Concordato preventivo in esecuzione del quale sia stata realizzata un'operazione di scissione
08 Ottobre 2020
Nel caso di c.p. attuato mediante un'operazione di scissione, i creditori della società scissa possono rivolgersi alla società beneficiaria per l'adempimento delle obbligazioni che non sono estinte con l'esecuzione del piano?
Caso pratico - In presenza di concordato preventivo in esecuzione del quale sia stata realizzata un'operazione di scissione, si discute sull'applicabilità dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale ciascuna società coinvolta nell'operazione di scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto alla stessa assegnato o rimasto, resta solidalmente responsabile dei debiti non soddisfatti della società scissa.
Spiegazioni e conclusioni - Qualora un'operazione di scissione, prevista nel piano concordatario, rappresenti una modalità attuativa del concordato preventivo, per la giurisprudenza di merito (Trib. Roma 24 marzo 2020, n. 5403) prevale la disciplina dell'autoregolamentazione concordataria della crisi e dell'insolvenza, con la conseguente inapplicabilità sia della norma concorsuale di cui all'art. 184, comma 1, l. fall. - che fa salvi i diritti dei creditori concordatari verso i fideiussori ed i coobbligati dell'impresa in concordato preventivo, sia del predetto comma 3 dell'art. 2506 quater c.c. Secondo i giudici capitolini, infatti, la seconda parte del primo comma dell'art. 184 l. fall., escludendo che i diritti verso i coobbligati siano soggetti agli effetti dell'omologazione, si riferisce soltanto ai crediti anteriori al deposito della domanda di concordato e tali non possono essere considerati quelli sorti verso la società scissa che diviene debitrice per effetto dell'operazione realizzata successivamente all'omologazione. Allo stesso tempo, la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2506, quater, comma 3, c.c., non è da ritenersi compatibile con la prima parte del sopra citato art. 184, comma 1, l. fall., secondo cui la proposta ed il piano omologati sono vincolanti per tutti i creditori anteriori, dovendo prevalere l'interesse della massa alla esecuzione del concordato su quello dei singoli creditori che potrebbero agire individualmente per fa valere quella responsabilità (di diverso avviso Trib. Ravenna 29 ottobre 2015). Nel caso in cui, tuttavia, il concordato preventivo in attuazione del quale sia stata realizzata un'operazione di scissione sia risolto, con successiva dichiarazione di fallimento della società scissa, per i giudici di merito romani trova applicazione la regola generale della solidarietà tra le società coinvolte nella scissione prevista dalle norme in tema di diritto societario sulle quali la disciplina della legge fallimentare abbia avuto un effetto derogatorio. Pertanto, non essendo possibile l'invalidazione dell'operazione di scissione (in virtù del principio di stabilità dell'operazione previsto dall'art. 2504 quater c.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2506 ter c.c.) e la conseguente ricostituzione del patrimonio definitivamente assegnato alla società beneficiaria, i creditori della società scissa possono rivolgersi alla società beneficiaria per il soddisfacimento delle obbligazioni nella consistenza originaria e nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito a quest'ultima.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire M. Furno, La responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione in caso di concordato in continuità (commento a Trib. Ravenna 29 ottobre 2015), in ilfallimentarista.it, 2016
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