Soggetto sovraindebitato e requisiti per accedere al beneficio dell'esdebitazione

Lorenzo Rossi
12 Marzo 2021

Può beneficiare dell'esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies L. 3/2012, per la commissione di un atto di frode nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto sovraindebitato che non abbia regolarmente presentato le proprie dichiarazioni dei redditi, ritardando così l'accertamento del dovuto a titolo di imposte?

Può beneficiare dell'esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies L. 3/2012, per la commissione di un atto di frode nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto sovraindebitato che non abbia regolarmente presentato le proprie dichiarazioni dei redditi, ritardando così l'accertamento del dovuto a titolo di imposte?

Caso pratico - Un soggetto in stato di sovraindebitamento, non avendo a disposizione liquidità idonee per soddisfare i propri creditori, depositava una domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Il soggetto sovraindebitato, tuttavia, rappresentava di non aver depositato, negli ultimi tre anni, le dichiarazioni dei redditi.

Tale circostanza, con ogni evidenza, impediva il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, che impone l'allegazione al ricorso delle «dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni».

Il gestore della crisi, peraltro, ritenendo che la documentazione prodotta dal soggetto sovraindebitato fosse idonea a ricostruire la propria situazione patrimoniale, confermava la sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura.

In questo senso, il gestore sosteneva che l'art. 9 L. 3/2012 dovesse considerarsi semplice specificazione del più generico dovere di fornire la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7 L. 3/2012.

Per tutte queste ragioni, veniva allegata alla domanda una relazione particolareggiata nella quale veniva dato un giudizio positivo sulla completezza della documentazione prodotta.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, condividendo la tesi del gestore, una volta accertata l'assenza di atti di frode ai creditori, apriva la procedura di liquidazione del patrimonio.

Una volta terminata la procedura liquidatoria, che si svolgeva regolarmente, il soggetto sovraindebitato domandava allo stesso Tribunale di Milano di disporre la sua esdebitazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 terdecies L. 3/2012.

Tuttavia, il Tribunale di Milano, con decreto del 17 febbraio 2021, sempre in composizione monocratica, assumendo che fosse stato compiuto un atto di frode – che non era stato ritenuto tale in precedenza – e che, dunque, non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio, rigettava l'istanza.

Spiegazioni e conclusioni - Con il decreto in commento, il Tribunale di Milano ha preso posizione sui requisiti che il soggetto sovraindebitato deve possedere o rispettare per accedere al beneficio dell'esdebitazione.

Come noto, l'art. 14 terdecies, comma 2, L. 3/2012, disciplinando le circostanze preclusive per l'accesso al beneficio, stabilisce che «l'esdebitazione è esclusa: (…) b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori».

Ebbene, il Tribunale di Milano, nell'esaminare la domanda, ha posto particolare attenzione sulla possibilità che il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi possa configurare un atto di frode ai creditori.

La premessa del ragionamento sviluppato dall'organo giudicante consiste nella constatazione della natura illecita della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, omissione colpita da sanzioni amministrative piuttosto gravi nel loro ammontare. Con ogni evidenza, infatti, il mancato adempimento dell'obbligo in parola ostacola le normali funzioni di controllo e accertamento tributario, rendendo più gravosa l'attività dell'ente pubblico preposto a tale attività.

Ebbene, da tale asserzione, attraverso l'utilizzo del metodo deduttivo, il Tribunale è giunto ad affermare che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi integri un atto di frode nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in qualità di creditrice, poiché ritarda, ostacola o contribuisce ad impedire la definizione del credito erariale. In altre parole, la condotta omissiva descritta, secondo il giudicante, determinerebbe (o contribuirebbe a determinare) l'occultamento di una parte del passivo.

Tuttavia, non sembra che le argomentazioni e le considerazioni svolte dal Tribunale di Milano possano dirsi condivisibili.

Infatti, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che costituisce, come correttamente affermato, un illecito amministrativo, non pare in alcun modo idonea, in sé e per sé considerata, ad integrare la ben più grave condotta di occultamento del passivo, poiché il credito erariale al pagamento del tributo non sorge con il deposito della dichiarazione dei redditi (o con l'attività di accertamento tributario), ma con il semplice verificarsi dei presupposti di imposta, predeterminati dalla legge.

Inoltre, a voler riprendere il ragionamento sviluppato dal Tribunale per condurlo ad ulteriori conseguenze, non solo l'omessa dichiarazione dei redditi ma anche una dichiarazione infedele potrebbe costituire un atto di frode, in quanto (anche) tale condotta è concretamente idonea ad ostacolare l'attività di accertamento dell'effettivo dovuto da parte del contribuente.

Normativa

  • Art. 7 L. 3/2012
  • Art. 9 L. 3/2012
  • Art. 14 ter L. 3/2012
  • Art. 14 terdecies L. 3/2012

Per approfondire

  • D. Burroni-M. Rizzuto, Sovraindendebitamento. L'esdebitazione, in ilfallimentarista, Flussi e scenari, 22 dicembre 2020;
  • L.Panzani, Sovraindebitamento: l'aggiornamento della legge 3/2012. Qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo, in ilfallimentarista.it, 2 marzo 2021

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