Accertamento in sede ordinaria dei crediti estranei al concordato preventivo

18 Dicembre 2020

Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, posta la mancanza della fase del cd. accertamento del passivo, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti.  È esclusa la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste?

Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, posta la mancanza della fase del cd. accertamento del passivo, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti. È esclusa la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste?

Caso pratico - Un dipendente di una impresa di servizi si rivolgeva al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, lamentando la mancata corresponsione dell'integrazione retributiva dovuta in forza dell'accordo Integrativo territoriale del CCNL che, a fronte di analitici conteggi allegati al ricorso, risultava aver maturato per complessivi di € 1.479,12.

Si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro, rappresentando di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e 161 L.F., omologato alcuni mesi prima dell'introduzione del giudizio da parte del dipendente.

Riferiva, in ogni caso, di aver provveduto a corrispondere al lavoratore, con la busta paga del mese di agosto 2019, l'integrazione retributiva dovuta in forza dell'Accordo Integrativo territoriale del CCNL, per il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018, precisando, tuttavia, che da gennaio 2019 l'integrazione retributiva veniva regolarmente inserita nel cedolino paga.

Diversamente, sosteneva la resistente, per il periodo precedente a gennaio 2018 (dall'1.07.2016 al 31.12.2017), era in vigore il divieto assoluto di pagamento posto dall'art. 168 L.F. al fine di evitare la violazione della par condicio creditorum, trattandosi di crediti sorti precedentemente alla domanda di concordato preventivo, circostanza, peraltro, ben nota al ricorrente.

Spiegazioni e conclusioni - Viene affrontata, nella decisione del Tribunale di Velletri, la delicata questione relativa alle modalità di pagamento, da un lato, dei crediti anteriori alla domanda di concordato e, dall'altro, di quelli sorti in corso di procedura.

Nella specie, il Tribunale ha, in primo luogo, dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, posto che nel corso del giudizio è stato documentalmente accertato il riconoscimento, da parte della società concordante, del diritto del dipendente al pagamento dell'integrazione retributiva dovuta in forza dell'accordo integrativo territoriale del CCNL, avendo peraltro regolarmente provveduto al pagamento della stessa successivamente all'omologazione del concordato preventivo.

Per contro, rileva il Tribunale come permanga l'interesse del ricorrente in ordine ad una pronuncia di accertamento e condanna per il credito maturato nel periodo anteriore al deposito della domanda di concordato.

In proposito, il Tribunale di Velletri rammenta, in linea con altra pronuncia del medesimo Tribunale, n. 747 del 7 luglio 2020, che ai sensi dell'art. 168 L.F. "Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore".

Da ciò discende, secondo il Tribunale, il principio in base al quale devono ritenersi inefficaci o inopponibili alla procedura i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e, comunque, in violazione della par conditio creditorum, ma al contempo, non risulta impedito l'esercizio delle azioni di cognizione, poiché la procedura concordataria non implica lo spossessamento del debitore, né sussiste una fase di accertamento dei crediti .

Ovviamente, proprio in virtù di quanto disposto dall'art. 168 L.F. , il titolo giudiziario eventualmente ottenuto, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione in pendenza di concordato.

In proposito, pare opportuno segnalare che, secondo il pensiero della Suprema Corte di Cassazione, “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente” (Cass., 21 dicembre 2018, n. 33345).

La Suprema Corte, poi, ha ulteriormente precisato che, sebbene il provvedimento di omologazione da parte del Tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, determini un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, tuttavia non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta (fra le altre, Cass., 13 giugno 2018, n. 15495).

Conseguentemente, ha trovato pieno riconoscimento la possibilità di accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste.

In virtù di ciò, posto che il decreto di omologazione implica la chiusura della procedura, il Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistere l'interesse concreto e attuale del ricorrente ad ottenere l'accertamento del credito maturato per il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2017 e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento del dovuto, avendo quest'ultimo implicitamente ammesso il debito nei confronti del lavoratore senza contestare la correttezza dei conteggi, limitandosi a sostenere l'impossibilità di procedere al relativo pagamento in virtù del divieto assoluto sancito dall'art. 168 L.F.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 92 L.F.
  • Art. 168 L.F.
  • Cass. 13 giugno 2018, n. 15495
  • Cass. 21 dicembre 2018, n. 33345

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