Procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e apporto di finanza esterna

La Redazione
12 Ottobre 2021

Il Tribunale di Milano, nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012, afferma che può ritenersi ammissibile, quando ciò determina il miglior soddisfacimento del ceto creditorio, l'esclusivo apporto di finanza esterna da parte del debitore.

Il Tribunale di Milano, nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012, afferma che può ritenersi ammissibile, quando ciò determina il miglior soddisfacimento del ceto creditorio, l'esclusivo apporto di finanza esterna da parte del debitore, come alternativa al procedimento di esdebitazione del debitore incapiente senza attivo alcuno e con il requisito ostativo della meritevolezza .

Nel procedimento in oggetto, il tribunale conclude con la dichiarazione di apertura della liquidazione “ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, disponendo che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, L. n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012.

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