Concessione del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato
27 Maggio 2021
Il collegio giudicante, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, ha discrezionalità nello stabilire il termine entro cui la debitrice debba procedere al deposito di piano e proposta di concordato? Nell'esercitare questo potere occorre tener conto delle caratteristiche dell'attività di impresa e delle condizioni del mercato in generale?
Caso pratico - Una società in stato di crisi, priva delle liquidità sufficienti per soddisfare i propri creditori, decideva di ricorrere alla procedura di concordato preventivo e depositava presso il Tribunale di Udine una domanda ex art. 161, comma 6, L.F. Nel far ciò, la debitrice chiedeva al Tribunale che le fosse concesso il termine (per depositare piano e proposta di concordato) nella misura massima consentita dalla legge in assenza di istanze di fallimento pendenti, ovverosia centoventi giorni. Il Tribunale di Udine, tuttavia, nonostante alcun creditore o il pubblico ministero avessero chiesto di accertare lo stato di insolvenza della società, riteneva non vi fossero i presupposti per concedere il termine di centoventi giorni e, di conseguenza, statuiva, con decreto 8 febbraio 2021, che la ricorrente dovesse depositare la domanda definitiva entro e non oltre novanta giorni.
Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia oggetto del presente commento approfondisce la questione del termine da concedere all'imprenditore che chiede l'apertura di una procedura di concordato preventivo c.d. in bianco. Come noto, l'art. 161, comma 6, L.F. stabilisce che «l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni». Peraltro, il comma 10 del medesimo articolo, nel regolare l'ipotesi in cui all'atto del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato con riserva siano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento della debitrice, impone che il termine per il deposito di piano e proposta sia ridotto sino alla misura di sessanta giorni (sempre prorogabili). Ebbene, il Tribunale di Udine chiarisce che il collegio che si deve pronunciare sul ricorso per la concessione del termine ha piena discrezionalità nel definire il lasso di tempo entro cui l'imprenditore debba presentare il piano di concordato, senza che a nulla rilevi la richiesta del debitore. L'unico limite, chiaramente, è costituito dal termine massimo (di centoventi giorni) e da quello minimo (di 60 giorni) stabiliti dalla legge. Nel far ciò, il Tribunale deve prendere in esame tutte le circostanze della fattispecie specifica, quali ad esempio l'ammontare degli oneri finanziari per la gestione in continuità dell'azienda che maturano a carico della debitrice a seguito della presentazione del ricorso, il rischio che il ceto creditorio subisca dei pregiudizi e la situazione del settore in cui opera la società ricorrente. Nondimeno, in un periodo come quello attuale, tristemente connotato dalla costante diffusione della pandemia da Covid-19, andranno considerati e valutati anche gli effetti economici e finanziari dell'emergenza epidemiologica. In altre parole, pur considerando che il debitore, in presenza dei presupposti legislativi, abbia pieno diritto di chiedere al tribunale l'assegnazione di un termine per il deposito della domanda di concordato c.d. piena, il Tribunale non può reputarsi in alcun modo vincolato dalla richiesta quantitativa che eventualmente formula. Va segnalato che in senso del tutto analogo al decreto in commento si sono espressi diversi tribunali e corti territoriali (cfr. App. Catanzaro 20 Ottobre 2014 e Trib.Terni, 8 Novembre 2013). Dopo aver chiarito quanto sopra, peraltro, il Tribunale di Udine ha cura di ribadire che, come la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte, il termine per il deposito del piano di concordato inizia a decorre non dalla data di emissione del decreto ex art. 161, comma 6, L.F., né tantomeno dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria, ma da quella di presentazione della domanda c.d. in bianco (Cass. 1 novembre 2018, 29740).
Normativa e giurisprudenza
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