Gli obblighi informativi nel concordato preventivo ai tempi della pandemia
22 Settembre 2020
La sospensione dei termini nel c.p., ex art. 83 d.l. 18/20 e all'art. 36 d.l. 23/20, si applica anche alle relazioni informative periodiche che l'imprenditore deve redigere?
Caso pratico - Un'impresa ha domandato al Tribunale di Rimini l'apertura di una procedura di concordato preventivo exart. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare, nei termini concessi, una proposta e un piano. Il deposito della domanda in parola è stato effettuato nel periodo che ha preceduto la diffusione della pandemia e la promulgazione dei provvedimenti governativi e parlamentari con cui si è cercato di limitare le conseguenze negative della stessa. Come noto, uno dei fronti sui quali si è focalizzata l'attenzione del legislatore nel periodo emergenziale è stato quello dell'attività processuale, con la previsione di rinvii d'ufficio delle udienze già calendarizzate – ad eccezione delle materie che richiedevano una trattazione urgente – e con la sospensione della decorrenza dei termini processuali. Per quanto attiene quest'ultimo profilo, l'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto la sospensione dei termini «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (…) per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». Questa previsione è stata successivamente prorogata con l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che ha esteso il termine al giorno 11 maggio 2020. Le due disposizioni citate, dunque, sono intervenute sui termini processuali. Con ogni evidenza, le previsioni in parola hanno prodotto i loro effetti anche in materia concorsuale, con la conseguente sospensione dei termini eventualmente concessi per la predisposizione di piano e proposta di concordato. Tuttavia, era equivoca la loro applicazione ai termini indicati dall'art. 161, comma 8, L.F. per il deposito delle relazioni informative periodiche. Per questa ragione, l'impresa in concordato preventivo ha domandato al Tribunale di Rimini di esprimersi sull'obbligo di deposito delle relazioni periodiche.
Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Rimini ha chiarito che la sospensione dei termini di cui agli artt. 83 d.l. n. 18 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020 non trova applicazione per le relazioni informative che l'imprenditore ha l'obbligo di depositare mensilmente in pendenza della procedura di concordato c.d. in bianco. Il Tribunale constata, anzitutto, che la formulazione letterale delle norme contenute negli articoli sopra citati sembrerebbe riferibile ai soli termini di natura processuale e non anche ai termini di carattere sostanziale. I termini disciplinati dall'art. 161, comma 8, L.F. sono sostanziali e non processuali, essendo volti a tenere monitorata la gestione dell'impresa che ha richiesto di accedere al concordato preventivo e permettendo, di conseguenza, al tribunale e al commissario giudiziale di esercitare i poteri di sorveglianza attribuiti loro dalla legge. L'imprenditore che ha avuto accesso alla procedura concorsuale, dunque, nonostante possa beneficiare di una sorta proroga ex lege del termine per depositare piano e proposta – in ragione della sospensione prevista dalle disposizioni di carattere emergenziale entrate in vigore –, deve in ogni caso fornire una puntuale rendicontazione agli organi della procedura in ordine all'attività che è stata eventualmente svolta. Lo stesso orientamento è stato condiviso dal Tribunale di Milano, il quale, nella circolare che ha diramato lo scorso 15 aprile 2020, ha chiarito che gli obblighi di deposito delle relazioni debbono essere in ogni caso rispettati dalle imprese, sia nel caso intendano proporre un concordato in continuità (per i quali la verifica del tribunale è maggiormente pregnante) che nel caso in cui intendano optare per una procedura liquidatoria (laddove l'adempimento, in assenza di attività d'impresa, non aggrava né l'operato del debitore né quello dei professionisti che lo assistono).
Normativa e giurisprudenza
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