La domanda di fallimento nell'emergenza Covid

07 Ottobre 2020

È ammessa la possibilità, per l'imprenditore in concordato preventivo, di richiedere la pronuncia di fallimento omisso medio?

È ammessa la possibilità, per l'imprenditore in concordato preventivo, di richiedere la pronuncia di fallimento omisso medio?

Caso pratico - Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 24 giugno 2020, si è trovato a decidere su un tema di assoluta attualità, strettamente connesso agli eventi epidemiologici.

La vicenda occorsa è la seguente. Una società debitrice era stata ammessa al concordato preventivo, proposto nella forma del concordato in continuità aziendale diretta; il concordato è stato omologato con provvedimento depositato nel 2017 ed al momento della valutazione del tribunale era in fase di esecuzione con termine ultimo per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie al giugno 2022. Più recenti relazioni del Commissario giudiziale, ed in particolare dall'ultima del febbraio 2020, evidenziavano l'impossibilità di raggiungimento dei risultati previsti dal piano industriale in continuità aziendale a suo tempo elaborato, sicché ne derivava l'irrealizzabilità degli obiettivi del piano concordatario omologato, che ha cessato di essere adempiuto già a far tempo dal dicembre 2019. Il Tribunale di Bergamo si è rifatto alle valutazioni che la Corte di legittimità ha avuto modo di compiere in diverse pronunce (Cass. civ., n.7703/2017; Cass. civ., n.29632/2017, Cass. civ. n.26002/2018), valorizzando il principio per cui il creditore può chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se in concordato omologato, dal momento che l'azione esperita dal creditore deve intendersi quale legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa secondo quanto previsto dall'art. 6 L.F. Il principio non sarebbe in nessun modo condizionato dalla previsione dell'art. 184 L.F., ossia non sarebbe in alcun modo connesso al tema della risoluzione del concordato preventivo. Il Tribunale di Bergamo ha, altresì, precisato, che in via analogica la valutazione deve ritenersi possibile per lo stesso imprenditore, che deve essere messo nelle condizioni di denunciare l'impossibilità di adempiere al piano concordatario, nonché di domandare al Tribunale il proprio fallimento, senza onerare i creditori della proposizione della relativa istanza. Nel caso de quo, il Giudice di prime cure ha sottolineato come l'insolvenza specifica non si riferisse all'indebitamento regolato dal concordato omologato (secondo quanto deciso da Corte Cost. n. 106/2004), bensì si riferisca all'impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario, conseguente alla cessazione dell'attività d'impresa e all'interruzione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti, evocando il giustificato motivo oggettivo. Il giudice, inoltre, ha dato peso alla presenza, nelle varie relazioni depositate, di un evidente e sempre più incisivo calo del fatturato, tanto da giungere alla conclusione di una sostanziale impossibilità di adempimento del piano per complessiva assoluta inadeguatezza dei flussi finanziari.

Entrano in gioco, a questo punto, le novità previste dai decreti governativi in materia di Covid: il Tribunale di Bergamo ha, infatti, considerato che ai sensi dell'art.10, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 come convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, sia procedibile il ricorso presentato dall'imprenditore in proprio quando, come nella specie, l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid-19. Nella fattispecie, inoltre, dal momento che la società debitrice che ha presentato il ricorso per la pronuncia del proprio fallimento una società in accomandita semplice, la sentenza che lo ha dichiarato ha prodotto anche anche il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili a mente del disposto dell'art. 147 L.F.

La conclusione cui è giunto il giudice lombardo è il seguente:il creditore può chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se in concordato omologato, laddove l'insolvenza sia conseguenze dell'irrealizzabilità del piano, considerando che l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ai sensi dell'art. 6 L.F. e, dunque, come notato, non è condizionata dal precetto dell'art. 184 L.F., talché risulta proponibile a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo. Massimando il richiamo già ricordato all'art. 10, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 come convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, si deve ritenere procedibile il ricorso presentato dall'imprenditore in concordato per autofallimento omisso medio, ossia senza la previa risoluzione del concordato stesso ai sensi dell'art. 186 L.F. in fase di esecuzione quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid e non è neppure riferita all'indebitamento regolato dal concordato omologato.

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in oggetto rappresenta un'iconica applicazione sia dei principi che hanno inteso guidare il legislatore nella fase dell'emergenza (applicazione resa ancora più significativa perché posta in essere dal tribunale di una delle città più dolorosamente colpite dall'epidemia) e sia dei cardini della normazione in materia di crisi di impresa. Il cuore della pronuncia muove da considerazioni di una consolidata giurisprudenza di legittimità, che aveva avuto modo di sottolineare come non sussistono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società in costanza di un concordato preventivo omologato e non risolto laddove la stessa continui a non onorare i propri debiti e purché il creditore istante faccia valere il suo credito nella misura falcidiata e non in quella originaria, ciò in quanto l'iniziativa del creditore ex art. 6 L.F. non risulta condizionata dal precetto di cui all'art. 184 L.F. (Cass. civ., 17 luglio 2017 n. 17703).

Il Tribunale di Bergamo assume una posizione precisa su un peculiare aspetto della procedura fallimentare che è stato oggetto di riflessione in dottrina e in giurisprudenza approdando a soluzioni differenti, quello dell'ammissibilità del fallimento cd. ‘omisso medio', ossia del fallimento di un'impresa in concordato preventivo omologato, dichiarato senza preliminarmente disporne la risoluzione.

La tesi del giudice bergamasco è chiaro nel senso dell'ammissibilità, come d'altra parte ammesso dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata in sede di motivazione.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 6 L.F.
  • Art. 14 L.F.
  • Art. 180 L.F.
  • Art. 184 L.F.
  • Art. 185 L.F.
  • Art. 186 L.F.
  • Art. 186-bis L.F.
  • Art. 37 CCI
  • Art. 39 CCI
  • Cass. civ. n. 17703/2017
  • Cass. civ. n. 29632/2017

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