Il requisito della meritevolezza nel piano del consumatore
28 Agosto 2020
Può reputarsi diligente il consumatore che abbia chiesto finanziamenti le cui rate, complessivamente, risultano maggiori della III parte del reddito mensile del sovraindebitato?
Caso pratico - Un soggetto sovraindebitato predisponeva un ricorso per l'accesso alla procedura di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3. L'indebitamento del ricorrente aveva natura esclusivamente consumeristica: precisamente, si componeva di debiti nei confronti di finanziarie ed istituti di credito e derivava da contratti di finanziamento a vario titolo stipulati. Con tali finanziamenti, contratti a cascata, il debitore si era obbligato a corrispondere rate mensili per un importo significativo, sensibilmente superiore rispetto alla terza parte del proprio reddito netto. Su questo aspetto focalizzava la propria attenzione il giudice cui veniva assegnato la procedura da sovraindebitamento. Come noto, il piano del consumatore costituisce una procedura più agevole e semplificata per il debitore rispetto a quella di accordo di composizione della crisi (disciplinata dall'art. 9 ss. l. n. 3 del 2012), poiché non prevede la manifestazione del consenso da parte dei creditori. Tuttavia, questa “agevolazione” viene compensata dal legislatore con la previsione di un presupposto di ammissibilità stringente, che tuteli il ceto creditorio: la meritevolezza. Ed infatti, il giudice può omologare il piano solamente ove possa escludere che il consumatore abbia “assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero abbia “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Il Tribunale di Udine, con decreto del 4 gennaio 2017, senza concedere alcun ulteriore termine per integrazioni documentali, dichiarava l'inammissibilità del piano del consumatore predisposto, ritenendo che il debitore non fosse stato diligente nell'assumersi le obbligazioni.
Spiegazioni e conlcusioni - Nel dettaglio, il Tribunale di Udine puntualizza preliminarmente che meritevolezza e assenza di atti di frode sono due presupposti distinti e non sovrapponibili. In altre parole, accertare il mancato compimento di atti fraudolenti in pregiudizio dei creditori non equivale ad assumere che il sovraindebitato sia meritevole, poiché tale presupposto si compone di un quid pluris rispetto al primo. A parere del Tribunale, infatti, la meritevolezza per accedere alla procedura di piano del consumatore consiste nell'assunzione di obbligazioni con la (ragionevole) consapevolezza – che andrà valutata ex ante e non ex post –di riuscire ad adempierle, alla luce del proprio patrimonio e della propria situazione reddituale (analogamente, si veda anche Tribunale Bergamo 9 Novembre 2019); inoltre, la situazione da sovraindebitamento, intesa come sproporzione tra patrimonio ed esposizioni debitorie, non deve essere causata da una condotta colposa e negligente. Alla luce di quanto affermato, è da escludere che possa dirsi meritevole il soggetto che ha fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle capacità reddituali e patrimoniali. Non è tutto. Il Tribunale di Udine, infatti, fornisce un parametro numerico certo per individuare l'assunzione di obbligazioni ragionevole e diligente e distinguerla da quella colposa: si tratta del valore dato dal rapporto tra la parte di reddito mensile che deve essere utilizzata per rimborsare finanziamenti e il reddito mensile complessivo. In tal senso, il sovraindebitato che chieda un mutuo quando oltre la terza parte del proprio reddito sia già assorbita da obbligazioni pregresse deve essere considerato negligente e, come tale, immeritevole di accedere alla procedura di piano del consumatore. Sotto questo profilo, deve essere precisato che vi sono anche ulteriori orientamenti, maggiormente elastici, nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Avellino, ad esempio, concentrandosi più sulle motivazioni e sulla situazione di fatto che spingono il ricorrente a chiedere un altro finanziamento, ha affermato che il soggetto, “benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (…)”, che deve “contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare”, può reputarsi meritevole (Tribunale di Avellino 23 dicembre 2019).
Normativa e giurisprudenza
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