Esclusione dalla liquidazione del patrimonio delle quote sociali di una s.r.l.

Lorenzo Rossi
12 Febbraio 2021

Può essere esclusa dalla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter ss. L. 3/2012, la quota sociale di una s.r.l. mediante la quale il soggetto sovraindebitato esercita la propria attività professionale e produce reddito?

Può essere esclusa dalla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter ss. L. 3/2012, la quota sociale di una s.r.l. mediante la quale il soggetto sovraindebitato esercita la propria attività professionale e produce reddito?

Caso pratico - Un professionista in stato di sovraindebitamento depositava presso il Tribunale di Milano una domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli atrt. 14 ter ss. L.3/2012.

Occorre sin da subito specificare che il ricorrente esercitava una libera professione mediante una società a responsabilità limitata: nel dettaglio, egli era titolare di una quota che rappresentava l'intero capitale sociale della s.r.l., di cui era altresì unico amministratore. I debiti, tuttavia, erano riconducibili solamente alla persona fisica e derivavano da precedenti esperienze lavorative.

L'esercizio dell'attività professionale tramite la società – che aveva personale dipendente e collaboratori – garantiva al professionista maggiori benefici fiscali e la possibilità di partecipare a gare per l'aggiudicazione di appalti per commesse maggiormente remunerative rispetto a quelle a cui poteva accedere come lavoratore autonomo.

Da questa società, pertanto, il soggetto sovraindebitato percepiva un compenso come amministratore oltre agli utili eventualmente conseguiti e distribuiti al termine di ogni esercizio.

Per tutte le ragioni sopra esposte, con la domanda di accesso alla procedura da sovraindebitamento, il ricorrente chiedeva che venisse esclusa dalla procedura liquidatoria la quota di s.r.l. di sua proprietà.

L'Organismo di composizione della crisi, nella relazione particolareggiata, riteneva ammissibile la soluzione proposta dal soggetto sovraindebitato in ragione dell'interpretazione estensiva data da diversi tribunali di merito in ordine ai beni che possono essere esclusi dalla procedura, indicati dall'art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012, purché tale esclusione fosse bilanciata dalla necessaria distribuzione di tutti gli utili che la società avrebbe percepito nel corso della durata della procedura. In caso contrario, infatti, i creditori avrebbero subito un significativo pregiudizio.

Il Tribunale di Milano manifestava tuttavia alcune perplessità in ordine all'ammissibilità della riserva di proprietà della quota sociale, poiché la procedura liquidatoria avrebbe dovuto avere ad oggetto tutto il patrimonio del soggetto sovraindebitato, senza alcuna esclusione (fatta eccezione per la parte di reddito necessario per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia). Di conseguenza, assegnava un termine per fornire chiarimenti e integrare la domanda.

A seguito delle integrazioni fornite, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, apriva la procedura liquidatoria, escludendo dalla stessa la quota sociale di proprietà del debitore.

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento rappresenta, per quanto noto, un unicum, dal momento che prende posizione sulla possibilità di escludere quote di una società dalla procedura di liquidazione del patrimonio.

È bene precisare, tuttavia, che il caso esaminato presenta peculiarità tali da non poterla considerare un precedente applicabile in modo generalizzato.

Ed infatti, la quota sociale di proprietà del soggetto sovraindebitato rappresenta l'intero capitale sociale della s.r.l., la quale costituisce, di fatto, uno strumento per l'esercizio dell'attività professionale da parte del ricorrente. In altre parole, non è errato affermare che la stessa società sia una sorta di estensione giuridica del debitore per lo svolgimento della professione.

La società, inoltre, non è in alcun modo patrimonializzata, non è dotata di assets materiali o immateriali e l'unico elemento che potrebbe conferire valore alla quota è la stessa attività professionale dell'unico socio (nonché amministratore), mediante la produzione di reddito.

Di talché, l'eventuale “separazione” tra professionista e società, mediante la cessazione dall'incarico di amministratore, determinerebbe la totale perdita di valore della quota.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Milano ha deciso, applicando analogicamente l'art. 14 ter, comma 6, L. n. 3/2012, che stabilisce che «non sono compresi nella liquidazione (…) gli stipendi (…) e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia», l'esclusione della quota dall'attivo della procedura. La partecipazione, dunque, è stata considerata alla stregua di un mezzo per produrre reddito.

Tuttavia, lo stesso Tribunale ha precisato che l'esclusione dalla liquidazione della quota sociale «mantiene ferma la necessità di destinare ai creditori l'intero ammontare degli utili prodotti dall'ente».

Questo correttivo si rende necessario per evitare che la società sia utilizzata dal sovraindebitato come strumento per sottrarre risorse ai creditori del soggetto istante (che, in qualità di unico socio, potrebbe deliberare l'imputazione di utili a riserve ecc.).

In conclusione, occorre altresì ricordare che il Tribunale di Milano (decreto 19 gennaio 2021), in precedenza, aveva già ritenuto che si possa escludere dalla procedura un bene differente da quelli indicati dall'art. 14 ter, comma 6, L. n. 3/2012 – nello specifico, si trattava di un autoveicolo – in quanto necessario al debitore per la produzione di reddito (Trib. Milano 19 settembre 2018). In quel caso, però, aveva giustificato il provvedimento con un richiamo all'art. 14 novies, comma 2, L. n. 3/2012, che prevede la facoltà del giudice di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione «quando ricorrono gravi e giustificati motivi».

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14 ter L. 3/2012
  • Art. 14 novies L. 3/2012
  • Trib. Milano19settembre 2018

Per approfondire

  • F. Cesare, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori, in ilfallimentarista.it, 5 gennaio 2021;
  • F. Cesare, Le novità in tema di sovraindebitamento con il Decreto Correttivo, in ilfallimentarista.it, 18 dicembre 2020

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