L'adempimento delle rateizzazioni erariali nel concordato preventivo
03 Dicembre 2020
Può essere autorizzato il pagamento rateale del debito relativo all'imposta sul valore aggiunto sorto in data anteriore alla procedura di concordato preventivo?
Caso pratico - Una società a responsabilità limitata depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare piano e proposta nei termini assegnati dal tribunale. Prima della presentazione della domanda in bianco, tuttavia, alla società era stato notificato dall'amministrazione finanziaria un avviso di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente. L'impresa decideva di rateizzare l'esposizione, in modo tale da incorrere anche nelle minori sanzioni previste dalla legge. Il debito tributario appena descritto, con ogni evidenza, costituiva un debito anteriore, che, come tale, non avrebbe potuto essere pagato, ai sensi dell'art. 168 L.F., successivamente al decreto di fissazione dei termini per il deposito della proposta e del piano, soggiacendo alle regole proprie del concorso. Sennonché, il mancato adempimento della rateizzazione concessa dall'amministrazione finanziaria avrebbe comportato la decadenza della stessa, con la conseguente maturazione di ulteriori sanzioni (di rango privilegiato) a carico della società, con pregiudizio per la stessa massa dei creditori. Per questa ragione, la società decideva di rivolgersi al tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., per essere autorizzata al versamento all'amministrazione finanziaria degli importi previsti dalla rateizzazione. Il Tribunale di Bergamo, letto il parere favorevole del commissario giudiziale, autorizzava il pagamento del debito pregresso.
Spiegazioni e conclusioni - Con decreto pubblicato il 15 luglio 2020, il Tribunale di Bergamo ha autorizzato una società in concordato preventivo, prima della scadenza dei termini per il deposito della proposta e del piano, a corrispondere regolarmente le rate previste da una rateizzazione conclusa con l'amministrazione finanziaria. Come noto, l'art. 161, comma 7, L.F. prescrive che "dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato". Il Tribunale, considerato il parere favorevole del commissario giudiziale, ha deciso di autorizzare l'adempimento della rateizzazione, poiché il pagamento di una parte del debito erariale, che evita la decadenza della medesima, non pregiudica gli interessi della massa di creditori, che anzi beneficiano della riduzione delle sanzioni a carico della debitrice. Lo stesso Tribunale di Bergamo, peraltro, in un precedente pressoché analogo a quello in commento – si trattava di un'istanza di autorizzazione al pagamento degli enti previdenziali, finalizzato ad evitare l'aggravio di sanzioni ed interessi –, riconoscendo l'astratta ammissibilità giuridica dell'iniziativa, aveva precisato che l'autorizzazione giudiziale dovesse essere subordinata alla certezza che il piano concordatario consenta la soddisfazione di tutti i creditori privilegiati di grado anteriore (Tribunale di Bergamo 23 aprile 2015). Quello appena esposto, tuttavia, è un orientamento che non esaurisce il panorama delle posizioni giurisprudenziali. Il Tribunale di Modena, ad esempio, ha affermato che i pagamenti dei creditori antecedenti al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. debbono considerarsi sempre inammissibili. Richiamando un precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4234), ha sostenuto che principio contenuto nell'art. 168 L.F. impedirebbe l'estinzione al di fuori del concorso dei debiti sorti prima dell'apertura della procedura (Tribunale di Modena 24 febbraio 2014). Lo stesso principio, peraltro, avrebbe quale conseguenza la non configurabilità di meccanismi sanzionatori (quali la perdita dei benefici derivanti dalla rateizzazione del debito erariale) a carico del debitore che, dopo essere stato ammesso alla procedura concordataria, non paga i creditori antecedenti.
Normativa e giurisprudenza
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