Società di fatto e prova della stipula del contratto sociale
13 Ottobre 2020
Esiste una società di fatto quando è provata la stipula del contratto sociale in quanto sussiste la gestione comune del patrimonio e l'accollo dei debiti dell'una società da parte dell'altra?
Caso concreto - Il Legale rappresentante di una società proponeva reclamo, dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società e di lui stesso quale socio accomandatario in estensione della dichiarazione di fallimento di altra società, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado circa l'esistenza di una società di fatto tra le due imprese sociali. In particolare, parte reclamante sosteneva che gli elementi ritenuti dirimenti dal collegio di primo grado non erano, in realtà, idonei a provare l'esistenza di un legame societario diverso ed ulteriore rispetto al regime instaurato tra i contraenti mediante la conclusione del contratto d'affitto, laddove il pagamento di debiti della società affittuaria era espressamente previsto in compensazione del corrispettivo del rapporto sinallagmatico ed il subentro nei rapporti pendenti era da ricondurre all'efficacia tipica dell'affitto d'azienda ex art. 2558 c.c. La curatela fallimentare si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo. Con sentenza n. 11 del 4settembre 2020, la Corte d'Appello di Cagliari ha respinto il reclamo, ritenendo infondati i motivi di censura.
Spiegazioni e conclusioni - Secondo la definizione più in uso nella giurisprudenza di merito, la società di fatto è quella società nella quale sono rinvenibili tutti gli elementi previsti dall'art. 2247 c.c., desumibili anche per fatti concludenti, pur in assenza di contratto sociale scritto e, quindi, di iscrizione nel registro delle imprese. In particolare, ne costituiscono elementi essenziali, nei rapporti interni tra le parti, l'accordo avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune costituito da conferimenti dei soci finalizzati all'esercizio dell'attività medesima, l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista dell'esercizio dell'attività, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, nonché, nei confronti dei terzi, l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di uno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole convincimento dell'esistenza della società. Per contro, costituiscono manifestazioni rivelatrici dell'esistenza del contratto sociale elementi quali la tenuta di una contabilità congiunta, la pubblicità dell'attività con nomi congiunti, la spendita del nome sociale. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure poneva in particolare rilievo l'elemento temporale della contiguità della costituzione della società di capitali e della sua attività rispetto alla stipulazione del contratto d'affitto con la s.a.s., il cui socio accomandatario era l'originario socio unico della s.r.l., il quale aveva ceduto tutte le quote al figlio in prossimità del perfezionamento dell'affitto con la società amministrata in qualità di accomandatario. Sin da subito, la società affittuaria aveva provveduto al pagamento di diverse obbligazioni facenti capo alla s.a.s., compensandole solo in parte con il canone pattuito per l'affitto. A parere della corte d'Appello, la costituzione di una società di capitali che assuma i debiti di una s.a.s., per quanto attraverso il filtro di un contratto d'affitto d'azienda - ove peraltro detta ipotesi era prevista come residuale e salvo compensazione con il canone dovuto in controprestazione - lascia intendere la volontà dei partecipanti di far transitare le obbligazioni della s.a.s. nel regime della società di capitali (di lì a poco dichiarata fallita) in attuazione di un accordo sociale che vede coinvolte le due imprese sociali ed il socio accomandatario della seconda attraverso una gestione comune. Di qui la prova della sussistenza di una società di fatto fra la s.r.l., la s.a.s. ed il socio accomandatario di quest'ultima. Non v'è dubbio, infatti, che “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto non occorre necessariamente la prova della stipulazione del contratto sociale, la cui sussistenza può risultare - oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis", costituzione di un fondo comune, mediante specifici apporti finalizzati all'esercizio congiunto di una attività economica, partecipazione agli utili e alle perdite) pure da manifestazioni esteriori dell'attività del gruppo, quando, per la loro automaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni” (cfr. Cass., 22 febbraio 2008, 4529). Del resto, l'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 legge fall., può risultare da indici rivelatori, allorquando essi, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività d'impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. Nella specie, rileva la corte d'Appello che dai mastrini contabili della s.r.l. era possibile rilevare, durante il corso dell'affitto, una continua e massiccia assunzione di debiti della s.a.s. da parte della s.r.l., a fronte di un saldo dare, nei rispettivi confronti, sempre di gran lunga inferiore, così confermando che il trasferimento delle passività era una costante del rapporto tra le due società, che godevano contestualmente delle entrate provenienti dall'attività di ristorazione. Sicché, dando applicazione ai suddetti principi, la Corte di Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società fallita e dal socio accomandatario, ritenendo sussistere la società di fatti fra essi e la s.r.l.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire G. Fauceglia, Così è (se vi pare): l'orientamento dei giudici di merito in tema di fallimento di una società di fatto tra società di capitali e persone fisiche, in Giur. com., 2018, 4, 744. |