Perdita di capitale sociale nel corso dell'esercizio 2020

30 Settembre 2020

A seguito dell'emergenza COVID in che misura opera la sospensione che sterilizza gli obblighi dell'assemblea nei casi di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e/o al di sotto del minimo legale?

A seguito dell'emergenza COVID in che misura opera la sospensione che sterilizza gli obblighi dell'assemblea nei casi di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e/o al di sotto del minimo legale?

Caso pratico - Una società di capitali, con esercizio coincidente con l'anno solare, nel periodo maggio-giugno 2020, registra importanti perdite correnti; nella verifica dei saldi semestrali l'amministratore evidenzia che, in presenza delle perdite portate a nuovo dell'esercizio 2019 ed in assenza di opportune riserve, le perdite complessive riducono di oltre un terzo il capitale sociale.

L'amministratore evidenza inoltre che allo stato dei fatti ed in base alle informazioni in suo possesso, il perdurare della situazione di incertezza causata dal COVID-19 ha pregiudicato fortemente la continuità aziendale, valutata in un orizzonte temporale di 6 mesi; pertanto la società potrebbe, salvo ulteriori proroghe delle attuali moratorie su mutui, finanziamenti e leasing, trovarsi addirittura nell'impossibilità di poter onorare gli impegni, nei confronti dei terzi finanziatori, in scadenza entro la fine dell'esercizio.

L'amministratore per evitare una futura azione di responsabilità per non aver condotto una gestione conservativa dell'impresa, convoca l'Assemblea dei soci, così come previsto dalla normativa vigente.

Spiegazioni e conclusioni - L'amministratore, secondo la normativa civilistica vigente, ovvero ai sensi degli artt. 2446 (2482-bis) e 2447 (2482-ter) c.c. deve, senza indugio convocare l'Assemblea per informare i soci dell'entità della perdita e perché questi possano deliberare gli opportuni provvedimenti.

Nel corso dell'assemblea, l'amministratore presenta la relazione sulla situazione patrimoniale della società, depositata almeno 8 giorni prima della data di convocazione presso la sede della medesima, ed evidenzia ai presenti come le perdite stimate al 30/06/2020 riducano di oltre un terzo il capitale sociale, pur senza intaccare la soglia del minimo legale; e che pertanto l'impresa si trova nella disciplina normata dall'art. 2446 c.c. (art. 2482-bis - srl).

I soci, preso atto della perdita, dovendo deliberare opportuni provvedimenti, possono:

  • coprire la perdita così come evidenziata dall'amministratore;
  • provvedere immediatamente alla riduzione del Capitale Sociale;
  • dare mandato all'amministratore di adottare piani gestionali straordinari finalizzati a ridurre la perdita o a eliminarla del tutto (es.: Cassa integrazione; riduzione del personale, smobilizzo investimenti con realizzazione di plusvalenze latenti, etc.).
  • rinviare la perdita all'esercizio successivo.

L'amministratore segnala ai presenti che l'art. 6 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) convertito in L. 40 del 05/06/2020, ha previsto che nel periodo 09 aprile – 31 dicembre 2020, in caso di perdite rilevanti del capitale sociale, opera una sospensione temporanea dagli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (artt. 2482-bis 2482-ter).

Le disposizioni introdotte dall'art. 6 D.L. 23/2020 non hanno però sospeso né il dovere degli amministratori di monitorare costantemente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, né tantomeno gli obblighi informativi che gli stessi hanno nei confronti dei soci, pertanto l'Assemblea deve essere regolarmente convocata.

La sospensione introdotta dal cd. DL Liquidità di fatto sposta l'obbligo di adozione delle opportune misure precedentemente citate “… all'esercizio successivo rispetto a quello in cui si dovrebbe ridurre il capitale sociale secondo la disciplina ordinaria”.

Nel corso dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione potrebbe anche proporre di intraprendere una procedura concordata della crisi d'impresa che salvo particolari disposizioni statutarie non è di competenza dei soci ma degli amministratori.

In tal caso l'art. 182 sexiesL.F. prevede che “… dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo … della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione … ovvero della proposta di accordo … e sino all'omologazione … non si applicano gli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c.. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale”.

Esclusa l'ipotesi di perseguire la via della procedura concorsuale, stando alla normativa civilistica vigente, al netto delle sospensioni precedentemente citate, qualora la perdita di oltre un terzo del capitale sociale non fosse diminuita entro la fine dell'esercizio successivo (31/12/2021) l'Assemblea ordinaria dovrebbe obbligatoriamente ridurre il capitale, in proporzione alle perdite accertate, entro la data di approvazione del bilancio relativo a tale esercizio (2021).

In applicazione invece della sospensione prevista dal DL Liquidità, stando al caso in esame, se la perdita significativa fosse imputabile all'esercizio 2019, ovvero fosse rilevata nel corso dell'Assemblea tenutasi dopo il 9 aprile 2020, dovrà essere ripianata, oppure il capitale sociale dovrà essere ridotto, nell'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2022.

Diversamente, se la perdita significativa fosse imputabile all'esercizio 2020, la medesima dovrà essere ripianta, oppure il capitale sociale ridotto, nell'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2023.

Normativa

  • Artt. 2446 – 2447 c.c.
  • Artt. 2482-bis -2482-ter c.c.
  • Art. 58 Direttiva UE 2017/1132
  • Art. 182 L.F.
  • D.L. 23/2020, conv. con mod., in L. 40/2020

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