Fallimento della società: domanda adesiva del singolo socio all'azione di responsabilità del curatore

Girolamo Lazoppina
03 Agosto 2020

In caso di azione di responsabilità del curatore fallimentare contro gli organi amministrativi della società e successiva sua rinuncia alla stessa, può il singolo socio subentrare nella posizione del curatore?

In caso di azione di responsabilità del curatore fallimentare contro gli organi amministrativi della società e successiva sua rinuncia alla stessa, può il singolo socio subentrare nella posizione del curatore?

Caso pratico - Il curatore del fallimento Y S.r.l. conviene in giudizio gli amministratori della medesima S.r.l., Alfa e Beta, rispettivamente amministratore di fatto ed amministratore unico nonché socio della predetta società, per sentirli condannare in solido a rifondere la massa dei creditori per i danni loro causati. Entrambi i convenuti chiedono il rigetto della domanda attorea ma il socio Beta chiede anche la condanna di Alfa in quanto ritenuto responsabile dei danni causati ai creditori per il periodo in cui aveva ricoperto il ruolo di amministratore di fatto.

Il curatore fallimentare, a seguito di accordo transattivo, rinuncia all'azione nei confronti di entrambi i convenuti cosicché la causa tra attore e convenuti si estingue. Rimane però in piedi l'azione riconvenzionale del socio Beta nei confronti di Alfa.

Si pone il problema se il convenuto Beta, socio della S.r.l., abbia legittimazione attiva nei confronti dell'altro convenuto Alfa, a seguito della rinuncia all'azione da parte del curatore fallimentare.

Spiegazioni e conclusioni - Va prioritariamente evidenziato che, ai sensi dell'art. 146, comma 2 lett. a) L. Fall., le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, il cui parere preventivo è obbligatorio. Allo stesso curatore spetta anche l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo c.c. (rectius: comma ottavo, dopo le modifiche apportate dall'art. 378 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e già in vigore dal 16 marzo 2019). Tale comma prevede che sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Ancora, il curatore può esercitare l'azione di responsabilità anche contro gli amministratori e i membri degli organi di controllo se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima (art. 156, comma 3, L. Fall.).

Orbene, l'azione di responsabilità viene proposta dal curatore con atto di citazione davanti al Tribunale civile ordinario (Sezione specializzata in materia di impresa) e non davanti al Tribunale fallimentare in quanto non si tratta di azione derivante dal fallimento: non opera, dunque, la vis attractiva del foro fallimentare (Trib. Torino, 23 febbraio 2015, Memento pratico, Crisi d'impresa e fallimento, Giuffrè Francis Lefebvre). Con l'azione di responsabilità il curatore fa valere due ambiti di responsabilità: quella che potrebbe essere esercitata dalla società ex art. 2393 c.c. e quella che potrebbe essere fatta valere dai creditori ex art. 2394 c.c. L'azione, però, è unitaria ed inscindibile ed ha il precipuo fine di far ottenere alla massa dei creditori quanto perso a causa della cattiva gestione degli amministratori (Cass., 25 maggio 2005, n. 11018, in Memento pratico, Crisi d'impresa e fallimento).

La legittimazione del curatore è esclusiva (Cass., 31 maggio 2016, n. 11264, in Memento pratico, Crisi d'impresa e fallimento) in quanto solo lui è legittimato a proporre l'azione di responsabilità o a continuare quella già eventualmente intrapresa dalla società o dai creditori sociali prima che venisse dichiarato il fallimento. Pertanto, il singolo socio non potrebbe subentrare nella posizione del curatore in quanto privo di legittimazione attiva. Potrebbe, semmai, esercitare un'azione adesiva a quella del curatore, ma non sostituirsi ad esso non essendo titolare del diritto azionato.

E' vero che l'art. 2476 comma 3 c.c. prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, ma si tratta di legittimazione derivativa rispetto a quella della società, e trova il proprio fondamento in una sorta di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. Sicché, il socio che esercita l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori agisce per conto della società la quale, come si evince dall'art. 2476 c.c., mantiene una legittimazione concorrente alla proposizione di tale azione (Trib. Civ. Verona, 10 febbraio 2012, n. 7594). La stessa norma prevede poi che l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società - purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale - ma non da parte del socio. Ciò evidentemente perché al socio non può essere riconosciuto il potere di disporre dei diritti della società (Trib. Verona, cit.).

Va da sé che, nel caso in cui la società venga dichiarata fallita, la legittimazione attiva spetta al curatore il quale può anche rinunciare e transigere con l'autorizzazione degli organi fallimentari. Ma non al singolo socio, carente della legittimazione attiva in quanto privo della titolarità del diritto azionato.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 146, comma 2, lett. a) L.F.
  • Art. 156, co. 3, L. F.
  • Art. 2476 c.c.
  • Art. 2393 c.c.
  • Art. 2394 c.c.
  • Trib. Verona, 10 febbraio 2012, n. 7594
  • Trib. Torino, 23 febbraio 2015
  • Cass., 25 maggio 2005, n. 11018
  • Cass., 31 maggio 2016, n. 11264

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