Applicabilità analogica dell'art. 43 L.F. alla procedura di liquidazione del patrimonio

Lorenzo Rossi
15 Aprile 2021

In sede di definizione del passivo ai sensi dell'art. 14 octies, comma 4, L. 3/2012,  le spese legali liquidate con decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore possono essere opposte alla massa e fatte valere nella procedura di liquidazione del patrimonio solamente qualora l'ingiunzione sia definitiva nel momento di apertura della procedura?

In sede di definizione del passivo ai sensi dell'art. 14 octies, comma 4, L. 3/2012, le spese legali liquidate con decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore possono essere opposte alla massa e fatte valere nella procedura di liquidazione del patrimonio solamente qualora l'ingiunzione sia definitiva nel momento di apertura della procedura?

Caso pratico - Una persona fisica in stato di sovraindebitamento depositava una domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Prima di depositare l'istanza di accesso alla procedura, un istituto di credito in favore del quale aveva prestato una fideiussione, domandava al tribunale l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del soggetto sovraindebitato. Quest'ultimo, non ritenendo fondate le pretese del creditore, impugnava il decreto ingiuntivo, instaurando un giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.

Nelle more del procedimento di cognizione, veniva aperta la liquidazione del patrimonio. In tale momento, dunque, il decreto ingiuntivo opposto non poteva dirsi definitivo.

Ebbene, la banca creditrice, in sede di insinuazione ex art. 14 septiesL. n. 3/2012, chiedeva al liquidatore di essere ammessa al passivo della procedura sia per l'importo capitale oggetto di ingiunzione che per le spese legali liquidate dal giudice nell'ambito del procedimento monitorio.

Il liquidatore, tuttavia, riteneva che le spese legali liquidate nel decreto non fossero opponibili alla massa, poiché il titolo dalle quali traevano causa non era ancora definitivo nel momento di emissione del decreto di cui all'art. 14 quinquies L. n. 3/2012. Di talché, proponeva l'esclusione di tale pretesa dallo stato passivo.

Il creditore, non ritenendo corretta la decisione del liquidatore, presentava nei termini di rito le osservazioni in ordine all'ammissibilità della pretesa.

In tale contesto, il professionista, ritenendo le contestazioni non superabili, rimetteva gli atti al giudice, affinché definisse lui stesso lo stato passivo della procedura.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ritenendo infondate le pretese del creditore, con decreto 1° marzo 2021 rigettava le osservazioni ed escludeva dal passivo le spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo.

Spiegazioni e conclusioni - Il decreto oggetto del presente scritto risulta significativo perché si esprime sull'opponibilità alla procedura di cui all'art. 14 ter L. n. 3/2012 (e dunque alla massa dei creditori) delle spese legali liquidate ad un singolo creditore con provvedimento che, alla data di apertura del concorso, non risulta ancora essere definitivo.

Sulla specifica fattispecie, come noto, la L. n. 3/2012 presenta una lacuna normativa, non disciplinando in alcun modo i presupposti per l'opponibilità.

Ebbene, il Tribunale di Milano, proprio in ragione di questa lacuna, ha affermato che nella liquidazione del patrimonio debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge fallimentare, con particolare riferimento agli artt. 43 e 52 L.F., e tutti i corollari che da esse discendono, poiché la prima procedura costituisce sostanzialmente una «costola» della seconda.

Nel dettaglio, il primo articolo stabilisce che nelle cause (anche pendenti) relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore e non più il fallito. Il secondo articolo menzionato, invece, stabilisce che l'accertamento dei crediti deve avvenire con le forme e le modalità dell'accertamento del passivo.

Questi due articoli, a parere del Tribunale di Milano, sono essenziali per garantire, nella logica del fallimento ma anche nella logica della liquidazione del patrimonio – che ha la stessa matrice della prima procedura –, «la cristallizzazione del patrimonio», principio sotteso allo stesso l'impianto della L. n. 3/2012 che «vieta il concorso dei creditori successivi», «postula la separazione del patrimonio oggetto di procedura» e «non può (…) ammettere che il credito si modifichi all'insaputa degli organi della stessa nel tempo».

In questa prospettiva, il Tribunale continua affermando che «la procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio (…) non può consentire la libera prosecuzione delle controversie attive dei creditori, che si potrebbero così sottrarre facilmente al principio della unicità del rito e del “luogo giuridico” dell'accertamento del passivo posto dagli artt. 14 septies e octies. Un sistema a “doppio binario” è antitetico alla strategia accentrata e eterogestita che il legislatore ha pensato per risolvere la crisi da sovraindebitamento, ispirata integralmente al fallimento».

Pertanto, non possono che trovare applicazione nella liquidazione del patrimonio gli artt. 43 e 52 L.F., con la conseguenza che si deve radicalmente escludere che possa essere opposto alla massa l'esito di un procedimento a cui non abbia preso parte il liquidatore medesimo (fatto salvo il caso in cui la definitività del provvedimento non sia antecedente l'apertura stessa del concorso).

Normativa

  • Art. 43 L.F.
  • Art. 52 L.F.
  • Art. 14 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 septies l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 octies l. 27 gennaio 2012, n. 3

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