Normativa emergenziale e sospensione delle norme sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite

Girolamo Lazoppina
30 Ottobre 2020

La sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite si applica per tutto il periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia il momento in cui si sono formate le perdite pregresse e quindi anche nel caso in cui si siano formate prima della pandemia?

La sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite si applica per tutto il periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia il momento in cui si sono formate le perdite pregresse e quindi anche nel caso in cui si siano formate prima della pandemia?

Caso pratico - Una società per azioni subisce una perdita del capitale sociale di oltre un terzo.

Tali perdite si sono verificate in epoca precedente l'epidemia da Covid-19 ma l'assemblea dei soci decide di avvalersi delle norme emergenziali (art. 6 D.L. 23/2000, conv. con mod., in L. 40/2020) che sospendono l'obbligo di ridurre il capitale a copertura delle perdite per il periodo compreso tra il 9 aprile 2020 ed il 31.12.2020 e, conseguentemente, di non ridurre il capitale sociale, come invece prescritto dall'art. 2446 c.c.

Si pone il problema di stabilire se la norma che dispone la sospensione delle disposizioni in materia di riduzione del capitale riguardi solo le perdite maturate dopo il 9 aprile 2020 o possa applicarsi anche alle perdite maturate prima di quella data.

Spiegazioni e conclusioni - L'art. 2446 c.c. prevede che quando il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Orbene, a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 il legislatore è intervenuto per mitigarne gli effetti sull'intera economia.

Tra i vari interventi ha previsto anche che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Ha anche previsto che per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, comma 1, n. 4), e art. 2545 duodecies c.c. (art. 6 D.L. 23/2000 convertito in L. 40/2020).

Uno dei problemi interpretativi che tali norme hanno posto è stato quello di stabilire se la norma che introduce la sospensione delle disposizioni in materia di riduzione del capitale riguardi solo le perdite maturate dopo il 9 aprile 2020 o possa applicarsi anche alle perdite maturate prima di quella data.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la norma che dispone la sospensione delle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale riguarderebbe esclusivamente le perdite maturate dopo in 9 aprile 2020 e quindi le perdite strettamente correlate e dipendenti dall'emergenza sanitaria (Trib. Catania 28 maggio 2020).

Secondo la prassi notarile, invece, la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite si applica per tutto il periodo dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia il momento in cui si sono formate le perdite pregresse e quindi anche nel caso in cui si siano formate prima dell'epidemia.

Di conseguenza si considerano legittime e iscrivibili nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel suddetto periodo che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora, all'esito dell'aumento di capitale, il patrimonio netto della società continui a essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o al minimo legale (Cons. Notarile Milano n. 191/2020).

La soluzione del Consiglio Notarile di Milano è da condividere. Invero, la lettera della norma emergenziale (art. 6 D.L. 23/2020) fa espresso riferimento alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 e quindi vi fa rientrare tutte le ipotesi di perdite che comunque rientrino nell'ambito di quegli esercizi, a prescindere dal momento specifico del loro accadimento.

Inoltre, lo stesso codice civile (art. 2446 c.c.) specifica che l'assemblea ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, facendo quindi anch'esso espresso riferimento all'accertamento delle perdite nel successivo periodo di approvazione del bilancio, a prescindere dal momento specifico in cui si sono verificate.

Pertanto, appare corretto sostenere che la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale previsto dall'art. 2446 c.c. vale per tutto il periodo compreso tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 anche se le perdite si sono verificate prima della pandemia da Covid-19.

Normativa, giurisprudenza e prassi

  • Artt. 2446 c.c.
  • Art. 6 D.L. 23/2000, conv. con mod., in L. 40/2020
  • Trib. Catania 28 maggio 2020
  • Consiglio Notarile Milano, massima n. 191/2020

Per approfondire

  • F. Bava, Sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite nell'emergenza Covid-19, in ilsocietario.it, 2 ottobre 2020
  • G. Lazoppina, Decreto “Cura Italia”: norme in materia di svolgimento delle assemblee di società, in ilfallimentarista.it, 19 marzo 2020
  • G. Lazoppina, La riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, in ilfallimentarista.it, 13 febbraio 2020

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