Obbligo di allegare l'attestazione di cui all'art. 7 L. 3/2012 nella procedura di liquidazione del patrimonio

Lorenzo Rossi
12 Maggio 2021

In sede di reclamo ex artt. 737 ss. c.p.c., l'attestazione di cui all'art. 7 c. 1 L. 3/2012, in ipotesi di soddisfazione parziale dei creditori privilegiati in corso di procedura, deve essere allegata anche nel caso di domanda per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio?

In sede di reclamo ex artt. 737 ss. c.p.c., l'attestazione di cui all'art. 7 c. 1 L. 3/2012, in ipotesi di soddisfazione parziale dei creditori privilegiati in corso di procedura, deve essere allegata anche nel caso di domanda per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio?

Caso pratico - Due coniugi in stato di sovraindebitamento presentavano una domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dall'artt. 14 ter ss. L. 3/2012.

Considerata la complessiva situazione debitoria e l'attivo da destinare alla liquidazione, si stimava che i creditori privilegiati avrebbero ottenuto una soddisfazione solo parziale nel corso della liquidazione. Diversamente, i creditori chirografari non avrebbero beneficiato di alcuna attribuzione in loro favore.

In tal senso, si precisa che i debitori avevano predisposto un vero e proprio «piano di liquidazione», dal quale si poteva evincere il probabile grado di soddisfacimento dei creditori nel corso della procedura.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, rigettava la domanda, ritenendo il ricorso inammissibile in quanto, fra le altre cose, risultava sfornito della documentazione richiesta dalla legge. Precisamente, ad avviso del giudice designato, i ricorrenti non avevano prodotto l'attestazione di incapienza ex art. 7 L. 3/2012.

I coniugi, ritenendo erronee le argomentazioni poste alla base della motivazione della pronuncia di inammissibilità, decidevano di impugnare il decreto ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 e dell'art. 737 ss. c.p.c.

In particolare, i reclamanti sostenevano l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale in composizione monocratica, assumendo che la predetta attestazione fosse necessaria solamente nel caso di accordo con i creditori o di piano del consumatore, e non anche nelle procedure di liquidazione del patrimonio.

Nonostante ciò, i coniugi si attivavano, domandando al gestore della crisi la predisposizione dell'attestazione, al fine di allegarla al reclamo.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, alla luce delle integrazioni, con decreto 8 aprile 2021, accoglieva il reclamo, ribadendo in ogni caso la necessità, anche per le liquidazioni del patrimonio, di allegare al ricorso l'attestazione del gestore comprovante l'incapienza dei beni costituenti l'attivo della procedura.

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento si esprime sulla documentazione che il debitore deve allegare per accedere ad una procedura da sovraindebitamento, ed in particolare alla liquidazione del patrimonio di cui all'artt. 14 ter ss. L. 3/2012, laddove i beni che saranno ragionevolmente liquidati non garantiranno una soddisfazione integrale del passivo privilegiato.

Come noto, l'art. 7 L. 3/2012 stabilisce che «il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (…) un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (…). È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».

Tale norma prevede espressamente l'obbligo di allegare alla proposta di accordo con i creditori (ed anche al piano del consumatore) la c.d. attestazione di incapienza dei beni, ovverosia quell'attestazione dell'organismo di composizione della crisi con la quale si conferma che la misura di soddisfazione dei creditori privilegiati non può essere superiore a quella prevista.

Nonostante l'art. 7 L. 3/2012 non faccia alcuna menzione della procedura liquidatoria e nonostante l'art. 14 ter del medesimo testo normativo non annoveri l'attestazione di incapienza tra i documenti da allegare, ad avviso del Tribunale di Mantova tale documento deve essere allegato ai ricorsi per l'apertura delle liquidazioni se, sin dall'origine, non vi sono prospettive di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati.

Ed infatti, a parere del collegio (e anche del giudice designato), la necessità dell'attestazione di incapienza nella liquidazione del patrimonio si desumerebbe «da una lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 7 L. 3/2012, 160, comma 2, e 182 ter, comma 1, L.F., posto che, vigendo la regola generale secondo cui i crediti privilegiati debbono essere soddisfatti integralmente, la deroga alla stessa trova giustificazione solo nell'ipotesi in cui venga attestato, nelle forme di legge, che il pagamento avverrà in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato del cespite (…)».

Peraltro, sempre secondo l'organo giudicante, non si potrebbe giungere alla conclusione opposta a quella rassegnata per il sol fatto che l'art. 14 ter L. 3/2012 ometta di richiamare la disposizione che prevede l'attestazione, poiché tale lacuna sarebbe attribuibile ad un mero difetto di coordinamento.

Invero, le conclusioni cui il Tribunale di Mantova è giunto non paiono condivisibili.

La c.d. attestazione di incapienza, infatti, è funzionale a certificare che la degradazione al chirografo di una parte di un credito privilegiato sia giustificata dall'impossibilità di soddisfare integralmente il privilegio mediante la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione.

Tale attestazione, però, estrinseca la sua funzionalità nei casi in cui la proposta di ristrutturazione dei debiti non avvenga tramite la cessione dei beni che compongono il patrimonio del debitore. Diversamente, laddove si preveda la vendita, l'attestazione sarebbe del tutto inutile, essendo il creditore privilegiato destinato a soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene medesimo.

Ebbene, la procedura di liquidazione del patrimonio è una procedura totalmente liquidatoria, equiparabile al fallimento, nel corso della quale vengono liquidati tutti i cespiti di proprietà del soggetto sovraindebitato (con limitatissime esclusioni), senza che sia richiesta la predisposizione di un piano (come affermato erroneamente dal Tribunale di Mantova).

In ragione di questo carattere liquidatorio e dell'inutilità dell'attestazione di incapienza nell'ipotesi di soddisfacimento dei creditori mediante cessione dei cespiti stessi, parrebbe più corretto affermare che l'omesso richiamo all'art. 7 da parte dell'art. 14 ter L. 3/2012 non sia il frutto di un difetto di coordinamento ma sia, al contrario, l'esito di una consapevole scelta compiuta dal legislatore.

Normativa

  • Art. 737 c.p.c.
  • Art. 7l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 terl. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3

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