Crisi da sovraindebitamento e domanda unica per due familiari

02 Ottobre 2020

Nella crisi da sovraindebitamento è possibile presentare una sola domanda per due familiari indebitati e conviventi?

Nella crisi da sovraindebitamento è possibile presentare una sola domanda per due familiari indebitati e conviventi?

Caso pratico - Mario Rossi, per molti anni dipendente commerciale di una società, ha perso il proprio lavoro perché quest'ultima è stata dichiarata fallita. Ha cercato un nuovo lavoro e, pur continuando a cercare, al momento svolge un'attività part time quale cameriere presso un ristorante. Per arrotondare le sue entrate, la mattina presto fa il dog sitter portando fuori i cani dei vicini. E' peraltro indebitato con la banca per Euro 40.000: quando lavorava come dipendente aveva infatti assunto un tale debito per aiutare il fratello minore, afflitto da ludopatia, perché continuasse a svolgere la sua attività di elettricista. Il fratello, che, fortunatamente, sembra oggi aver superato la dipendenza dal gioco, ha debiti per € 20.000 per imposte dirette e indirette e per € 38.000 verso una finanziaria. Ricomincia ad essere apprezzato nel suo lavoro e sta ora guadagnando circa 1700 Euro al mese; vorrebbe poter restituire l'aiuto al fratello maggiore che gli è stato molto vicino in una fase drammatica della vita.

I due fratelli vivono nello stesso piccolo appartamento acquistato dal Sig. Mario a suo tempo e per il quale sta ancora rimborsando a rate il mutuo ventennale pagando € 1.800 ogni sei mesi. E' poi vedovo con un figlio di 8 anni. Per accudire a quest'ultimo si avvale dell'aiuto della madre che vive fuori città in un bilocale locato a 200,00 euro al mese. La madre ha una pensione di 700 euro mensili

Il Sig. Mario Rossi possiede un'autovettura acquistata a km 0 nel 2018 .

È venuto a conoscenza della procedura di sovraindebitamento e chiede se egli stesso e il fratello possano accedervi e se sia possibile godere di un procedimento unitario che tenga conto, con riferimento alla sua posizione, anche delle entrate del fratello elettricista.

Spiegazioni e conclusioni - In via generale, entrambi i soggetti hanno in astratto i requisiti per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012. Può fruire dei benefici stabiliti dalla normativa sia il privato consumatore come il Sig. Mario Rossi che l' imprenditore sotto soglie di fallibilità, come il fratello del Sig. Rossi.

Non è poi escluso che anche il fratello del Sig. Rossi possa considerarsi, a sua volta, privato consumatore; si tratta di capire se le obbligazioni assunte da questi nei riguardi del fisco e della finanziaria siano estranei o meno all'esercizio dell'impresa di elettricista.

In dottrina e in giurisprudenza si è posto il problema di ammettere procedure unitarie di composizione delle crisi da sovraindebitamento riguardanti più componenti di un nucleo familiare come nel caso di specie.

La legge, peraltro, nulla dice al riguardo, ma alcuni tribunali hanno ritenuto di ammettere la domanda congiunta di più familiari per un piano del consumatore comune (v. Trib. Milano 6 dicembre 2017, Trib. Mantova 22 gennaio 2018 e Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018) La giurisprudenza ha comunque subordinato l'ammissibilità al rispetto del principio di autonomia patrimoniale previsto dall'art. 2740 c.c per cui il piano deve comunque sempre tener distinte le singole masse attive e passive riferite a ciascun familiare. Ciò significa che ogni debitore risponde nei riguardi dei rispettivi creditori con i propri beni presenti e futuri e che non vi può essere commistione tra masse diverse.

Sul problema è risultata ancora più aperta la risposta fornita dal Tribunale di Mantova che, con i decreti del 9 gennaio e dell'8 aprile 2018, ha chiarito quanto segue: la legge n. 3/2012 nasce “per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione legislativa non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di “debitore” di cui all'art. 6 financo a comprendere i componenti della “famiglia” che versi nella situazione rappresentata dalla norma. E poiché il filtro selettivo, enucleato dal primo comma dell'art. 6, consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le “famiglie”, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati”.

La legge delegan. 20/2019, nell'intento di fornire una soluzione al problema sopra evidenziato, ha demandato al governo di “individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia. Così l'art. 66 CCI, recante la rubrica “Procedure familiari” ha previsto espressamente una disciplina comune quando i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi o quando la situazione di crisi o di insolvenza del gruppo familiare abbia un'origine comune. In entrambi casi è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e se i vari membri familiari hanno presentato più domande il giudice può adottare i provvedimenti più idonei a garantire il coordinamento delle procedure collegate. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

La procedura familiare è ammessa anche quando uno dei debitori non sia un consumatore; al procedimento unitario si applicano, nello specifico, le disposizioni relative al concordato minore. In altre parole, se uno dei condebitori sia privato consumatore, mentre l'altro sia un imprenditore o un professionista, in presenza di un ricorso e di un progetto unitario di risoluzione della crisi prevale la disciplina del concordato minore, che stabilisce regole maggiormente garantiste per i creditori. Resta comunque fermo il principio per cui le masse attive e passive devono rimanere distinte pur se coinvolte nello stesso piano.

Si segnala, infine, che cosa si intenda per familiari ai fini dell'applicazione del Codice della crisi e dell'insolvenza: si fa riferimento ai coniugi, ai loro parenti entro il quarto grado e ai loro affini entro il secondo nonché alle parti di un' unione civile e ai conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016.

Normativa e giurisprudenza

  • L. 3/2012
  • art. 66 CCI
  • Trib. Mantova 9 gennaio 2018
  • Trib. Mantova 8 aprile 2018
  • Trib. Milano 6 dicembre 2017

Per approfondire

  • F. Lamanna, Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (IV), Giuffrè Francis Lefebvre 2019
  • F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento , Giuffrè, 2013

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