Gli atti di frode non impediscono l'apertura della liquidazione del patrimonio
01 Aprile 2021
L'art. 4 ter c. 1 lett. I) DL 137/2020, conv. con modifiche dalla L. 176/2020, ha implicitamente abrogato l'art. 14-quinquies c. 1 L. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni quale requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio?
Caso pratico - L'art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012 (Decreto di apertura della liquidazione) prevede che “il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14‐ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione”. L'art. 4 ter, comma 1, lett. I), D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito con modifiche dalla L. 176/2020 ha sostituito l'art. 14 quinquiesL. 3/2012 che al comma 2 ora prevede “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. Il giudice osserva innanzitutto che la norma citata da ultimo introduce la legittimazione del liquidatore ad iniziare o proseguire un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e che l'esercizio di tale azione presuppone ontologicamente l'avvenuta esecuzione di atti in frode ai creditori. La facoltà riconosciuta al liquidatore presuppone, quindi, l'irrilevanza degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori quale requisito per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio: non avrebbe senso riconoscere al liquidatore il potere di esercitare un'azione revocatoria conservando quale presupposto per l'apertura della liquidazione, l'assenza di atti in frode, perché gli atti revocabili dal liquidatore, sono gli stessi che dovrebbero comportare l'inammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione.
Spiegazioni e conclusioni - L'interpretazione della norma offerta dalla citata sentenza (Trib. Lecco, 16 gennaio 2021)appare l'unica interpretazione coerente con l'inserimento della nuova disposizione: il legislatore, attribuendo al liquidatore giudiziale la legittimazione a promuovere azioni revocatorie, ha implicitamente abrogato l'art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica dell'assenza di atti in frode e ciò nonostante la lettera della disposizione non sia stata abrogata: del resto, l'imprecisione linguistica va annoverata tra le molte della L. 3/2012 che ancora prevede all'art. 14 quinquies secondo comma che il blocco delle azioni esecutive abbia quale termine finale l'omologa definitiva della liquidazione, atto processuale non previsto per l'istituto. L'interpretazione letterale, pertanto, non può essere considerata un indice ermeneutico affidabile in un contesto di imprecisione linguistica come quello della legge sul sovraindebitamento.
Normativa e giurisprudenza
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