L'accordo di composizione della crisi dell'impresa agricola
22 Febbraio 2021
L'impresa agricola ha il diritto di formulare una proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 10 ss. L.3/2012, ancorché possa accedere anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti: lo prevede l'art. 7, comma 2-bis, legge “Salva suicidi”?
Caso pratico - La società agricola Alfa formula una proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 10 ss. L. 3/2012. Il Tribunale di Rimini dichiara la domanda inammissibile, poiché Alfa sarebbe priva del requisito soggettivo richiesto dall'art. 7, comma 2, lett. a, L. 3/2012, ai sensi del quale: «La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo». Infatti – rileva il Tribunale romagnolo – nel caso di specie Alfa, ancorché non fallibile data la sua natura di impresa agricola, risulterebbe nondimeno assoggettabile alla disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., in virtù del disposto dell'art. 23, comma 43, D.L. 98/2011, considerato procedura concorsuale dalla Corte di cassazione: la possibilità di accedere ad un istituto regolato dalla legge fallimentare precluderebbe quindi ad Alfa l'accesso all'accordo di composizione della crisi. Alfa propone reclamo avverso la decisione del giudice di prime cure, affermando che, in realtà, il diritto dell'impresa agricola di accedere alle procedure di sovraindebitamento sarebbe riconosciuto espressamente dall'art. 7, comma 2-bis, L. n. 3/2012.
Spiegazioni e conclusioni - Il Collegio accoglie il reclamo, ritenendo corretto sussumere l'impresa agricola nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 2-bis, L. 3/2012. Infatti, la cennata disposizione consente sempre all'imprenditore agricolo di proporre un accordo di composizione della crisi, tranne nel caso in cui: (i) si sia già servito, negli ultimi cinque anni, di uno dei procedimenti regolati dalla legge “Salva suicidi” (e, quindi, escludendo il piano del consumatore al quale l'imprenditore non può ontologicamente accedere, dell'accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio); (ii) abbia fornito documentazione non idonea a ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale; (iii) l'accordo di composizione precedentemente proposto sia stato annullato, risolto o revocato ai sensi degli artt. 14 e 14-bis L. 3/2012. Il comma 2-bis, pertanto, non richiama la lettera a) del precedente comma 2, secondo la quale, come visto, la proposta è inammissibile se presentata da impresa in ipotesi soggetta a procedure concorsuali “maggiori”: ne consegue che l'imprenditore agricolo potrà accedere indifferentemente sia all'accordo di composizione della crisi previsto dalla L. 3/2012 sia all'accordo di ristrutturazione dei debiti regolato dall'art. 182-bis L.F. Ulteriori conferme a questa conclusione sono rinvenibili:
Secondo il Tribunale di Rimini, dunque, l'impresa agricola può accedere all'accordo di composizione della crisi, oltreché all'accordo di ristrutturazione disciplinato dalla legge fallimentare: la scelta tra l'uno e l'altro strumento è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore agricolo.
Normativa e giurisprudenza
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