L'accesso alle procedure da sovraindebitamento degli enti pubblici
31 Marzo 2021
I consorzi intercomunali, costituiti dai comuni per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, non sono soggetti fallibili; di conseguenza, sono solo legittimati a promuovere istanza per accedere alle procedure da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012?
Caso pratico - Un ente pubblico che svolgeva attività di carattere economico – precisamente, un consorzio intercomunale che esercitava l'attività di smaltimento rifiuti – e che si trovava in uno stato di sovraindebitamento, depositava presso il Tribunale di Salerno una domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dagli artt. 14 ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3. Contestualmente, pendeva dinanzi allo stesso tribunale un procedimento prefallimentare a carico dell'ente medesimo. Per tale ragione, il difensore del soggetto istante chiedeva che fossero riuniti i due procedimenti e che fosse successivamente aperta la liquidazione del patrimonio. Il Tribunale di Salerno (decreto del 24 luglio 2020), in composizione monocratica, ritenendo ammissibile la domanda, apriva la procedura liquidatoria, senza aver disposto una previa riunione del procedimento con quello prefallimentare.
Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento oggetto di analisi nella presente sede, si pronuncia su un tema affrontato di rado dagli interpreti, ovverosia la legittimazione ad accedere alle procedure da sovraindebitamento degli enti pubblici, non espressamente disciplinato dalla l. n. 3 del 2012. Prima di entrare nel merito della vicenda, tuttavia, il giudice esamina la richiesta di riunione del procedimento prefallimentare, di competenza del tribunale in composizione collegiale, con quello della procedura da sovraindebitamento. Sul punto, il giudice afferma espressamente che la riunione delle procedure sia ammissibile solamente laddove le stesse siano entrambe collegiali o entrambe monocratiche; di talché, la procedura prefallimentare non può mai essere riunita a quella da sovraindebitamento. Nondimeno, precisa che, in fattispecie analoghe a quella in esame, l'ufficio giudiziario competente debba trattare le due procedure contestualmente. Entrando poi nel merito della domanda, il giudice esamina la natura del soggetto istante ed accerta che lo stesso possa essere qualificato come ente pubblico – in ragione della costituzione da parte di enti pubblici, i quali esercitano altresì attività di controllo sullo stesso – che svolge, senza alcuna finalità di lucro, attività di carattere economico. Il provvedimento correttamente evidenzia che, pur non trattando espressamente di enti pubblici la l. n. 3 del 2012, l'art. 7 stabilisce che la domanda di accesso alle procedure da sovraindebitamento «non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (…)» e, dunque, è soggetto alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare. In questa prospettiva, è altresì utile ricordare come dal combinato disposto dell'art. 2221 c.c. e dell'art. 1, comma 1, L.F., si evinca come i soggetti pubblici che svolgono direttamente attività di impresa, seppur in stato di insolvenza, non possono essere sottoposti al fallimento (in questo senso, si veda anche Trib. Udine 30 marzo 2016). Come noto, tale regola è una conseguenza della valutazione effettuata dal legislatore in ordine all'astratta inconciliabilità delle esigenze di tutela degli interessi di rango pubblicistico sottesi all'attività di un ente pubblico con l'insieme di norme (contenute nella legge fallimentare) che normano il conflitto fra i diritti soggettivi del creditore, del debitore e di terzi. In ragione di quanto sopra, il giudice ha concluso che dalla non soggezione degli enti pubblici al fallimento si può dedurre la legittimazione di questi ultimi all'accesso alle procedure da sovraindebitamento, in assenza di qualsivoglia indice di senso contrario nell'ordinamento. Peraltro, a parere dello stesso Tribunale, un ulteriore elemento che conduce al medesimo epilogo consiste nell'assenza del fine di lucro (analogamente alle associazioni e alle fondazioni), la quale, tuttavia, deve sempre essere provata in concreto.
Normativa e giurisprudenza
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