Azione dei creditori verso i coobbligati di un'impresa in amministrazione straordinaria

Girolamo Lazoppina
23 Dicembre 2020

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora sia stato approvato un concordato con i creditori, questi ultimi conservano l'azione nei confronti dei coobbligati dell'impresa per l'intero credito?

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora sia stato approvato un concordato con i creditori, questi ultimi conservano l'azione nei confronti dei coobbligati dell'impresa per l'intero credito?

Caso pratico - Un'impresa in amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/99) propone al tribunale un concordato con i creditori. Approvato il concordato l'impresa adempie nei termini tutte le obbligazioni concordatarie.

Si pone il problema di stabilire se i creditori dell'impresa abbiano nei confronti dei soggetti solidalmente coobbligati con essa azione per l'intero credito (per la parte di credito, cioè, eccedente la soluzione concordataria).

Spiegazioni e conclusioni - L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale in stato di insolvenza ed ha il precipuo fine di evitare il fallimento di imprese di interesse pubblico rilevante. Disciplinata oggi dalla legge Prodi bis (D. Lgs. n. 270 del 1999 e successive modificazioni), trovano comunque applicazione, per quanto da questa non espressamente previsto, le norme, se compatibili, sulla liquidazione coatta amministrativa (il commissario liquidatore viene sostituito dal commissario straordinario).

La procedura si conclude, vista la ratio che vi è sottesa, quando l'impresa è stata risanata e la sua titolarità è tornata all'imprenditore (o alle altre società costituite per il suo risanamento). In caso contrario, la procedura di amministrazione straordinaria viene convertita in fallimento.

La procedura può anche concludersi con l'approvazione di un concordato (rectius: con l'approvazione della sentenza che approva il concordato). L'approvazione del concordato è sottoposta alla stessa procedura della liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.

Orbene, se l'imprenditore adempie tutte le obbligazioni concordatarie, coloro i quali hanno assunto obbligazioni solidali con l'imprenditore in epoca precedente alla dichiarazione di insolvenza sono definitivamente liberati. Deve pertanto escludersi, come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, che al concordato delle imprese sottoposte a liquidazione coatta o ad amministrazione straordinaria, disciplinato dagli articoli 214 e ss. L.F., possa applicarsi la disposizione dettata dall'art. 135, comma 2, L. F. per il concordato fallimentare (Cass., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129, m. 581330), la quale prevede che i creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. Questa norma infatti - chiarisce la Corte - non è richiamata neppure implicitamente dalla L. Fall., art. 214, mentre nel sistema della legge fallimentare la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata. Del resto - precisa ancora la Suprema Corte - l'istituto definito dalla L. Fall., art. 214, è profondamente diverso da quello previsto dalla L. Fall., art. 124 e ss., perché non richiede la necessaria prestazione di garanzie e non presupporre il consenso dei creditori. Sicché - concludono i supremi Giudici - prevale decisamente nella L. Fall., art. 214, la funzione di tutela dell'interesse pubblico al risanamento dell'impresa (Cass., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23275, m. 593627). L'art. 135 L.F. non può, dunque, essere applicato analogicamente, perché la ratio del concordato ex art. 214 L. Fall. è tutt'altra da quella di cui all'art. 124 e ss. L. Fall. (Cass. Civ., sez. I, 9 gennaio 2008 n. 177).

In conclusione, alla luce dell'orientamento costante della Suprema Corte, in tema di ammissione allo speciale concordato del debitore in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non trova applicazione l'art. 135, secondo comma, della legge fallimentare. Dunque, a differenza del concordato fallimentare, i creditori non conservano, nei confronti dei coobbligati dell'impresa, azione per l'intero credito.

Normativa e giurisprudenza

  • D.Lgs. n. 270/1999, art. 78
  • Art. 214 L.F.
  • Cass., Civ., Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129
  • Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23275
  • Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2008 n. 177

Per approfondire

Rosaria Giordano, Il concordato nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, ilfallimentarista.it, 2 febbraio 2015

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