Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e convenienza dell'ipotesi liquidatoria
22 Dicembre 2020
Nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la convenienza del piano proposto dal debitore rispetto all'alternativa liquidatoria costituisce presupposto di ammissibilità della procedura e/o requisito per l'omologazione della stessa?
Caso pratico - Una persona fisica in stato da sovraindebitamento presentava al Tribunale di Rimini una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'artt. 9 ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3. La proposta in parola, sostanzialmente, era imperniata sulla vendita (con trattativa privata) di un bene di proprietà del debitore entro 18 mesi dall'omologazione dell'accordo, senza che fosse messo a disposizione dei creditori il reddito da pensione del soggetto. Con le liquidità della vendita del bene, stimate in euro 710.000 euro circa, sarebbe stato soddisfatto parzialmente il creditore ipotecario (che aveva accettato di percepire solo una parte del ricavato del bene alienato) e, con la restante parte – sarebbero stati pagati in misura minima (circa il cinque percento) i creditori chirografari. Il piano predisposto dal debitore, pur consentendo di saldare parzialmente il privilegio e i chirografari, non rappresentava l'ipotesi di migliore soddisfo per i creditori. Infatti, nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio, disciplinata dall'art. 14 ter l. n. 3/2012, i creditori si sarebbero soddisfatti parzialmente anche sulla pensione del debitore (per la parte non strettamente necessaria al sostentamento) e l'immobile sarebbe stato venduto all'esito di una procedura competitiva (il cui ricavato sarebbe stato destinato integralmente, sino al totale soddisfo, al creditore ipotecario). Il gestore della crisi aveva attestato la fattibilità del piano predisposto dal debitore, rilevando che non era necessario che i pagamenti in esso previsti garantissero ai creditori concorsuali una soddisfazione migliore rispetto all'alternativa liquidatoria. Successivamente, dopo il superamento del vaglio di ammissibilità della procedura, la proposta veniva votata favorevolmente dai creditori, senza che fosse sollevata alcuna contestazione sulla successiva omologa dell'accordo. Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, con decreto pubblicato in data 11 ottobre 2020, omologava la procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. n. 3/2012, precisando di non ritenere rilevante, in assenza di specifiche contestazioni da parte dei creditori, che l'alternativa liquidatoria potesse essere più conveniente per i medesimi.
Spiegazioni e conclusioni - Il caso in esame affronta il tema della convenienza della proposta di accordo di composizione della crisi proposto dal debitore rispetto all'alternativa liquidatoria. In particolare, si concentra l'attenzione sulla facoltà del giudice di rilevare d'ufficio la non convenienza del piano per i creditori concorsuali. Come noto, sul punto l'art. 12, comma 2, l. n. 3 del 2012, stabilisce che “quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”. Ebbene, il Tribunale, in ragione del tenore della disposizione, ha precisato che, in assenza di contestazioni mosse dai creditori, “la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore”. Tale giudizio, infatti, è riservato espressamente dalla legge ai creditori concorsuali, che hanno la facoltà di esprimere il proprio assenso o dissenso sulla proposta ed eventualmente, in una fase successiva, opporsi all'omologa per la non convenienza. Pertanto, il giudice non può pronunciarsi d'ufficio – senza contestazioni ad hoc – sull'aspetto della convenienza, essendo chiamato a valutare esclusivamente la “legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo”. Si segnala, peraltro, che l'art. 80, comma 3, CCI, in materia di concordato minore, disciplina la tematica in modo del tutto analogo alla l. n. 3 del 2012.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire F. Cesare, Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio, in ilfallimentarista.it, 19 maggio 2020. |