Istanza di concessione del termine per la formulazione di una proposta di accordo migliorativa

Lorenzo Rossi
16 Ottobre 2020

Nella procedura di accordo con i creditori ex art. 9 ss. L. n.3/12, può essere concesso al debitore, dopo che si sono concluse negativamente le votazioni, un termine per formulare una proposta di accordo migliorativa?

Nella procedura di accordo con i creditori ex art. 9 ss. L. n.3/12, può essere concesso al debitore, dopo che si sono concluse negativamente le votazioni, un termine per formulare una proposta di accordo migliorativa?

Caso pratico - Un soggetto, volendo risolvere la propria crisi da sovraindebitamento, domandava al Tribunale di Mantova l'accesso alla procedura di accordo con i creditori, ai sensi dell'art. 9 ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3, chiedendo altresì, in via subordinata, nel caso di inammissibilità della stessa o di voto negativo da parte dei creditori, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio exart. 14 ter l. n. 3 del 2012.

Il Tribunale, dopo aver vagliato la proposta, ritenendola fattibile sia sotto il profilo giuridico che – alla luce dell'attestazione positiva del gestore della crisi – sotto quello economico, con decreto dichiarava aperta la procedura e fissava udienza ai sensi dell'art. 10 l. n. 3 del 2012.

Prima dell'udienza, sotto la gestione e la vigilanza del gestore della crisi, si tenevano le operazioni di voto, durante le quali non veniva raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge per l'omologazione.

Prima che si tenesse l'udienza, tuttavia, il ricorrente depositava una memoria scritta con la quale domandava al giudice designato la concessione di un termine per depositare una proposta migliorativa (in ragione di eventi favorevoli sopravvenuti).

A questa memoria, peraltro, veniva allegata una lettera con la quale un creditore manifestava la propria disponibilità a pronunciarsi in senso favorevole su una eventuale proposta migliorativa.

Dall'altra parte, diversi creditori che avevano votato negativamente, depositavano prima dell'udienza note, con le quali chiedevano che fosse rigettata la domanda di omologazione dell'accordo.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, con decreto pubblicato in data 25 maggio 2020, rigettava la richiesta formulata dal debitore, revocava il decreto ex art. 10 l. n. 3 del 2012 (con conseguente decadimento degli effetti protettivi) e apriva la procedura di liquidazione del patrimonio.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Mantova ha escluso che, nella procedura di accordo con i creditori, possa essere assegnato al debitore un termine per la formulazione di una proposta migliorativa.

Anzitutto, il giudice, nell'argomentare la propria decisione, ha denotato l'assenza, nella l. n. 3 del 2012, di una disposizione che permetta al debitore la modifica migliorativa di una proposta di accordo già presentata ai creditori.

Come noto, infatti, tale possibilità è prevista unicamente per le procedure concorsuali cc.dd. maggiori, ed in particolare per il concordato preventivo, laddove è fatta salva la facoltà dell'impresa proponente di modificare la proposta entro il termine di cui all'art. 172, comma 2, L.F., ovverosia quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori (momento a partire dal quale i creditori stessi possono esprimere il proprio voto).

Peraltro, dalle argomentazioni del Tribunale si può ricavare che, anche volendo assumere l'applicazione analogica dell'art. 172 L.F. alle procedure da sovraindebitamento, la proposta non possa in ogni caso essere modificata dopo le votazioni dei creditori.

Dal nostro sistema normativo, infatti, si può ricavare «un principio generale secondo cui le modifiche della proposta di soddisfacimento concorsuale dei creditori non siano ammissibili se intervenute dopo che si è avuta l'espressione del voto da parte dei creditori», il quale, con ogni evidenza, è funzionale ad evitare che il debitore possa porre in essere comportamenti di carattere dilatorio pregiudizievoli per i creditori.

In questo senso, giova evidenziare che il Tribunale di Milano, in un caso non dissimile da quello in commento, aveva riconosciuto al debitore la possibilità di modificare la proposta (applicando analogicamente, dunque, l'art. 172 L.F.) essendo la richiesta pervenuta antecedentemente rispetto all'inizio delle operazioni di voto.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 172 L.F.
  • Art. 7l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 9 l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 10 l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 11 l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Tribunale di Mantova 25maggio2020
  • Tribunale di Milano 29 dicembre 2017

Per approfondire

F. Cesare, Le nuove frontiere del sovraindebitamento nella pandemia, in ilfallimentarista.it,14 aprile 2020.

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