La responsabilità del sindaco di società nei confronti del fallimento
20 Maggio 2021
Risponde il sindaco, nei confronti del fallimento della società, per la mancata riproduzione nelle scritture contabili da parte del liquidatore di pagamenti percepiti dalla società?
Caso pratico - La Corte di cassazione (sentenza n. 28357 del 2020) si è recentemente occupata di un caso di responsabilità del sindaco di società nei confronti della società dichiarata fallita. La vicenda può essere ricostruito come segue. Una persona riveste il ruolo di componente del collegio sindacale di una s.r.l. La s.r.l. viene messa in liquidazione (nell'anno 1994) e, nell'ambito della procedura liquidatoria, viene concluso un accordo transattivo. Con l'accordo transattivo una società terza si impegna a versare alla s.r.l. l'importo di 80.750.000 lire. Successivamente la società viene dichiarata fallita (nell'anno 1998) e il curatore ricostruisce i flussi di danaro nei periodi antecedenti il fallimento. Pur trovando copia dell'accordo transattivo, non si riesce a trovare traccia nelle scritture contabili dell'importo che la s.r.l. avrebbe dovuto incassare in base alla transazione. Per questa ragione il fallimento esercita l'azione di responsabilità nei confronti del sindaco, ai sensi dell'art. 146 L.F., per omesso controllo sull'attività del liquidatore. Il Tribunale di Catania prima e la Corte di appello di Catania poi accertano anzitutto la responsabilità del liquidatore in relazione alla mancata consegna delle scritture contabili dell'intera fase liquidatoria all'ufficio fallimentare. Conseguentemente i giudici di merito condannano il sindaco per il danno patito dalla società, per non avere operato il necessario controllo onde assicurare l'effettiva acquisizione della somma al patrimonio della società e la conseguente sua destinazione a fini liquidatori. La Corte di cassazione accoglie il ricorso presentato dal sindaco e cassa la sentenza, rinviando alla Corte di appello di Catania. Effettivamente le scritture contabili non riportavano traccia del pagamento ricevuto dalla società in forza dell'accordo di transazione. Tuttavia, dagli estratti conto della società risulta il pagamento. Manca dunque un danno per la società che possa essere ricondotto all'operato del sindaco, sotto forma di omesso controllo sull'attività del liquidatore. Inoltre i due pagamenti effettuati dal terzo in attuazione della transazione furono effettuati: il primo in data 31 maggio 1995 e il secondo in data 30 giugno 1995, mentre il sindaco cessò dalla carica l'11 luglio 1995. Fra il momento dell'incasso delle somme e la cessazione della carica passa troppo poco tempo per asserire che il sindaco abbia violato i propri doveri di controllo sulla redazione (da parte del liquidatore) delle scritture contabili. Per queste complessive ragioni, la Corte di cassazione cassa la sentenza di condanna del sindaco e rinvia alla corte di appello.
Spiegazioni e conclusioni - Per comprendere il caso in esame, occorre partire, come sempre, dal dato normativo. L'art. 2407 c.c. disciplina la responsabilità dei sindaci di società con grande severità. Anzitutto si prevede che “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” (comma 1 dell'art. 2407 c.c.). Poi la legge stabilisce che “essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica” (comma 2 dell'art. 2407 c.c.). A ciò si aggiunga che l'art. 2403 c.c., nell'identificare i doveri del collegio sindacale, li formula in modo ampio: vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La combinazione di questi due articoli (artt. 2403 c.c.. e 2407 c.c.) rende il lavoro dei sindaci di società alquanto rischioso: 1) da un lato, sono molto ampi i loro doveri; 2) da un altro lato, la responsabilità è anche da omesso controllo sull'operato degli amministratori. La finalità dell'attività di vigilanza dei sindaci è quella di tutelare i soci e i creditori della società. Nella sentenza n. 28357 del 2020 in commento, la possibile responsabilità del sindaco viene valutata (ma infine esclusa) per omesso controllo sull'attività del liquidatore. L'art. 2407 c.c. disciplina il rapporto fra amministratori e sindaci, poiché si tratta della disposizione che regola gli organi sociali durante l'ordinaria attività della società. Nella fase della liquidazione, gli amministratori vengono sostituiti dai liquidatori, ma non è che i doveri del collegio sindacale vengano meno. Ne consegue che, nella fase della liquidazione, i sindaci hanno doveri di controllo dei liquidatori. Nella sentenza in commento si chiarisce che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse una posizione generale di garanzia. Egli invece risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce, il danno sarebbe stato evitato. Occorre un nesso causale fra l'omissione dei sindaci e il danno. Nel caso di specie, la contestazione avanzata dalla curatela fallimentare in ordine alla mancanza delle scritture contabili non è pertinente, in quanto vi è altra prova (mediante gli estratti conto) del fatto che i proventi della transazione fossero giunti alla società. Non vi è insomma nemmeno danno (ancor prima che mancare un nesso di causalità) e il sindaco non può essere condannato. La giurisprudenza mostra la notevole frequenza con cui i sindaci vengono condannati a risarcire i danni patiti dalla società. Fra il sindaco e la società viene ad esistenza un rapporto contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità del sindaco è di natura contrattuale. Un precedente simile a quello trattato nella sentenza del 2020 in commento è la decisione della Cass. 6 settembre 2007, n. 18728. Secondo questa pronuncia, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di operazioni non riportate nella contabilità. Vale anche il contrario: risponde il sindaco che non vigila sull'iscrizione in bilancio di poste che non vi dovevano essere iscritte o che dovevano essere iscritte in altro punto del bilancio. In questo senso si può segnalare Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538, secondo cui è configurabile ex art. 2407 c.c. la responsabilità dei sindaci di una società, i quali abbiano omesso di rilevare l'illegittima formazione e iscrizione in bilancio di determinate poste.
Normativa e giurisprudenza
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