Piano e proposta concordatari in pandemia

Alessandro Corrado
31 Agosto 2020

Piano e proposta concordatari non tengono a causa della crisi pandemica?

Piano e proposta concordatari non tengono a causa della crisi pandemica?

Caso pratico - Il provvedimento reso dal Tribunale di Pistoia il 5 maggio 2020 si iscrive a pieno titolo tra quelli maturati nell'ambito delle misure urgenti, temporanee e di vero e proprio soccorso varate dal Governo per sostenere il sistema economico di fronte alla crisi pandemica.

Sul fronte della crisi d'impresa, infatti, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto liquidità", convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40) ha differito l'entrata in vigore del relativo Codice al 1° settembre 2021 (art. 5) ed ha stabilito l'improcedibilità dal 9 marzo al 30 giugno delle istruttorie prefallimentari e delle dichiarazioni dello stato d'insolvenza di imprese sottoponibili a L.C.A. e A.S.

Parallelamente, l'art. 9 tende una mano ai debitori che al 23 febbraio 2020 (considerata data iniziale dell'emergenza sanitaria italiana) avessero già ottenuto l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo o accordo ex art. 182 bis l.f.: il comma 2 – in deroga all'attuale normativa concorsuale – dispone infatti che nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo pendenti a tale data questi possono "presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (ai sensi dell'art. 161 L.Fall.) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (ai sensi dell'art. 182-bis L.Fall.)".

La norma definisce in modo preciso il termine finale entro cui l'istanza dev'essere depositata (ovvero l'udienza fissata per l'omologazione), ed i casi di inammissibilità (la votazione negativa dei creditori, che dà luogo alle conseguenze previste dall'art. 179 l.f.), ma non anche in quale fase si debba trovare la procedura di concordato preventivo per poter considerare ammissibile l'istanza.

Secondo autorevole interpretazione (cfr. in tal senso Lamanna, Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, ilFallimentarista.it 14 aprile 2020), destinatario del beneficio della proroga può essere solo per il debitore che abbia depositato piano e/o proposta "in forma piena" ed abbia già ottenuto – alla data del 23 febbraio – il provvedimento ex art. 163 l.f.., esattamente come nel caso approdato dinanzi al tribunale pistoiese.

La disaminata questione procedurale non esaurisce i profili profondamente innovativi dell'art. 9: questo infatti postula che la proroga possa intervenire per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta, dando così modo al debitore di rivalutare la situazione tenendo conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica (cfr. la relazione illustrativa del Decreto liquidità).

A tal proposito dal sintetico provvedimento del tribunale toscano traspare lo sforzo modificativo del debitore che, seppure ancora “in corso di elaborazione”, va nella direzione di rivedere le previsioni dei flussi di cassa e delle spese e, soprattutto, prevedere una circostanza nuova quale la liquidazione di uno stabilimento storico di proprietà.

Spiegazioni e conclusioni - Interpretando letteralmente il comma 2 dell'art. 9 d.l. n. 23/2020, il debitore che intenda avvalersi della proroga del termine deve proporre ai creditori piano o proposta nuovi piuttosto che semplici modificazioni. La giurisprudenza si è già occupata di stabilirne la differenza, soprattutto per la rilevanza ai fini di quanto stabilito dall'art. 161, comma 3 l.f., a norma del quale la relazione attestante veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano è necessaria nel caso di “modifiche sostanziali” (Cass. 25 novembre 2019 n. 30627; Trib. Asti 11 febbraio 2016).

Speculare in modo eccessivo su tali differenze rischierebbe tuttavia di vanificare lo scopo della norma: in primo luogo, per l'impossibilità per il tribunale chiamato a concedere la proroga di valutare ex ante il contenuto delle modifiche che il debitore presenterà entro il nuovo termine, ed inoltre perché la misura emergenziale intende invece agevolare quanto più possibile le soluzioni concordate della crisi d'impresa in uno scenario economico e finanziario che si presenta incerto sia, gravità e durata.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 180 L.Fall.
  • Art. 163 bis L. Fall.
  • Art. 160 L. Fall.
  • Cass. giugno 2018 n. 15435 n. 13
  • Cass. n. 25 novembre 2019 m. 30627
  • Tribunale Asti sentenza 11 febbraio 2016
  • Tribunale Siracusa sentenza 2 maggio 2012

Per approfondire

  • LAMANNA, Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, in ilFallimentarista.it, 14 aprile 2020
  • TAROLLI - RIONDATO, Proposta “modificata” e proposta “nuova” nel concordato preventivo, inilFallimentarista.it, 9 giugno 2016
  • RAVINA, Modifica della proposta di concordato, inilFallimentarista.it,19 Maggio 2020

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