Fissazione udienza ex art. 162 L.F. e concessione di un ulteriore termine per una nuova proposta di concordato

Lorenzo Rossi
13 Gennaio 2021

Può essere concesso un ulteriore termine ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, quando la proposta di concordato precedentemente depositata non è stata integrata e modificata (accogliendo i rilievi del tribunale), con la successiva fissazione dell'udienza ex art. 162 L.F.?

Può essere concesso un ulteriore termine ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, quando la proposta di concordato precedentemente depositata non è stata integrata e modificata (accogliendo i rilievi del tribunale), con la successiva fissazione dell'udienza ex art. 162 L.F.?

Caso pratico - Un'impresa, dopo aver ricevuto la notifica di un'istanza di fallimento, depositava dinanzi al Tribunale di Gela, una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare nel termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., un piano e una proposta definitivi.

Successivamente, la debitrice depositava la proposta entro la scadenza prefissata dal Tribunale.

Il commissario giudiziale nominato nel corso della fase “prenotativa” della procedura, tuttavia, formulava diverse osservazioni critiche sul piano di concordato e si esprimeva negativamente in ordine all'ammissibilità della proposta.

In ragione delle argomentazioni e delle conclusioni dell'organo della procedura, il Tribunale concedeva all'impresa un termine di quindici giorni, ai sensi dell'art. 162 L.F., per modificare e integrare la propria domanda definitiva.

L'impresa, peraltro, otteneva una dilazione di sessanta giorni del termine concesso, salvo poi non depositare alcuna integrazione.

Alla luce degli accadimenti, a seguito della segnalazione del Commissario giudiziale, il Tribunale fissava l'udienza del 30 marzo 2020 per accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, di conseguenza, il fallimento dell'impresa individuale.

Tale udienza, tuttavia, veniva rinviata al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica che aveva colpito il Paese.

In tale occasione, la debitrice depositava istanza di concessione di un ulteriore termine per il deposito di una proposta e di un piano di concordato, chiedendo di poter beneficiare di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 8.

Il Tribunale di Gela, ritenendo inammissibile l'istanza (anche in quanto meramente dilatoria), dichiarava l'estinzione della procedura concordataria e, accertato lo stato di insolvenza, pronunciava il fallimento dell'impresa.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Gela si è espresso in ordine all'ammissibilità di un'istanza ex art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2020 anche nel caso in cui si siano verificati i presupposti per la revoca dell'apertura del concordato preventivo prima che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avesse avuto riflessi negative sull'attività delle imprese.

Come descritto, nel caso di specie, l'impresa, già convocata all'udienza camerale prevista dall'art. 162, comma 2, L.F., ed a seguito di un differimento disposto a causa della pandemia, ha chiesto la concessione di un ulteriore termine per il deposito di piano e proposta di concordato.

Il Tribunale di Gela, però, ha respinto la richiesta poiché il termine ulteriore previsto dalla normativa emergenziale poteva dirsi funzionale a contenere solamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica e non a garantire per qualsiasi impresa in procedura un ulteriore lasso di tempo per modificare la propria proposta (si veda Trib. Catania 16 luglio 2020).

Dunque, non avendo avuto l'emergenza epidemiologica da Covid-19 alcuna incidenza socio-economica sulla fattispecie esaminata dal collegio giudicante, ed essendo maturati i presupposti di cui all'art. 162 ben prima del manifestarsi della pandemia, non avrebbe potuto essere concesso alcun termine ulteriore.

La richiesta dell'impresa, pertanto, poteva dirsi meramente dilatoria e, per questa ragione, abusiva.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 162 L.F.
  • art. 9 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
  • Tribunale di Gela 22 luglio 2020
  • Tribunale di Catania 16 luglio 2020

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