Ricorsi cautelari e conservativi presentati al Tribunale fallimentare in forza del decreto liquidità emesso a seguito della emergenza da Covid-19
30 Luglio 2020
Nel periodo di emergenza da Covid-19 (D.L. 23/2020) sono procedibili i ricorsi presentati dal P.M. al fine di ottenere dal Tribunale fallimentare provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa?
Caso pratico - In data 11 marzo 2020 il Pubblico Ministero presenta ricorso al Tribunale fallimentare chiedendo nel medesimo atto, oltre alla dichiarazione di fallimento, anche la sospensione dell'organo amministrativo della S.p.A. Y e la nomina di un amministratore giudiziario. Si pone il problema se il ricorso debba essere dichiarato improcedibile posto che esso è stato presentato nel periodo emergenziale (9 marzo - 30 giugno 2020) dovuto alla pandemia da Covid-19. Si pone altresì il problema se il Tribunale fallimentare abbia il potere di revocare o sostituire gli organi societari.
Spiegazioni e conclusioni - La problematica va inquadrata nell'istituto dei provvedimenti cautelari e conservativi che il Tribunale fallimentare può emettere su istanza dei creditori o del Pubblico Ministero. Per completezza è bene precisare che la norma (art. 15, comma 8, L.F.) non esclude che tale istanza possa essere presentata anche dal debitore, ma ciò è molto raro. E' segnalato, comunque, in giurisprudenza un caso in cui è stata concessa una misura cautelare su istanza del debitore (Trib. Benevento, 1° dicembre 2011, Memento pratico, Crisi d'impresa e fallimento, Giuffrè Francis Lefebvre). L'istanza cautelare o conservativa deve assumere la forma del ricorso e la domanda può essere inserita sia nel medesimo ricorso per la dichiarazione di fallimento (come nel caso che ci occupa) che in un atto separato e successivo. Naturalmente, per poter chiedere i provvedimenti cautelari e conservativi è necessario che ne sussistano i presupposti sia processuali che sostanziali. Dal punto di vista processuale è necessario che si versi nella fase prefallimentare e dal punto di vista sostanziale che vi siano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel caso che ci occupa, va preliminarmente risolto il problema se il ricorso del P.M. debba essere o meno dichiarato improcedibile. In realtà il problema della procedibilità non si pone posto che il D.L. n. 23/2020, se da un lato ha stabilito che tutti i ricorsi ex art. 15 e 195 L.F. e 3 del D. Lgs. 270/1999 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi depositati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili (art. 10 comma 1), ha anche espressamente previsto che le disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 10 non si applicano ai ricorsi presentati dal P.M. quando in essi è fatta domanda di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, L.F. Cioè domanda per ottenere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa. Essi hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati nella sentenza che dichiara il fallimento oppure revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Il motivo per il quale il legislatore del 2020 ha previsto tale eccezione va ravvisato, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, nel fatto che la improcedibilità avvantaggerebbe le imprese potenzialmente atte a porre in essere azioni di dissipazione del patrimonio, con grave danno per i creditori. Quanto alla possibilità che il Tribunale fallimentare possa sospendere o revocare gli organi amministrativi dell'impresa la giurisprudenza maggioritaria si è espressa favorevolmente (così, per la sospensione Trib. Vibo Valentia, 19 marzo 2010; Trib. Novara, 24 febbraio 2010; per la revoca Trib. Napoli 23 giugno 2009; Trib. Monza, 11 febbraio 2009. Memento pratico, Crisi d'impresa e fallimento, Giuffrè Francis Lefebvre). Parte della giurisprudenza ha però evidenziato come né la sentenza di fallimento, né atti del curatore posti in essere sulla base di essa, possono determinare la rimozione o la sostituzione degli organi societari (Trib. Ancona, 20 ottobre 2009, Memento pratico, Crisi d'impresa e fallimento, Giuffrè Francis Lefebvre) .
Normativa e giurisprudenza
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