La percentuale minima di soddisfacimento dei creditori nel concordato preventivo

Elisa Castagnoli
24 Agosto 2020

Nell'ambito del concordato in continuità, disciplinato dall'art. 186 bis L.F., la percentuale di soddisfacimento dei creditori può essere assoggetta al controllo giudiziale solamente sotto il profilo della causa concreta?

Nell'ambito del concordato in continuità, disciplinato dall'art. 186 bis L.F., la percentuale di soddisfacimento dei creditori può essere assoggetta al controllo giudiziale solamente sotto il profilo della causa concreta?

Caso pratico - Una società che ha intrapreso la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis L.F., ha predisposto una proposta nella quale era previsto, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, il pagamento parziale dei creditori privilegiati (mediante la liquidazione dei beni su cui insisteva il diritto di prelazione) nonché il soddisfacimento dei privilegiati degradati e dei chirografari (suddivisi in tre classi) in percentuali comprese tra il due e il nove percento.

La procedura è stata aperta dal Tribunale di Lecco e, successivamente, la proposta di concordato è stata approvata dalla maggioranza dei creditori e delle classi in cui gli stessi erano stati suddivisi.

In sede di omologazione, tuttavia, un creditore dissenziente ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2, L.F., poiché la percentuale irrisoria di soddisfacimento dei chirografari, a suo dire, avrebbe reso il concordato privo di causa.

Il Tribunale di Lecco, pertanto, ha analizzato il legame sussistente tra la percentuale di soddisfacimento e la causa del concordato preventivo, prendendo in particolare posizione sulla percentuale minima in cui i creditori debbono essere soddisfatti, che, nonostante i principi dettati dalla Corte di cassazione, costituisce un tema ancora dibattuto e controverso nella giurisprudenza di merito.

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento, dando seguito all'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi con una nota sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. Cass. 21 gennaio 2013, n. 1521), afferma anzitutto che non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa considerarsi priva di causa (in senso contrario, si veda Tribunale di Modena 3 settembre 2014, che ritiene che i chirografari debbano essere soddisfatti almeno nella misura del cinque percento). In altre parole, nel concordato in continuità aziendale – procedura per la quale la legge non prescrive percentuali minime di soddisfacimento del ceto creditorio – non è possibile individuare, in via astratta, una soglia che costituisca lo spartiacque tra un “regolamento negoziale” privo di causa e uno dotato di causa.

In generale, infatti, la procedura di concordato ha la finalità di permettere all'imprenditore di superare la situazione di crisi finanziaria, riconoscendo contestualmente in favore dei creditori una “sia pur minima consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” (si veda, recentemente, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3863).

Tuttavia, la causa del concordato preventivo non può essere valutata in astratto – la proposta non ha un contenuto fisso e predeterminabile – ma va apprezzata in concreto, tenendo conto delle peculiarità dello “specifico regolamento negoziale e dell'assetto di interessi effettivamente perseguito dalle parti”.

Per questa ragione, laddove venga contestata la misura di soddisfacimento dei creditori concordatari, l'eventuale irrisorietà della percentuale ad essi riconosciuta può essere valutata dal giudice solo in concreto, sulla base delle peculiarità del caso di specie.

In questo senso, il Tribunale di Lecco ha chiaramente osservato che, nel caso in cui le prospettive di soddisfazione in ambito fallimentare siano nulle e i creditori appartenenti alla classe destinataria del pagamento siano garantiti aliunde, anche un soddisfacimento pari al due percento del credito (così come attestato dal commissario giudiziale) consente di escludere il “deficit causale”.

Il Tribunale, peraltro, ha osservato che i creditori (per cui è previsto il pagamento esiguo) non restano in ogni caso privi di tutele, poiché possiedono pur sempre lo strumento del voto per manifestare il loro dissenso e (contribuire ad) evitare che il concordato possa essere approvato.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 180 L.F.
  • Art. 186 bis L.F.
  • Tribunale di Modena 3 settembre 2014
  • Tribunale di Lecco10luglio 2015
  • Cass. 21 gennaio 2013, n. 1521
  • Cass. 8 febbraio 2019, n. 3863

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