Rinuncia del creditore all'istanza di fallimento e ricorso del P.M.

27 Novembre 2020

Nonostante la desistenza del creditore istante per sopravvenuto accordo con il debitore circa il pagamento del credito, può il fallimento essere dichiarato su ricorso del P.M.?

Nonostante la desistenza del creditore istante per sopravvenuto accordo con il debitore circa il pagamento del credito, può il fallimento essere dichiarato su ricorso del P.M.?

Caso pratico - Beta s.r.l., in qualità di creditore di Alfa s.r.l. presentava istanza di fallimento di quest'ultima dalla quale successivamente desisteva. Beta, pur procedendo alla notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, a seguito di accordi intervenuti con il debitore, non compariva all' udienza.

Nonostante la rinuncia di Beta, è possibile che il PM intervenga con propria iniziativa per far dichiarare comunque il fallimento di Alfa?

Le norme interessate - La vicenda interessa l'art. 6, comma 1,L. fall. per il quale “Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero” e l'art. 7 del medesimo provvedimento secondo cui “Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'art.6: (…) 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.”

La rinuncia del creditore e le pronunce del Tribunale - In via generale, con il termine “desistenza” del creditore, la prassi fallimentare individua l'istituto della rinuncia alla domanda da parte di quest'ultimo, sia con riferimento all'ipotesi in cui il contraddittorio con il debitore si fosse già instaurato, sia nel caso opposto.

La rinuncia all'istanza di fallimento può riguardare il diritto e ha connotati sostanziali ovvero gli atti del giudizio e presenta, in questo caso, natura meramente processuale.

Nella prima fattispecie il giudice accerta la cessazione della materia del contendere ed emette una pronuncia di tal genere; nella seconda, quando cioè si è instaurato il contraddittorio con il debitore, compito del giudice è quello di accertare la sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire nel giudizio da parte del creditore e di chiudere il processo con una sentenza che dichiara l'estinzione dello stesso.

La rinuncia può essere espressa o tacita; assume quest'ultimo connotato se il creditore non notifica il ricorso con il decreto contenente la data dell'udienza prefallimentare al debitore ovvero quando, pur avendo proceduto alla notifica, - come nel caso di specie - non compare all'udienza indicata nel ricorso stesso.

L'iniziativa del P.M. e la risposta sul caso - La rinuncia tacita all'istanza di fallimento effettuata da Beta s.r.l. è peraltro ipotesi frequente tra i creditori poiché la presentazione dell'istanza di fallimento ha tante volte l' obiettivo di spingere il debitore a pagare o a trovare comunque un accordo con il creditore istante circa le modalità e le relative garanzie per il pagamento del credito.

Anziché adottare la più lunga ( per Beta s.r.l.) e meno rischiosa ( per Alfa s.r.l.) procedura esecutiva individuale, il creditore utilizza in realtà “la procedura concorsuale come una sorta di ufficio recupero crediti” (così F. Lamanna).

Peraltro, la rinuncia all'istanza da parte del creditore ( e l'eventuale accordo tra debitore e creditore) non eliminano il rischio di fallimento per Alfa perché da tempo è presente nei tribunali fallimentari una particolare prassi, tra l'altro confermata dal Nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza: quella di “denunciare comunque al PM, o da parte del tribunale che si pronuncia collegialmente con decreto sulla rinuncia ( di solito dichiarando l'improcedibilità o il non luogo a provvedere sull'istanza), o da parte del giudice relatore designato, lo stato di probabile decozione del debitore che proprio il creditore istante e poi rinunciante aveva denunciato”.

In tal modo si consente ad un organo pubblico, nell'ambito della propria autonomia, di valutare l'adeguatezza della notizia ricevuta in quanto questi, come è noto, svolge la funzione di collettore delle segnalazioni provenienti dal giudice penale e da quello civile. Se ritiene che sussistano i requisiti di legge procede con ricorso a chiedere il fallimento.

Vale la pena di segnalare ancora che nemmeno Beta è priva di rischi: a seguito della dichiarazione di fallimento di Alfa su ricorso del P.M., il curatore potrebbe citarla in revocatoria per un pagamento e/o per la costituzione di garanzie avvenuti durante il periodo sospetto.

Come si accennava, nel Codice della crisi e dell'insolvenza, il legislatore ha ex novo regolamentato la rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale.

Nello specifico, l' art. 43 D.lgs. n. 14/2019 stabilisce che, in ogni possibile ipotesi di rinuncia alla domanda da parte del creditore ovvero del debitore, del PM. o delle autorità e organi di controllo/vigilanza, il procedimento si estingue. L'estinzione va dichiarata dal Tribunale con decreto tramite cui la parte che vi ha dato causa può anche essere condannata alla rifusione delle spese.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, il decreto correttivo introduce una modifica prevedendo che il Tribunale possa procedere alla condanna solo se una parte lo richieda. Come afferma la Relazione, si vuole infatti evitare che l'officiosità della pronuncia possa essere d'ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali: il rischio per il creditore di essere condannato comunque alle spese a causa dell'esercizio officioso del potere condannatorio del tribunale potrebbeinfatti indurre quest'ultimo“a non rinunciare, ma ad insistere nella domanda, tralasciando di coltivare eventuali trattative transattive” (così, F. Lamanna, D. Galletti).

Dispone infine, l'art. 43 D.lgs. n. 14/2019 che il decreto di estinzione vada comunicato al PM: si permette così a quest'ultimo di esercitare il proprio potere di iniziativa confermando la prassi oggi adottata dai tribunali.

Per approfondire

  • F. Lamanna, D. Galletti, Il primo correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 54.
  • F. Lamanna, Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (II), Giuffrè Francis Lefebvre, 42.

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