Inefficacia di donazione e termini di decadenza delle azioni revocatorie
15 Gennaio 2021
In caso di atto a titolo gratuito, va sempre valutato se possa essere esercitata l'azione dichiarativa di inefficacia ex art. 64 L. fall o, in mancanza del requisito temporale biennale di compimento dell'atto, l'azione costitutiva di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 L. fall. i cui termini soggiacciono all'art. 69-bis L. fall.?
Caso pratico - Un imprenditore individuale del settore delle carni, dichiarato fallito nel maggio 2015, aveva donato all'unico figlio la piena proprietà di un piccolo appartamento a lui pervenuto per successione dal padre; l'atto era stato stipulato a fine marzo 2013. Il curatore aveva comunicato con pec al figlio dell'imprenditore l'intervenuta inefficacia dell'atto rispetto ai creditori il 4 aprile del 2018, ma questi aveva evidenziato, in risposta alla pec del curatore, che questi era decaduto dall'azione revocatoria, essendo decorsi cinque anni dalla data di compimento dell'atto a titolo gratuito.
Spiegazioni e conclusioni - La vicenda pone all' esame del lettore tre norme della legge fallimentare e precisamente l'art. 64, l'art. 66 e l'art. 69-bis, R.D. n. 267/1942: il primo, con la rubrica “Atti a titolo gratuito” stabilisce nell'unico comma che “Sono privi i effetto rispetto ai creditori , se compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”; il secondodispone che “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile” e il terzo prevede, al primo comma, che “Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”. Con la prima norma il legislatore regola l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento. Si tratta di inefficacia oggettiva poiché è indipendente dallo stato di insolvenza del debitore o dalla presenza di un particolare stato soggettivo dell'altra parte. Come evidenziato in dottrina , l'inefficacia è automatica e discende direttamente dalla sentenza di fallimento; nello specifico non occorre dimostrare che l'atto sia stato compiuto dal debitore già insolvente, né che sia stata violata la par condicio creditorum o che vi sia stato depauperamento del patrimonio del primo e tantomeno che l'atto sia frutto di collusione con l'altra parte. Tali caratteristiche comportano che la sentenza di inefficacia ha carattere semplicemente dichiarativo e che la relativa azione è imprescrittibile non essendo soggetta ai termini indicati nell'art. 69-bis L. fall.. Quanto al periodo sospetto, i due anni decorrono dalla data di dichiarazione del fallimento; in caso di consecuzione di procedure da concordato preventivo a fallimento il termine va computato a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Con l'art. 66 L. fall., si consente di esercitare al curatore in pendenza del fallimento la revocatoria ordinaria i cui presupposti sono fissati dagli artt. 2901 ss. c.c.; infine, con l'art. 69bis LFall,. la riforma del 2006 ha colmato una lacuna legislativa circa i termini di esercizio delle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare. In partcolare sono stati introdotti due termini: un primo termine di decadenza di tre anni decorrente dalla data della sentenza di fallimento e un secondo termine di cinque anni in base al quale l'azione potrà essere proposta sempre che quest'ultimo non sia decorso. In altre parole, il secondo termine funge da limite finale di revocabilità dell'atto. La rispostaformulata dal figlio dell'imprenditore è quella che appare più conforme alla normativa. L'atto di donazione fu posto in essere a fine marzo 2013 e come tale è sfuggito alla disciplina dell'art. 64 L. fall. per pochi giorni e nello specifico all'azione imprescrittibile del curatore. Tra il fallimento dichiarato a maggio 2015 e la data di compimento dell'atto avvenuta a fine marzo 2013 era infatti maturato poco più di due anni. In mancanza del requisito temporale, il curatore avrebbe potuto valutare la donazione ai fini dell'azione di revocatoria ordinaria: trattandosi di atto a titolo gratuito l' azione sarebbe stata soggetta ai presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e con buona probabilità sarebbe stata accolta: in un'ottica di bilanciamento di interessi, tra quelli dei creditori e quello del donatario che non ha effettuato alcun sacrificio e si ritrova proprietario dell'immobile, si sarebbe probabilmente ritenuto più corretto evitare il pregiudizio ai primi. Peraltro, il curatore doveva fare i conti con il termine dell'azione revocatoria ordinaria che in sede di fallimento soggiace al primo comma dell'art. 69 bis L. fall.: tre anni dalla data di fallimento e cinque anni dalla data di compimento dell'atto. Se il primo termine doveva ancora scadere rispetto al momento in cui il curatore aveva inviato la pec al donatario ( aprile 2018), il secondo termine, quello quinquennale e che rappresenta il limite finale per la revocabilità della donazione, era, invece, scaduto. A questo punto potrebbe effettuarsi un'ulteriore considerazione, vale a dire se, nel caso di specie, possa configurarsi un'azione di responsabilità nei riguardi di un curatore che parrebbe negligente circa i termini di proposizione dell'azione revocatoria ordinaria. Si tratta, peraltro, di azione di danni che richiede, per una corretta risposta, di ulteriori dettagli della concreta vicenda circa i presupposti da provare.
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