Fallimento, credito da collaborazione coordinata e continuativa e sospensione dei termini processuali
09 Novembre 2020
È esclusa la sospensione feriale dei termini processuali quando il giudizio in sede fallimentare riguardi un credito da collaborazione coordinata e continuativa?
Caso pratico - Mario Rossi, inserito come collaboratore coordinato e continuativo nell'ambito della società Alfa dichiarata fallita, ha presentato domanda di insinuazione al passivo per un il corrispettivo non corrisposto nei mesi precedenti al fallimento. In sede di verifica del passivo il Giudice Delegato ha respinto la domanda perché ritenuta priva di sufficiente documentazione. Volendo presentare opposizione che verrà a scadere l'8 agosto, il sig. Rossi deve tener conto dei 31 giorni di sospensione feriale dei termini? Le norme interessate nel caso di cui ci si occupa sono gli artt. 3 L. n. 742/1969, 92 L. n. 12/1941, 409 e 429 c.p.c. e 98 L. fall. La prima norma regola la materia della sospensione feriale dei termini processuali stabilendo che quest'ultima “non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile”. A sua volta, l'art. 92 dispone che “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione l'esecuzione, nonché' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.” Ancora, l'art.409 c.p.c. individua le controversie soggette al rito del lavoro mentre l'art.429 c.p.c. si occupa della sentenza emessa a conclusione della controversia di lavoro; infine l'art. 98 L. Fall. individua le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato del passivo e dunque, anche l'opposizione, tramite cui “ il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta (…)”.
Spiegazioni e conclusioni - In materia fallimentare, la sospensione feriale dei termini trova generale applicazione, fatti salvi i casi di controversie per la dichiarazione di fallimento e di revoca dello stesso. L'art. 3 L. n. 742/1969, infatti , da sempre, è interpretato nel senso di considerare i procedimenti e le controversie ivi indicati quali fattispecie tassative non suscettibili di interpretazione analogica. In tale prospettiva, si è ritenuto che le impugnazioni (tra cui l'opposizione) ex art. 98 L. fall. fossero soggette alla sospensione feriale non potendo essere assimilate né all'opposizione all'esecuzione, né alle cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti. Si deve, nel contempo, rammentare che la sospensione in parola non riguarda, in base all'art. 3 L. n. 742/1969, i procedimenti aventi ad oggetto la domanda di crediti di lavoro stante l'esplicito riferimento all'art. 429 c.p.c. che, come si diceva, tratta della pronuncia sulle controversie di lavoro. Tra queste, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, sono espressamente comprese anche le controversie relative ad “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.” .Nello specifico, sempre l'art. 409, comma 1, n. 3, chiarisce che “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”. Dunque, se, da un lato, il mezzo procedurale dell'opposizione consente l'applicazione della sospensione feriale dei termini, dall'altro, la natura della controversia lo esclude. In tale ultimo senso, la Cassazione, fin dal 2000 (Cass. n. 1091/2000) ha precisato che, quando il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento riguarda un credito da rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c,. non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. L'esclusione è collegata alla specifica natura della controversia in parola e permane anche se non è adottato il rito speciale del lavoro. Sulla stessa scia si sono poste poi le Sezioni Unite con sentenza n. 10994 del 5 maggio 2017 a proposito di una controversia per retribuzioni, indennità e TFR di due dipendenti di una società fallita.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire Si veda, in commento a Cass. n. 10994 del 2017, A. Corrado, Ammissione al passivo dei crediti di lavoro e sospensione feriale dei termini, in ilfallimentarista.it, 13 novembre 2017. |