Contestazioni sul diritto di credito nel corso della procedura di accordo di composizione della crisi
19 Aprile 2021
Nell'ambito di una procedura di accordo di composizione della crisi, nel caso in cui un creditore contesti la quantificazione del proprio diritto, spetta al giudice designato compiere un accertamento di carattere incidentale, che ha rilievo limitatamente al calcolo della maggioranza di cui all'art. 11 L. 3/2012?
Caso pratico - Un soggetto in stato di sovraindebitamento depositava dinanzi al Tribunale di Livorno una proposta di accordo di composizione della crisi exartt. 9 ss. L.3/2012. La proposta di accordo veniva dichiarata ammissibile dal Tribunale in composizione monocratica, il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. 3/2012, fissava l'udienza, disponendo la comunicazione di ricorso e decreto ai creditori. In occasione dell'udienza, un creditore che aveva previamente manifestato il suo dissenso alla proposta, contestava la non corretta indicazione del proprio credito nel piano, eccependo che fosse stato sottostimato rispetto al suo effettivo ammontare. Diversamente, il ricorrente riteneva che il piano rappresentasse in modo fedele i diritti dei creditori. Il Tribunale di Livorno, con decreto del 10 novembre 2020, ritenendo infondate le osservazioni del creditore, accertato il raggiungimento della maggioranza prevista dalla legge, omologava l'accordo di composizione della crisi.
Spiegazioni e conclusioni - Con il decreto in commento, il Tribunale di Livorno si è soffermato sul tema delle eventuali contestazioni che i creditori possono muovere sull'entità dei loro diritti in occasione dell'udienza fissata con il decreto di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi e sui poteri di accertamento del giudice in ordine a tale profilo. Come noto, la L. 3/2012, a differenza della legge fallimentare, non contiene specifiche previsioni in materia di trattamento dei crediti contestati. L'unica disposizione che regola la definizione delle possibili difficoltà che insorgessero in corso di procedura è l'art. 11 L. n. 3/2012, il cui comma 2 prescrive che il giudice debba procedere all'omologazione dell'accordo, una volta verificato il raggiungimento della maggioranza degli aventi diritto al voto e la idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, «risolta ogni altra contestazione». In ragione di tale norma e della lacuna della legge che disciplina le procedure da sovraindebitamento, il Tribunale di Livorno ha ritenuto che, in sede di svolgimento delle verifiche di cui all'art. 11 L.3/2012, si possa fare applicazione analogica dell'art. 176 L.F., ammettendo così che il giudice possa procedere ad accertare incidentalmente la consistenza del diritto di credito per cui è sorta una contestazione. A parere del Tribunale di Livorno, dunque, l'organo giurisdizionale può svolgere un accertamento di carattere incidentale sull'ammontare dei crediti, funzionale solamente a garantire un corretto svolgimento della procedura. Tuttavia, è bene evidenziare che l'art. 176 L.F. può solo trovare una limitata applicazione nelle procedure da sovraindebitamento. Come noto, infatti, tale disposizione stabilisce che il giudice delegato possa effettuare una delibazione incidentale sulla sussistenza o sulla quantificazione di un credito solo ai fini dell'ammissione provvisoria, integrale o parziale, del creditore contestato al voto. La L. 3/2012, invece, riconosce al giudice un ambito di intervento per la risoluzione delle contestazioni solamente nel corso dell'udienza ex art. 10 o nel periodo temporale successivo ad essa, prima dell'omologazione, e quindi in una fase posteriore rispetto alla manifestazione dell'eventuale consenso dei creditori. Da questa circostanza si possono trarre due corollari di estrema rilevanza. Anzitutto, il giudice non può intervenire sui crediti contestati prima che si concludano le votazioni, che saranno effettuate sulla base del passivo esposto dal debitore (così come accertato dall'Organismo di composizione della crisi). In secondo luogo, essendo il controllo successivo alla manifestazione del voto, il giudice del sovraindebitamento potrà intervenire a posteriori sulla contestazione in ordine al diritto di credito solamente nel caso in cui questa sia decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/2012. In caso opposto, mancando un interesse ad agire del creditore, il giudice non avrà la possibilità di esprimersi. Si può concludere, quindi, affermando che nella procedura di accordo di composizione della crisi, l'accertamento del credito contestato può essere svolto dal Tribunale solamente nel caso in cui l'esito della verifica sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge.
Normativa
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