Proposta concordataria in continuità diretta: successiva perdita di capitale e disciplina di cui all’art. 6 D.L. 23/2020

La Redazione
20 Ottobre 2021

La disciplina di cui all'art. 6 D.L. 23/2020, che prevede la sterilizzazione dell'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite e dell'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non si applica alla società che abbia presentato una domanda di concordato in continuità aziendale diretta.

La disciplina di cui all'art. 6 D.L. 23/2020, che prevede la sterilizzazione dell'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite e dell'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non si applica alla società che abbia presentato una domanda di concordato in continuità aziendale diretta.

La norma citata, infatti, è stata introdotta per quelle imprese che prima della pandemia operavano in condizioni di equilibrio finanziario e che, al di fuori del controllo del Tribunale e in via mediata anche dei creditori, mirino al recupero di quell'equilibrio congelando per cinque anni le perdite da Covid-19, mentre la situazione dell'impresa in concordato preventivo – o, come nel caso di specie, nella fase di omologa del concordato, è ben diversa.

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