Il ruolo delle esigenze familiari nella valutazione sulla meritevolezza del soggetto sovraindebitato

Elisa Castagnoli
21 Gennaio 2021

Nell'ambito del piano del consumatore, la valutazione sulla meritevolezza del sovraindebitato deve tener conto delle ragioni per cui il soggetto ha contratto i debiti e delle eventuali esigenze familiari da soddisfare con i medesimi?

Nell'ambito del piano del consumatore, la valutazione sulla meritevolezza del sovraindebitato deve tener conto delle ragioni per cui il soggetto ha contratto i debiti e delle eventuali esigenze familiari da soddisfare con i medesimi?

Caso pratico - Un soggetto sovraindebitato, membro di una famiglia composta da quattro persone, depositava presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un ricorso ex art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3, per accedere alla procedura di piano del consumatore.

Il suo passivo era composto, pressoché esclusivamente, da debiti nei confronti degli istituti di credito, contratti per permettere alla moglie di sostenere delle cure mediche e per consentire ai figli di studiare. Una piccola parte residuale di tale esposizione, invece, era di natura erariale.

Il piano prevedeva la soddisfazione dei crediti unicamente mediante l'utilizzo di una parte residuale di reddito del soggetto sovraindebitato – unico percepito in famiglia –, escludendo la liquidazione dell'immobile destinato ad abitazione familiare (destinato a garanzia di un mutuo precedentemente stipulato).

Il ricorrente aveva proposto un pagamento integrale del mutuo stipulato per l'acquisto della casa, dei debiti erariali e, al contrario, un pagamento parziale di tutti gli ulteriori creditori chirografari, costituiti, come detto, da istituti di credito.

Il piano veniva giudicato ammissibile dal giudice, il quale fissava conseguentemente udienza ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, l. n. 3 del 2012.

Un istituto di credito, tuttavia, presentava un'opposizione all'omologazione, sostenendo che il ricorrente non potesse dirsi meritevole, avendo fatto ricorso al credito in misura sproporzionata rispetto alle sue capacità reddituali e che, dunque, quando aveva contratto alcuni finanziamenti, era consapevole del fatto che non sarebbe riuscito ad adempierli regolarmente.

Nonostante ciò, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 2 dicembre 2020, ritenendo il ricorrente meritevole, rigettava l'opposizione del creditore ed omologava il piano del consumatore.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'omologare il piano del consumatore, si è soffermato sul concetto di meritevolezza, presupposto necessario per l'apertura e l'omologazione della procedura di piano del consumatore.

Orbene, l'analisi condotta dal giudicante non è stata limitata al profilo economico-finanziario della fattispecie, ovverosia alla correlazione tra situazione patrimoniale e finanziaria del debitore nel momento in cui è stato stipulato il contratto e la portata delle obbligazioni da esso derivanti, ma è stata estesa altresì alle ragioni che hanno mosso il ricorrente nell'indebitarsi.

Tali ragioni sono state individuate nella volontà del sovraindebitato di tutelare le esigenze della propria famiglia, garantendo al proprio coniuge – disoccupato – l'accesso a cure mediche e a farmaci (che altrimenti non sarebbero stati disponibili) e ai propri figli l'istruzione universitaria.

Le giustificazioni appena menzionate hanno condotto il giudice a ritenere che, anche in presenza di un ricorso non proporzionato al credito, si potesse ugualmente considerare sussistente il requisito della meritevolezza (in senso contrario, si veda Tribunale di Udine 4 gennaio 2017).

Dalle argomentazioni utilizzate nella pronuncia, si può comprendere che le conclusioni cui il Tribunale è giunto sono supportate da un'interpretazione dell'art. 12 bis l. n. 3 del 2012 ispirata alla ratio della disciplina normativa sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, che consiste nell'«evitare [al debitore] l'esposizione a fenomeni di usura e di estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa».

Inoltre, questa lettura ermeneutica è supportata, a parere del giudice, dall'art. 69, comma 1, CCII, a norma del quale la domanda del consumatore può essere dichiarata inammissibile solo se la situazione da sovraindebitamento è determinata con colpa grave, malafede o frode.

Non essendo possibile sostenere che sia sorretta da colpa grave la condotta del soggetto che abbia agito per tutelare esigenze familiari, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione del creditore e omologato il piano del consumatore.

Sotto questo profilo, è opportuno segnalare che è in fase di approvazione parlamentare il disegno di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale, all'art. 4 ter, comma 1, lett. b), prevede espressamente che la domanda di accesso alla procedura di piano del consumatore deve dirsi inammissibile solo quando il ricorrente «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode», così anticipando, di fatto, l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 12bis l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 69 CCII
  • Art. 4 terd.l. 28 ottobre 2020, n. 137
  • Trib. Udine 4 gennaio 201

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.