Illegittima la proroga del termine di esecuzione del concordato preventivo per emergenza da Covid

11 Novembre 2020

Salva l'applicazione dell'art. 9, comma 1, L. 40/2020, un provvedimento di proroga del termine di esecuzione di un concordato, predeterminato dal piano già omologato, è da ritenersi precluso al giudice delegato e allo stesso tribunale?

Salva l'applicazione dell'art. 9, comma 1, L. 40/2020, un provvedimento di proroga del termine di esecuzione di un concordato, predeterminato dal piano già omologato, è da ritenersi precluso al giudice delegato e allo stesso tribunale?

Caso pratico - Con decreto del 28 maggio 2020, il Tribunale di Lanciano autorizzava la proroga di ulteriori 24 mesi del termine per l'esecuzione del concordato preventivo di una S.R.L., omologato dal medesimo tribunale con decreto del 16 maggio 2016.

Avverso il predetto decreto, proponevano reclamo, dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, alcuni creditori, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto di poter modificare le modalità di esecuzione, sul piano temporale, previste dal piano allegato alla proposta concordataria approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal Tribunale, sostenendo, in particolare, che tale potere non potesse desumersi dallo stato di emergenza determinato dalla pandemia in atto.

Evidenziavano, nello specifico, che le conseguenze di tale emergenza erano state predeterminate dal legislatore con l'art 9 D.L. 23/2020, convertito in L.n. 40/2020, il cui primo comma ha prorogato di sei mesi, ex lege e senza necessità di intervento giudiziale, "i termini di adempimento dei concordati preventivi omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020".

I reclamanti, poi, ponevano in risalto la circostanza che la proroga era stata richiesta e concessa, essenzialmente, per le lungaggini di contenziosi giudiziari neanche previsti dal piano e per il deludente risultato della liquidazione degli immobili.

Nel costituirsi in giudizio, la reclamata eccepiva il difetto di legittimazione attiva di una delle reclamanti, sostenendo che il relativo credito aveva trovato soddisfazione, nelle more, per effetto del fallimento di un terzo coobbligato, resistendo altresì nel merito, evidenziando la convenienza dell'ampia proroga concessa anche per i creditori.

Spiegazioni e conclusioni - Muovendo dalla pronuncia della Corte di Appello di L'Aquila, si evidenzia che con è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva in capo ad uno dei creditori, con conseguente ammissibilità del reclamo.

Nel merito, sono state ritenute fondate le doglianze dei reclamanti, pur tuttavia evidenziando l'operatività, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 23/2020.

Ed invero, evidenzia la Corte territoriale che la suddetta norma, nel prorogare – peraltro in modo automatico ed indifferenziato - di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati con scadenza successiva al 23/2/2020, ha escluso non soltanto la necessità di uno specifico provvedimento giudiziale volto alla concessione della proroga, ma ha anche prefissato la durata della proroga stessa, rendendo quindi superfluo, nonché illegittimo, un eventuale provvedimento che ne disponga una differente durata.

Pare utile segnalare che il Legislatore, al comma 3 dell'art. 9 D.L. 23/2020, ha stabilito un regime differenziato per i concordati non ancora omologati, rispetto a quelli già omologati, di cui al citato primo comma.

È stato previsto, infatti, che qualora il debitore intenda modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, ha l'onere di depositare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, una memoria contenente l'indicazione del nuovo termine, non superiore a sei mesi, depositando altresì la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.

In tal caso il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale e riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 180 o 182-bisL.fall., procede all'omologazione dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Fermo quanto sopra, la corte d'appello ha evidenziato, in ogni caso, che un provvedimento di proroga del termine di esecuzione di un concordato, predeterminato dal piano già omologato, non è previsto da alcuna norma e deve ritenersi precluso al giudice delegato e allo stesso tribunale, al quale è conferito, nella fase esecutiva del concordato omologato, il solo compito di sorveglianza su impulso del commissario giudiziale, oltre ad alcuni specifici interventi di natura esecutiva.

A giudizio della Corte aquilana, tale proroga comporterebbe la modifica dei termini temporali del concordato in relazione ai quali i creditori hanno espresso il proprio voto, approvando il concordato e consentendone la omologazione giudiziale, sicché non si potrebbe prescindere, in tale prospettiva, dalla rinnovazione delle operazioni di voto, trattandosi, sostanzialmente, di una proposta diversa da quella approvata e omologata.

Neppure la valutazione circa la convenienza della proroga per i creditori, proseguono i giudici di appello, appare consentita al tribunale o al comitato dei creditori, essendo preclusa siffatta valutazione già nel corso del procedimento ante omologazione.

Per tali motivi, è stato revocato il decreto impugnato, ferma restando la proroga ex lege disposta dall'art. 9, comma 1, D.L. n. 23/2020.

Normativa e giurisprudenza

  • L. 5 giugno 2020, n. 40
  • Art. 160 L.fall.
  • Art. 161 L.fall.
  • Art. 162 L.fall.
  • Art. 180 L.fall.
  • App. L'Aquila, 5 ottobre 2020, n. 616

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.