Concordato preventivo: transazione fiscale e apporto di finanza esterna.

01 Settembre 2020

Una società in concordato preventivo, stante l'insufficienza dell'attivo disponibile per la soddisfazione di tutti i creditori privilegiati e dei creditori chirografari, può prevedere nel piano concordatario una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci ai fini l'omologazione del concordato?

Una società in concordato preventivo, stante l'insufficienza dell'attivo disponibile per la soddisfazione di tutti i creditori privilegiati e dei creditori chirografari, può prevedere nel piano concordatario una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci ai fini l'omologazione del concordato?

Caso concreto - La società debitrice in stato di crisi deposita il ricorso ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall. domandando al tribunale la concessione di un termine per il deposito di un piano di concordato liquidatorio.

Entro il termine concesso dal tribunale, la società deposita un piano che prevede la soddisfazione dei creditori mediante:

  • il realizzo di crediti;
  • l'utilizzo della liquidità;
  • la liquidazione dell'attivo;
  • l'apporto di finanza esterna da parte dei soci.

Nell'ambito della procedura si inserisce altresì la transazione fiscale conclusa con l'Agenzia delle Entrate per la definizione dei crediti erariali.

A fronte del totale delle risorse a diposizione, il piano prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili, privilegiati speciali capienti e generali di grado anteriore a quello previsto dall'art. 2752, co. 1, c.c.

Per i creditori con grado successivo e i chirografari viene previsto il pagamento entro dodici mesi dall'omologa in percentuale rispetto al proprio credito pari al 20%. Sono state previste tre categorie di creditori chirografari:

  • credito tributario degradato al chirografo a seguito della transazione fiscale;
  • credito vantato dagli istituti bancari per crediti chirografari garantiti dai soci;
  • creditori chirografari tout court.

Il piano è stato approvato da parte della maggioranza delle classi e da parte del 74,35% dei creditori ammessi al voto.

Il tribunale di Milano ha omologato il concordato nominando il liquidatore giudiziale incaricato di redigere e di trasmettere al commissario giudiziale e al comitato dei creditori il piano delle attività di liquidazione.

Spiegazioni e conclusioni - Il tribunale di Milano, con il decreto di omologa, mette in luce come la transazione fiscale e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci abbiano permesso di addivenire all'elaborazione di un piano che incontrasse il gradimento della massa dei creditori.

La situazione di partenza era costituita dalla incapacità della società debitrice di pagare i creditori privilegiati oltre il grado rappresentato dall'art. 2752, co. 1, c.c. – che riguarda i crediti fiscali - e i creditori chirografari.

L'intervento dei soci e la calmierazione della pretesa fiscale attraverso l'istituto della transazione fiscale consentono la “quadratura del cerchio”, vale a dire la coincidenza tra mezzi della procedura e fabbisogno di cui ancora necessita per la buona riuscita del piano.

Da un lato, la transazione fiscale ha comportato il degrado al chirografo di tutto il credito tributario privilegiato spettante all'Erario e, dall'altro, l'apporto dei soci, consistente nel versamento di una somma di denaro a favore della società e nella costituzione ex art. 2645 ter c.c. di un vincolo su un immobile, ha consentito che l'opzione concordataria risultasse più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa fallimentare, come descritto dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall.

Prestando attenzione in particolar modo alla transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall., la società si trovava a dover assolvere a un debito tributario di grado privilegiato rispetto al quale l'attivo concordatario risultava incapiente.

La società, dunque, ha ritenuto di proporre all'Agenzia delle Entrate il pagamento parziale, in misura pari al 20%, del credito tributario avente natura privilegiata, ma degradato al chirografo per incapienza dell'attivo, entro dodici mesi dall'omologa.

Infatti, alla luce della modifica all'art. 182 ter l.fall. intervenuta con l'art. 1, comma 81, l, 232/2016, il piano concordatario può prevedere lo stralcio del credito tributario, tra cui anche il credito IVA, e contributivo, purché sia contenuto in un accordo ex art. 182-ter l.fall. e dall'attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 67, co. 3, lett. d)l.fall. che certifichi che il piano preveda, per il credito oggetto della proposta, un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione.

Nel caso di specie, la società ha allegato alla proposta di concordato la relazione ex artt. 160, co. 2, 161, co. 3, e 182-ter l.fall. con cui l'attestatore ha dichiarato che, in caso di fallimento, il credito tributario sarebbe rimasto integralmente insoddisfatto.

In conclusione, attraverso l'apporto di finanza esterna da parte dei soci e soprattutto grazie all'istituto della transazione fiscale, valido strumento nelle mani del debitore che tuttavia non sempre viene utilizzato, si è evitato il fallimento della società e le sue inevitabili conseguenze negative sul quantum distribuibile ai creditori.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 160 l.fall.
  • Art. 161 l.fall.
  • Art. 182 ter l.fall.
  • Trib. Milano 24 febbraio 2020
  • Cass. 4 novembre 2011 n. 22931
  • Cass. 4 novembre 2011 n. 22932
  • Corte di giustizia dell'Unione Europea 07/04/2016, causa C-546/14, Degano trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione

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