Declaratoria di fallimento in presenza di un solo debito

18 Novembre 2020

Il mancato pagamento di un solo credito può configurare uno stato di insolvenza del debitore, qualora quest'ultimo contesti il credito dell'istante e documenti una situazione economica, patrimoniale e finanziaria positiva, ben lontana dall'integrare una difficoltà anche solo transitoria?

Il mancato pagamento di un solo credito può configurare uno stato di insolvenza del debitore, qualora quest'ultimo contesti il credito dell'istante e documenti una situazione economica, patrimoniale e finanziaria positiva, ben lontana dall'integrare una difficoltà anche solo transitoria?

Caso pratico - Una s.r.l. impugnava la sentenza del Tribunale di Cuneo che ne ha dichiarato il fallimento, chiedendone la revoca.

Precisamente, una società di servizi aveva proposto avanti al Tribunale di Cuneo istanza di fallimento a carico della summenzionata s.r.l., prospettando di esserne creditrice per un importo complessivo di circa € 100.000,00, oltre accessori e spese, per forniture non pagate.

La reclamante si era difesa contestando nel merito la pretesa creditoria azionata dalla controparte ed evidenziando il proprio perfetto "stato di salute" imprenditoriale.

All'esito della fase prefallimentare, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il fallimento della s.r.l., ritenendo sussistenti il credito e lo stato di insolvenza.

A parere della reclamante, era tuttavia palese l'insussistenza dello stato di insolvenza, correlato ingiustificatamente dal Tribunale di Cuneo al solo mancato pagamento del credito, peraltro contestato, posto che sia i bilanci degli ultimi tre esercizi, sia la sua situazione economico patrimoniale ne confermavano l'assoluta solidità economica.

La Corte d'Appello di Torino, ritenendo che il mancato pagamento di un solo credito non possa configurare uno stato di insolvenza della società reclamante, ha accolto il gravame e revocato, di conseguenza, la sentenza di fallimento.

Spiegazioni e conclusioni - La decisione della Corte d'Appello di Torino si pone in apparente contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, da anni ormai allineata nell'affermare che lo stato d'insolvenza può essere desunto, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento di un solo debito (da ultimo, cfr. sul punto Cass., 3 aprile 2019, n. 9297).

E' bene ricordare che ai sensi dell'art. 5 della Legge Fallimentare, è dichiarato fallito l'imprenditore che si trova "in stato di insolvenza". Secondo il prevalente orientamento, l'insolvenza consiste nello stato di impotenza patrimoniale non transitoria (Cass., Sez.Un.,13 marzo 2001, n. 115), determinato dalla strutturale e irreversibile incapacità di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità.

Tale stato può essere dedotto da qualsiasi manifestazione "esteriore" che riveli, in modo non equivoco, anche attraverso un procedimento logico di carattere presuntivo, l'impossibilità per il debitore di adempiere le proprie obbligazioni.

Tra i fatti esteriori rilevanti rientra, secondo il costante pensiero della Suprema Corte, l'inadempimento anche di un solo debito, se esso si manifesta con un peculiare carattere di esteriorità che in modo non equivoco dimostri l'esistenza di un patrimonio in dissesto.

Addirittura, possono essere sintomatici di un più generale stato di insolvenza anche inadempimenti di modesta entità, in particolare se concernenti debiti che si riferiscono a servizi essenziali, nel concorso con una situazione patrimoniale che denunci liquidità irrisorie e un grave squilibrio tra attivo e passivo, tale da caratterizzarsi per la mancanza di ogni accantonamento a fronte del rischio di insolvenza.

In proposito, ha evidenziato il Supremo Collegio che “lo stato d'insolvenza inteso come incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta incapacità ed a tale proposito non è dubbio che l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni costituisca un indizio particolarmente probante a tal fine proprio perché dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione”. (Cass., 18 giugno 2004., n. 11393).

Nel caso di specie, tuttavia, il rilevato contrasto risulta essere meramente apparente, posto che, seppur nel motivare la propria decisione la Corte d'Appello di Torino abbia affermato che il mancato pagamento, anche di un solo credito, non può configurare uno stato di insolvenza, è evidente il chiaro riferimento alla situazione particolare della società reclamante, la quale non solo aveva contestato in modo circostanziato il credito dell'istante, ma aveva, altresì, documentato una situazione economica, patrimoniale e finanziaria positiva, ben lontana dall'integrare una difficoltà anche solo transitoria di far fronte ai debiti di impresa con mezzi normali di pagamento.

Secondo l'analisi della Corte d'Appello, infatti, dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dalla situazione patrimoniale successiva, allegati ex art. 15 LF, era possibile evincere un andamento dell'attività di impresa positivo e generatore di utili, non risultando, peraltro, debiti verso l'Erario, l'INAIL, l'INPS e neppure verso gli istituti di credito e rilevando, addirittura, un bilanciamento fra i debiti verso fornitori e i crediti e le altre poste attive.

La Corte d'Appello di Torino, pertanto, ha escluso sussistere lo stato d'insolvenza della società reclamante e, per l'effetto, ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento.

Normativa e giursprudenza

  • Art. 1 L.Fall.
  • Art. 5 L.Fall.
  • Cass., 3 aprile 2019, n. 9297
  • Cass., 18 giugno 2004, n. 11393

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