Promozione di azioni possessorie nei confronti di società in concordato preventivo e divieto di azioni cautelari

13 Maggio 2021

Alla luce della natura cautelare dell'iniziativa giudiziale, deve ritenersi inammissibile (o improcedibile) la domanda possessoria promossa (o continuata) nei confronti di un'impresa che ha domandato l'accesso alla procedura di concordato preventivo, in quanto in contrasto con quanto disposto dall'art. 168 L.F.?
Alla luce della natura cautelare dell'iniziativa giudiziale, deve ritenersi inammissibile (o improcedibile) la domanda possessoria promossa (o continuata) nei confronti di un'impresa che ha domandato l'accesso alla procedura di concordato preventivo, in quanto in contrasto con quanto disposto dall'art. 168 L.F.? Caso pratico - Una società proprietaria di un immobile destinato ad attività commerciale (per la precisione, ad attività di gestione magazzino e confezionamento prodotti), agiva ai sensi dell'art. 703 c.p.c., con azione possessoria, per essere reintegrata nel possesso del bene.

Il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, accoglieva la domanda, condannando alla riconsegna dell'immobile la resistente.

Quest'ultima, tuttavia, proponeva reclamo avverso la pronuncia del giudice adito, ritenendo l'ordinanza di reintegro nel possesso illegittima sotto il profilo sostanziale.

Nel corso del giudizio, la stessa società reclamante, che si trovava in stato di crisi, con ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., chiedeva al Tribunale di Lecco di essere ammessa alla procedura di concordato c.d. in bianco. Il Tribunale, ritenendo ammissibile la domanda, apriva la procedura e assegnava alla società un termine per depositare il piano e la proposta concordataria ovverosia una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

In ragione di ciò, la debitrice (e reclamante) depositava nel fascicolo del reclamo una memoria, con la quale dava atto della presentazione della domanda di concordato preventivo e, conseguentemente, chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell'azione possessoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 168 L.F.

Il Tribunale di Lecco, a seguito di udienza camerale, ritenendo condivisibili le argomentazioni di parte reclamante, ritenendo che le azioni possessorie siano vietate dall'art. 168 L.F., dichiarava con decreto del 2 marzo 2021 improcedibile la domanda di reintegro nel possesso.

Spiegazioni e conclusioni - Il decreto in commento, emesso dal Tribunale di Lecco, si pronuncia sulla possibilità di sussumere le azioni possessorie nella fattispecie delle azioni cautelari, ai fini di valutare l'applicabilità dell'art. 168 L.F.

Come noto, l'art. 168L.F. stabilisce, a salvaguardia del principio della par condicio creditorum, che «dalla data della pubblicazione del ricorso (per l'accesso alla procedura) nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore».

La predetta disposizione, che nella sua formulazione originaria prevedeva unicamente il divieto di esercizio delle azioni esecutive, è stata modificata con l'art. 33 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, così come convertito in legge, ha esteso l'inibizione dell'aggressione al patrimonio del debitore anche alle azioni cautelari.

Con ogni evidenza, la preclusione delle iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio della società che ha chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo è finalizzata ad evitare che i creditori «più tempestivi» possano essere privilegiati rispetto agli altri nella misura (e nelle modalità) di soddisfazione dei propri diritti.

Del pari, la disposizione in esame mira ad evitare che i singoli creditori mettano «in discussione l'assetto che la società ha posto alla base della proposta concordataria, sia in caso di cessio bonorum sia in caso di prosecuzione dell'attività con l'utilizzo dei beni in relazione ai quali può sorgere un vincolo di indisponibilità pignoratizio».

Nello scenario così tratteggiato, ad avviso del Tribunale di Lecco anche le azioni possessorie debbono considerarsi precluse ai creditori concordatari, in ragione sia della struttura del procedimento sia della finalità della domanda giudiziale.

Da una parte, infatti, le azioni possessorie si caratterizzano per una struttura bifasica, analoga a quella dei procedimenti cautelari (rinviando espressamente l'art. 703 c.p.c. all'art. 669 bis ss. c.p.c.), che si compone di una prima fase in cui il tribunale può decidere sul ricorso anche inaudita altera parte e di una seconda, solo eventuale, necessariamente contraddittoria.

Dall'altra, invece, le domande possessorie mirano ad unobiettivo (la reintegrazione nel possesso) che è equiparabile a quello delle iniziative cautelari, ovverosia sottrarre beni dalla disponibilità della parte resistente, potenzialmente interferendo con la predisposizione del piano di concordato preventivo.

Per queste ragioni, le azioni possessorie debbono ritenersi equipollenti alle azioni cautelari e, come tali, da considerarsi inammissibili (o improseguibili) ai sensi dell'art. 168 L.F.

Peraltro, ad abundantiam, il Tribunale di Lecco evidenzia come, anche se il procedimento cautelare non si dovesse ritenere improseguibile a seguito della domanda di concordato preventivo, in ogni caso il ricorrente non potrebbe procedere in via coattiva per far eseguire l'ordinanza di reintegro nel possesso, stante il divieto previsto espressamente dalla legge fallimentare.

Normativa

  • Art. 669 bis c.p.c.
  • Art. 703 c.p.c.
  • Art. 161 L.F.
  • Art. 168 L.F.

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