Revoca del concordato preventivo per atti di frode e ammissione al passivo del credito del professionista

La Redazione
14 Ottobre 2021

La sentenza del Tribunale di Alessandria riguarda l'ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista - relativo al compenso per l'attività di assistenza del debitore ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo - in caso di revoca del concordatoper atti di frode ai sensi dell'art. 173 l.fall.

L'ammissione del credito del professionista al passivo fallimentare, relativo al compenso per l'attività di assistenza del debitore ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, va esclusa quando si accerti l'inadempimento di tale professionista alle sue obbligazioni, per essersi discostato dal modello della prestazione a lui affidata, che prevede la predisposizione di atti idonei al raggiungimento del risultato prefissato, cioè all'omologa del concordato, e quindi di atti contenenti tutti i requisiti richiesti a tal fine, tra i quali la completa disclosure di tutti i fatti rilevanti per consentire una formazione piena e consapevole della scelta di voto dei creditori (nella specie, al professionista – incaricato di assistere il debitore ai fini della presentazione della domanda di concordato - era stata contestata la violazione dell'obbligo di diligenza nello svolgimento dell'incarico, in considerazione della incompleta o parziale disclosure effettuata nella proposta concordataria, che aveva condotto alla revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall.).

Ai fini del giudizio sull'inadempimento del professionista che abbia assistito il debitore ai fini dell'accesso alla procedura concordataria non rileva l'assenza di un pregiudizio economico per la committente, trattandosi di circostanza che rileva solo a fronte dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

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