Inammissibile la proposta concorrente di concordato carente in punto di fattibilità giuridica ed economica

Giovanni Angaroni
29 Marzo 2021

È ammissibile la proposta concorrente di concordato non fattibile sotto il profilo giuridico e, prima facie, sotto il profilo economico? Il tribunale deve vagliare le proposte non provenienti dal debitore con maggior rigore poiché, in caso contrario, rischierebbe di frustare l'aspettativa dell'imprenditore di comporre ordinatamente la propria crisi e di esporlo al fallimento?

È ammissibile la proposta concorrente di concordato non fattibile sotto il profilo giuridico e, prima facie, sotto il profilo economico? Il tribunale deve vagliare le proposte non provenienti dal debitore con maggior rigore poiché, in caso contrario, rischierebbe di frustare l'aspettativa dell'imprenditore di comporre ordinatamente la propria crisi e di esporlo al fallimento?

Caso pratico - A seguito di domanda di ammissione al concordato preventivo depositata dalla società Alfa, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la procedura concorsuale e fissato l'adunanza dei creditori.

Con ricorso ritualmente depositato circa un mese prima dell'udienza, la società Beta, assumendo di vantare un credito nei confronti di Alfa pari al 14,4% dei crediti risultanti dalla sua situazione patrimoniale, ha presentato una proposta concorrente di concordato ai sensi dell'art. 163, comma 6 L.F.

In estrema sintesi, la proposta concorrente si fondava sull'erogazione ad Alfa, da parte di Beta, di un maxi finanziamento di 50 milioni di euro, prededucibile ex art. 182-quater, comma 1 L.F., e risultava condizionata (i) all'omologa del concordato e (ii) all'aumento del capitale sociale di Alfa, riservato esclusivamente a Beta e da liberarsi mediante conversione in equity. Al termine dell'operazione, Beta avrebbe così acquisito una partecipazione di controllo in Alfa.

L'erogazione dell'ingente finanziamento era garantita da una lettera di impegno del terzo Gamma che, condizionatamente alla definitività dell'omologa, prevedeva il rilascio di garanzie bancarie a prima richiesta o il deposito di fondi in un conto vincolato sino a concorrenza dell'ammontare del finanziamento: la concreta prestazione di garanzia da parte di Gamma sarebbe, dunque, avvenuta solo dopo l'omologazione del concordato e subordinatamente ad essa.

Grazie al cennato finanziamento, il piano concorrente avrebbe offerto un miglior soddisfacimento del ceto creditorio e in tempi più rapidi.

Il Tribunale di Roma era dunque chiamato a pronunciarsi circa l'ammissibilità della proposta concorrente formulata da Beta.

Spiegazioni e conclusioni - Il giudice capitolino, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, ha premesso, innanzitutto, che nell'ambito del sindacato attinente alla fattibilità giuridica della proposta di concordato, riservato all'organo giurisdizionale, quest'ultimo debba vagliarne anche la causa concreta: ossia accertare se la proposta e il collegato piano siano manifestamente inidonei al perseguimento degli obiettivi prefissati attraverso le modalità indicate dal proponente (Cass. n. 4790 del 01/03/2018).

In particolare, laddove la proposta concordataria si fondi sull'apporto di finanza esterna, il giudice deve escludere che l'erogazione delle risorse sia in concreto ostacolata da un impedimento giuridico o, sotto il profilo economico, risulti manifestamente e concretamente irrealizzabile (Cass. n. 26332 del 20/12/2016).

Peraltro, questi principi devono trovare un'applicazione più rigorosa con riferimento alla proposta concorrente, in considerazione delle gravose conseguenze che si produrrebbero in caso di inammissibilità o di inadempimento della stessa:

  • revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173, comma 2 L.F.;
  • diniego di omologa ex art. 180 L.F.;
  • risoluzione del concordato su istanza dei creditori ai sensi dell'art. 186 L.F.

Infatti, il prodursi di uno di questi effetti non determina la reviviscenza dell'originaria proposta di concordato: l'imprenditore, pertanto, sebbene diligentemente attivatosi per risolvere in via concordataria la propria crisi, si troverebbe esposto ad una possibile dichiarazione di fallimento, per l'operare delle cennate disposizioni, a causa di condotte ad egli estranee (l'inadempimento della proposta concorrente), su cui non avrebbe alcuna possibilità di intervento.

Nella fattispecie concreta, l'erogazione dell'ingente finanziamento da parte di Beta, ossia il medesimo soggetto che aveva formulato la proposta concorrente di concordato, costituiva l'architrave del piano e, come tale, sarebbe dovuta risultare particolarmente solida sotto il profilo giuridico ed economico.

Il Tribunale di Roma ha, invece, ritenuto che detta solidità non vi fosse, perché l'erogazione del finanziamento non risultava sufficientemente garantita: la lettera di impegno di Gamma altro non era che una dichiarazione di intenti dal contenuto estremamente generico, la cui tempistica non sembrava peraltro in sintonia con la dinamica procedurale concordataria.

Infatti, la concreta prestazione di garanzia, elemento condizionante la proposta di concordato, sarebbe dovuta avvenire prima dell'adunanza dei creditori, ossia prima della valutazione circa l'ammissibilità della proposta concorrente, e non già dopo la definitività dell'omologa, come prospettato.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 177, comma 1 L.F., la proposta originaria e la proposta concorrente si trovano su un piano di parità (tant'è che solo nell'ipotesi in cui ottengano i medesimi voti favorevoli, è la prima a prevalere).

Ne consegue che, se la proposta concorrente di Beta, che prevedeva la prestazione della garanzia, da parte di Gamma, solo successivamente all'omologa, avesse superato il vaglio di ammissibilità, il principio di parità non sarebbe stato rispettato; infatti, qualora Gamma non avesse prestato la garanzia promessa, si sarebbe verificato l'irrimediabile naufragio del concordato, non preconizzabile dall'imprenditore, con conseguente compromissione del suo interesse alla regolazione ordinata della propria crisi.

Il Tribunale di Roma ha, quindi, ritenuto che far dipendere la tenuta del concordato dall'erogazione del detto finanziamento, reputato non sufficientemente garantito, soggiogasse la procedura e il debitore, per i motivi anzidetti, ad un'alea eccessiva e, pertanto, mettesse in pericolo l'interesse dell'imprenditore ad un ordinata regolazione della propria crisi, oltre ad esporlo al rischio fallimentare.

Il giudice capitolino ha, dunque, ritenuto di dichiarare inammissibile la proposta concorrente di concordato formulata da Beta.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 163, comma 6 L.F.
  • Art. 182-quater, comma 1, L.F.
  • Art. 173, comma 2 L.F.
  • Art. 177, comma 1 L.F.
  • Art. 180 L.F.
  • Art. 186L.F.
  • Trb. Roma 3 giugno 2020

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