L'accordo di ristrutturazione dei debiti non preclude l' accesso al bonus investimenti 4.0
21 Ottobre 2021
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 719 del 18 ottobre, chiarisce che la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari (art. 182 bis L.F.) non costituisce per la società una causa ostativa all'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0. Una società coinvolta in un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari chiedeva chiarimenti sulla possibilità di accedere ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0, previsti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al quesito formulato nell'interpello, evidenzia che la norma di cui all'art. 1 L. 160/2019, comma 186, esclude espressamente dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o in “altra procedura concorsuale”. Analoga esclusione, prevista dal comma 199, vale anche per il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Tra le condizioni di esclusione dall'agevolazione viene, dunque, menzionato il concordato preventivo senza continuità aziendale, ma non il concordato con continuità. Tale circostanza può considerarsi espressiva della volontà del legislatore di escludere dalla disciplina agevolativa solo le imprese assoggettate a procedure aventi una finalità liquidatoria dell'attività aziendale. L'accordo di ristrutturazione, come evidenziato nella circolare n. 34/E (paragrafo 1.2), è uno strumento negoziale che non ha finalità liquidatoria e che consente all'impresa di far fronte ad uno stato di difficoltà; detto istituto, in particolare, permette all'imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l'attività aziendale ad una condizione di normalità. In considerazione di ciò, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le imprese, come nel caso di specie, che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono accedere alle agevolazioni in esame. |