Comunicazione via PEC della sentenza di fallimento e decorrenza del termine d'impugnazione

25 Agosto 2020

La notifica della sentenza di fallimento, eseguita dalla cancelleria ed indirizzata all'indirizzo pec del fallito, è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo?

La notifica della sentenza di fallimento, eseguita dalla cancelleria ed indirizzata all'indirizzo pec del fallito, è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo?

Caso pratico - Una società proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento emessa dal Tribunale di Chieti, chiedendone la revoca per violazione dell'art. 1 comma 2 l.fall. e omesso accertamento incidentale dell'esistenza dei crediti, nonché per violazione dell'art. 17 l.fall., posto che la sentenza di fallimento era stata notificata esclusivamente per via PEC, e non ex art. 137 c.p.c.

Secondo la tesi del reclamante, dal tenore della predetta disposizione si evincerebbe l'esclusività delle notifica nelle modalità ivi indicate, il che si arguirebbe anche dal ben diverso tenore dell'art. 15 l.fall., che al comma 3 prevede, viceversa, che la notifica del decreto di convocazione per l'udienza cd "prefallimentare", unitamente al ricorso, vada effettuata, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, avendo il legislatore distinto specificamente le due ipotesi, così riservando la notifica più solenne, effettuata per mezzo degli Ufficiali Giudiziari, alla sentenza dichiarativa di fallimento.

La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo revocarsi il proprio fallimento, previa, se del caso, la declaratoria di nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia della notifica della sentenza reclamata, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio, la creditrice istante ha contestato gli assunti della parte reclamante ed ha concluso per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.

Con ordinanza in data 8.12.2019 la Corte, una volta presa la causa in decisione, ha disposto riaprirsi il contraddittorio tra le parti per verificare la ritualità della notifica del reclamo al Fallimento, rimasto contumace.

Con sentenza n. 919 del 26 giugno 2020, la Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto il reclamo, ritenendo infondati entrambi i motivi di censura.

Spiegazioni e conclusioni - Ai sensi dell' art. 14, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, "le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi..." con ciò chiaramente perdendo di significato la tradizionale distinzione tra comunicazione e notificazione.

Da ciò, a parere della Corte d'Appello di L'Aquila, discende, conseguentemente, che la notifica via pec della sentenza di fallimento è idonea a far decorrere il dies a quo del termine per esperire il reclamo.

Pare utile evidenziare che in materia di reclamo ex art. 18 L. Fall. la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che "la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c." (cfr., da ultimo, Cass. 22 ottobre 2018, n. 26638).

Infatti, il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, introdotto dall'art. 45, comma 1, lett. B, del D.L. n. 90 del 2014, non può trovare applicazione laddove norme speciali stabiliscano diversamente, come appunto l'art. 18, commi 14 e 15, L. Fall., per la sentenza di fallimento.

In presenza di norme speciali, resta ferma, dunque, la disciplina generale di cui all'art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, il quale, modificando il secondo comma dell'art. 45 disp. att. c.p.c., ha disposto che il biglietto di cancelleria deve contenere ”il testo integrale del provvedimento comunicato” e che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dalla Corte di Appello di L'Aquila, i principi sopra richiamati trovano applicazione anche in caso di notifica della sentenza di fallimento effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, L. Fall., in forza del quale "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento".

Infatti, il riferimento alla tradizionale notifica ex art. 137 c.p.c. deve essere letto alla luce dell'art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, il quale ha profondamente innovato il sistema delle comunicazioni di cancelleria nei procedimenti civili, generalizzando e rendendo esclusiva la modalità telematica, da eseguire all'indirizzo pec risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, con possibilità di ricorrere all'applicazione degli artt. 136 e 137 c.p.c. solo "quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario", fatto salvo il deposito in cancelleria nell'ipotesi di mancato assolvimento all'obbligo di munirsi di un indirizzo di pec (per i soggetti per i quali è prescritto) nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di pec per cause imputabili al destinatario.

Dando applicazione ai suddetti principi, la Corte di Appello ha pertanto ritenuto valida la notifica eseguita a mezzo pec dalla cancelleria ed ha, conseguentemente, rigettato il reclamo proposto dalla società fallita.

Normativa e giurisprudenza

  • DL 18 ottobre 2012 n. 179, Art. 16
  • Art. 17, comma 1, l.fall.
  • Art. 136, c.p.c.
  • Art. 137, c.p.c.
  • Cass., 22 ottobre 2018, n. 26638
  • Cass., 8 settembre 2016, n. 17765

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