società in stato di crisi, con ricorso ex art. 161, comma 1,L.F., chiedeva al Tribunale di Arezzo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, depositando contestualmente piano e proposta.

Il Tribunale, analizzato il ricorso, riscontrando la sussistenza dei presupposti di legge e valutando ammissibile la proposta ed il piano di concordato, dichiarava aperta la procedura.

Successivamente, alla luce del voto favorevole da parte delle maggioranze dei creditori ai sensi dell'art. 177 L.F., il concordato preventivo veniva omologato.

Tuttavia, a distanza di diversi anni dall'omologazione, in ragione di inadempimenti valutati di non scarsa importanza, il Tribunale di Arezzo, con sentenza, disponeva la risoluzione del concordato preventivo. Tale pronuncia veniva però impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Firenze e, pertanto, non diveniva definitiva.

Nelle more del giudizio di appello, la società in concordato, che era parte di una controversia giudiziale instaurata nei confronti di un fallimento e di altri soggetti, chiedeva al giudice delegato del concordato, previa valutazione in merito alla provvisoria esecutività della sentenza di risoluzione della procedura, di autorizzare la società in stato di crisi a concludere una transazione con l'impresa fallita.

Il giudice delegato, esaminata la domanda, riteneva di rimetterla al Tribunale in composizione collegiale, affinché si pronunciasse in merito all'eventuale efficacia esecutiva della pronuncia di risoluzione.

Il Tribunale di Arezzo, con pronuncia del 27 aprile 2021, statuiva che la sentenza di risoluzione ex art. 186 L.F. non potesse considerarsi immediatamente esecutiva.

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia oggetto del presente commento argomenta le ragioni per cui la sentenza di risoluzione del concordato preventivo non possa essere immediatamente esecutiva, evidenziando inoltre le differenze che sussistono tra la stessa e la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare, la cui efficacia è espressamente disciplinata dal legislatore.

Come noto, l'art. 186 L.F., che regola la risoluzione del concordato preventivo, non contiene alcun espresso riferimento all'efficacia della pronuncia risolutiva, disponendo solo che, in quanto compatibili, trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme previste dall'art. 137 L.F. in materia di scioglimento del concordato fallimentare.

Ebbene, l'ultimo articolo citato, al comma 4, stabilisce expressis verbis che “la sentenza che risolve il concordato [fallimentare] riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva”.

Stante il rinvio dell'art. 186 L.F. all'art. 137 L.F., buona parte degli interpreti ha affermato che anche la sentenza di risoluzione del concordato preventivo deve considerarsi immediatamente esecutiva e, dunque, immediatamente produttiva dei propri effetti.

Il Tribunale di Arezzo, tuttavia, si è espresso in maniera diametralmente opposta, ritenendo che la pronuncia risolutiva del concordato preventivo non possa dirsi esecutiva prima del suo passaggio in giudicato.

In primo luogo, a parere del collegio giudicante, la risoluzione del concordato preventivo e la risoluzione del concordato fallimentare avrebbero effetti significativamente differenti e, pertanto, in ragione della presenza della clausola di salvaguardia, alcune norme dettate per lo scioglimento di quest'ultimo, tra cui l'efficacia della pronuncia risolutoria, non potrebbero trovare applicazione nel concordato preventivo.

Ed infatti, la risoluzione del concordato fallimentare determina, “indefettibilmente”, la riapertura del fallimento mentre lo scioglimento del concordato preventivo comporta la declaratoria dello stato di insolvenza solo nel caso di espressa richiesta in tal senso da parte di uno dei soggetti legittimati.

Pertanto, il senso dell'art. 137, comma 4, L.F. si deve rinvenire proprio nell'immediata apertura del fallimento a seguito della risoluzione del concordato fallimentare, che, al contrario, nel concordato preventivo non si verifica.

Premesso quanto sopra, il Tribunale, per giungere alla soluzione del quesito, indaga la ratio che sottostà all'immediata esecutività della pronuncia (costitutiva) di risoluzione del concordato fallimentare.

Essa deve essere individuata nell'esigenza di tutelare i creditori concorsuali, i quali, una volta aperto il fallimento, avrebbero la garanzia che i beni e l'attivo della procedura siano protetti da iniziative esecutive e cautelari di terzi, oltreché sottoposti all'attività di controllo del curatore e del giudice delegato.

Orbene, identica esigenza di tutela deve guidare l'interprete nella definizione degli effetti della risoluzione del concordato preventivo.

Contrariamente al concordato fallimentare, non aprendosi simultaneamente il fallimento, la soluzione che maggiormente protegge i creditori è quella della prosecuzione della procedura concorsuale, con la permanenza in carica degli organi del concordato. Diversamente, nel caso in cui la pronuncia di risoluzione avesse immediatamente efficacia esecutiva, commissario e liquidatore giudiziali cesserebbero dalle loro funzioni.

In conclusione, il silenzio della legge fallimentare in ordine all'efficacia della sentenza di risoluzione del concordato preventivo deve essere interpretato come indice della volontà del legislatore di far sì che si applichi la regola generale di cui all'art. 282 c.p.c., che prevede la non immediata esecutività delle sentenze costitutive, anche tenendo conto dell'esigenza di proteggere i creditori concorsuali.

Non può trovare applicazione l'art. 137, comma 4, L.F. al concordato preventivo.

Normativa

  • Art. 282 c.p.c.
  • Art. 137 L.F.
  • Art. 161 L.F.
  • Art. 177 L.F.
  • Art. 186 L.F.

Per approfondire

  • V. nota a Trib. Arezzo 27 aprile 2021, Carattere non provvisoriamente esecutivo della sentenza di risoluzione del concordato preventivo, in ilfallimentarista.it, news del 7 giugno 2021
  • V. L. Gambi, Il termine per la risoluzione del concordato ha natura decadenziale, in ilfallimentarista.it, 6 giugno 2018

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