Non revocabili ex art. 67 L.F. i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto in assenza di prova sulla natura onerosa del pagamento

17 Marzo 2021

Qualora il curatore non provi la natura onerosa dei pagamenti, sono revocabili gli atti richiesti in revoca, siccome atti a titolo gratuito?

Qualora il curatore non provi la natura onerosa dei pagamenti, sono revocabili gli atti richiesti in revoca, siccome atti a titolo gratuito?

Caso pratico - La curatela fallimentare della società Alfa ha esperito l'azione revocatoria nei confronti di un fornitore (per altro insinuato al fallimento per svariate centinaia di euro) per chiedere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti siccome intervenuti nel periodo sospetto.

Alfa è stata costituita attraverso il conferimento del ramo d'azienda in quest'ultima da parte della sua controllante, e in talo modo venivano trasferiti tutti i crediti e i debiti nella conferitaria, tra cui l'intero debito oggetto dei pagamenti richiesti in revoca.

La società Beta riceveva il pagamento del debito riferibile alla controllante e maturato prima della cessione a seguito di un piano di pagamento garantito da cambiali portate al protesto dal Notaio e pagate in parte mediante bonifici e in parte mediante delegazione di pagamento della conferente.

Beta si è costituita nel giudizio eccependo tra l'altro l'irrevocabilità degli atti compiuti da Alfa perché essi sarebbero stati effettuati in virtù di un accordo di delegazione di pagamento intercorso tra Alfa e la holding conferente inteso a onorare il debito proprio della controllante e non di Alfa. Pertanto il pagamento non sarebbe stato effettuato dalla fallita: conseguirebbe la soccombenza dell'attore che ha chiesto la revoca dei pagamenti ex art 67, comma 2,L. fall. e non invece la loro inefficacia in virtù di una disposizione a titolo gratuito.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Milano ha rilevato che una parte dei pagamenti a favore di Beta sono stati effettuati in parte con assegni di Alfa e in parte con bonifici addebitati sul conto di quest'ultima per effetto di una delegazione di pagamento istruita dalla conferente alla conferitaria Alfa medesima, con un documento munito di data certa.

Il curatore non avrebbe provato la contropartita dei pagamenti, non essendo sufficiente a tal fine la produzione della contabilità dalla quale si evinceva l'iscrizione del debito e la sua estinzione per effetto dei pagamenti: le scritture contabili della società fallita non potrebbero costituire prova a favore della curatela ex art. 2710 c.c. (Cass. civ. 11017/13).

Di qui, il giudicante argomenta che le rimesse devono considerarsi prive di contropartita e dunque vanno qualificate come atti a titolo gratuito in quanto non è stata superata la prova (rappresentata dalla delegazione di pagamento) secondo cui avrebbero avuto come causale il pagamento di un debito altrui.

Ne consegue il rigetto della domanda poiché la curatela attrice non risulta aver svolto domanda di inefficacia ex art. 64 L.fall. e secondo giurisprudenza di legittimità la domanda non può ritenersi implicita nella richiesta di revocatoria ex art. 67, comma 2, L. fall. ma deve essere articolata, anche in via gradata (Cass. 5264/2007) senza la possibilità per il giudicante di riqualificarla d'ufficio secondo il principio iura novit curia.

La soluzione desta perplessità perché la natura onerosa del pagamento dovrebbe darsi per presupposta per due ordini di motivi.

Il primo è legato alla natura stessa dell'operazione che ha comportato l'accollo del debito in capo alla conferitaria. L'operazione di conferimento del ramo d'azienda ha infatti determinato l'accollo ex lege dell'obbligazione richiesta in revoca ex art. 2560 c.c. e se pure essa si originava da una attività della quale ha beneficiato la conferente, essa si inserisce all'interno dell'operazione di circolazione dell'azienda che non può di certo definirsi gratuita e priva di contropartita. La causa concreta della complessiva operazione contrattuale che può determinare l'esclusione della natura gratuita dell'atto ricorre infatti quando la disponente abbia comunque realizzato un suo vantaggio economico ancorché privo di corrispettivo immediato avvinto dal nesso di sinallagmaticità, come appunto accade con il conferimento del ramo di azienda.

Tramite questo negozio, la società Alfa ha beneficato dell'attivo del compendio aziendale a fronte dell'accollo dei suoi debiti.

Si tratta di un rapporto all'evidenza oneroso e dotato di un nesso di evidente corrispettività (si veda Cass. SS.UU. 6538/2010 per la prova dell'onerosità della prestazione nell'azione pauliana). In secondo luogo, se vi fosse una donazione dell'importo richiesto in revoca superiore a un milione di Euro, la gratuità del versamento avrebbe imposto le forme della donazione per rivestire una qualche validità ex art. 782 c.c., perché difficilmente potrebbe essere inquadrata come donazione di modico valore: le norme che presidiano l'interpretazione dei negozi giuridici impongono di considerare tra più possibili opzioni quella che ne consenta l'efficacia ex art. 1367 c.c., secondo il principio della conservazione del contratto.

È pur vero che simili considerazioni dovrebbero valere più per le parti del negozio, la conferente e la conferitaria, che per i terzi: ma così argomentando, non si potrebbe nemmeno imporre sulla curatela che è terza rispetto ai negozi coinvolti nel giudizio la prova dell'imputazione e del titolo del pagamento richiesto in revoca se non a pena di perdere qualsiasi coerenza ricostruttiva.

A questo riguardo appare non irrilevante la circostanza che Alfa, oltre ad aver ereditato un debito consistente con l'atto di conferimento dell'azienda, al momento del fallimento è risultata debitrice (in via autonoma e per causali anteriori al pagamento) per importi di molte volte superiori al pagamento oggetto di revocatoria, circostanza che dovrebbe provare senza dubbio la natura onerosa del pagamento, perché non avrebbe senso effettuare un pagamento a titolo gratuito in presenza di altri debiti di natura onerosa perché insinuati al fallimento.

Il giudice prima di farsi disorientare dalla girandola delle norme applicabili dovrebbe interpretare il fatto e comprenderlo nella sua prevedibile verosimiglianza per le parti e ciò per dare un contributo alla circolazione dell'economia e del mondo degli affari che, diversamente, rischiano di essere in balia di una qualsiasi distorsione nell'applicazione delle norme.

Non pare pertanto che la soluzione adottata dal giudicante possa costituire un precedente in grado di orientare correttamente l'interprete, se non per avvisarlo dell'incipiente imprevedibilità delle decisioni.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 64 L. fall.
  • Art. 67 L. fall.
  • Cass. civ. 9 maggio 2013, n. 11017
  • Cass. civ., Sez. Unite, 18 marzo 2010, n. 6538

Per approfondire

  • V. nota a Cass. n. 11017/2013, Revocatoria fallimentare: il curatore è terzo e non può usare le scritture contabili come prova del pagamento, in ilfallimentarista.it, 23 luglio 2013;
  • V. P. Bosticco, Azione revocatoria fallimentare (bussola), in ilfallimentarista.it, 21 maggio 2021

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