Il concordato preventivo, la pandemia e l'urgenza dell'adunanza dei creditori
28 Agosto 2020
È possibile venga dichiarata l'urgenza di una procedura concordataria e dell'adunanza dei creditori, in quanto un differimento di quest'ultima avrebbe provocato un significativo pregiudizio al debitore?
Caso pratico - Una società già ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità si è vista rinviare dal Tribunale di Roma, al 25 maggio 2020, l'udienza fissata ai sensi dell'art. 174 L.F. In tale procedura, peraltro, vi era una società creditrice che aveva formalizzato il proprio intendimento di presentare una proposta di concordato concorrente, ai sensi dell'art. 163, comma 4., L.F., le quali, come noto, possono essere ritualmente depositate nel fascicolo della procedura entro trenta giorni dal momento in cui viene celebrata l'adunanza dei creditori. Ebbene, con il differimento disposto dal Tribunale, alla luce di quanto disposto dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, così come successivamente integrato dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, sebbene l'adunanza cadesse al di fuori del periodo per cui era imposto il rinvio d'ufficio delle udienze determinato dalla diffusione della nota epidemia da Covid-19, il termine per il deposito delle proposte di concordato concorrenti era assoggettato alla sospensione legale. Di conseguenza, anche nell'interesse della creditrice intenzionata a predisporre una proposta alternativa e migliorativa, l'udienza ex art. 174 L.F. avrebbe dovuto essere differita in modo congruo. Tuttavia, la società debitrice, con apposita istanza depositata oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, chiedeva che venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, l'urgenza della procedura concordataria e, quindi, che fosse confermata la data del 25 maggio 2020 per l'adunanza dei creditori. Il Tribunale di Roma, con decreto del 20 aprile 2020, ritenendo ammissibile l'istanza depositata dalla debitrice e meritevole di tutela l'interesse della stessa, dichiarava l'urgenza della procedura e, conseguentemente, confermava l'udienza ex art. 174 L.F.
Spiegazioni e conclusioni - Nel dettaglio, il Tribunale di Roma, per argomentare la propria decisione, ha compiuto un esaustivo excursus sulle leggi emergenziali e sulle varie previsioni concernenti la sospensione delle attività processuali e delle udienze, richiamando i già citati d.l. n. 18 del 2020 e d.l. n. 23 del 2020. Il Tribunale ha quindi approfondito le previsioni riferibili alla materia concorsuale e alla risoluzione delle crisi d'impresa, con specifico riferimento all'articolata disciplina concordataria contenuta nell'art. 9 d.l. n. 23 del 2020, diversificata per le varie fasi della procedura. Dalla lettura delle disposizioni, a parere del Tribunale, traspare l'intenzione del legislatore di favorire in modo significativo il concordato preventivo, definito quale “strumento proficuamente valorizzabile per la prosecuzione di percorsi utili ad evitare la declaratoria di fallimento e la conseguente liquidazione giudiziale”. Viene fatto notare che, nel contesto che si è venuto a definire con l'emergenza epidemiologica, tutte le iniziative e richieste che, in tempi “ordinari” non sarebbero state consentite ovvero sarebbero state assoggettate ad un'attenta e scrupolosa verifica da parte del tribunale, vengono stimolate dalla legislazione emergenziale. Sulla scorta di queste premesse, l'istanza volta alla conferma della data per l'adunanza ex art. 174 L.F., finalizzata ad evitare pregiudizi alla debitrice nella sua capacità di dare esecuzione al piano concordatario, è stata ritenuta meritevole di accoglimento, anche se penalizzante per il creditore intenzionato a depositare una proposta di concordato concorrente. Ed infatti, se la sfera di interessi che si correlano alla singola procedura non può dirsi vulnerata da iniziative che modificano, sia a livello di contenuto che a livello di tempistica, la domanda di concordato, la medesima conclusione, a detta del Tribunale, non può che valere “per il caso in cui la proponente chieda che venga data attuazione alla propria richiesta di composizione della crisi di impresa che ha già positivamente superato il vaglio giudiziale di ammissibilità, elidendo situazioni di incertezza del relativo assetto attuativo”. Dunque, in questa prospettiva, il Tribunale, dopo aver riconosciuto che l'eventuale ulteriore differimento dell'adunanza ex art. 174 L.F. avrebbe potuto comportare grave pregiudizio alla debitrice, ha confermato l'adunanza dei creditori già fissata in precedenza.
Normativa e giurisprudenza
|