Conversione del D.L.118/2021: oggi in Senato la fiducia e dossier sulle novità

La Redazione
13 Ottobre 2021

Previsto per questa mattina il voto di fiducia in Senato sulla conversione del D.L. 118/2021 che ha disposto, tra le altre, il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del CCI. In un Dossier dell'11 ottobre, il Senato, di concerto con la Camera dei deputati, analizza il decreto, anche alla luce degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite in sede referente.

Previsto per questa mattina il voto di fiducia in Senato sulla conversione del decreto legge n. 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, che ha disposto, tra le altre cose, il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del codice della crisi. con le modifiche determinate dai numerosi emendamenti proposti.

Tra le novità, si segnalano:

- l'art. 1-bis che prevede una ulteriore proroga dell'obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l. e le cooperative che ancora non vi hanno adempiuto (l'obbligo, infatti, era fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021): con una modifica all'art. 379, comma 3, CCI, il termine per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, e per l'adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo viene fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c. Il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà, quindi, quello relativo all'esercizio 2023;

-la riscrittura dell'art. 3 avente ad oggetto l' istituzione della piattaforma telematica nazionale e la nomina dell'esperto, secondo cui la piattaforma viene gestita dalle Camere di commercio per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e giustizia e del MISE e per l'inserimento nell'elenco degli esperti, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, oltre gli avvocati, tutti iscritti da almeno cinque anni agli albi professionali, devono documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

La domanda di iscrizione viene presentata presso i rispettivi ordini professionali di appartenenza, che verifica la completezza e comunica poi i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla CCIAA per l'inserimento nell'elenco;

- le modifiche apportate ai requisiti di indipendenza e ai doveri di correttezza dell'esperto, di cui all' art. 4 e al compenso a lui spettante, di cui all' art. 16;

-la disciplina la gestione dell'impresa in pendenza di trattative, di cui all'art. 9, con particolare riferimento ai rapporti tra imprenditore ed esperto a lui affiancato e che al comma 1, nella nuova formulazione proposta, nel confermare che nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, specifica in modo più dettagliato quale sia la gestione dell'impresa a seconda della situazione in cui si trova l'impresa;

-l'art. 17 (Imprese sotto soglia) che disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensione sottoposto e in relazione al quale sono state proposte varie modifiche;

-le proposte di modifica al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, intervenendo sulla norma di cui all'art. 18 e alla disciplina della liquidazione del patrimonio (art. 19), introducendo anche specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi

- alcuni significativi interventi alla disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 septies l. fall.), anticipando in tale modo la disciplina di cui all'art. 61 CCI.

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