Sovraindebitamento: la cessione del quinto non è opponibile alla procedura
03 Giugno 2021
È applicabile alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 il principio già valido in caso di fallimento del debitore cedente il quinto dello stipendio, per cui la cessione medesima diviene inefficace nei confronti della procedura di composizione della crisi?
Caso pratico - In una procedura di liquidazione del patrimonio, formato, nello specifico caso, unicamente da reddito da lavoro, si pone il problema dell'opponibilità, alla procedura da sovraindebitamento, della cessione del quinto dello stipendio del debitore.
Spiegazioni e conclusioni - Per individuare la soluzione occorre comprendere cosa sia la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 e cosa possa rientrare nella nozione di patrimonio (liquidabile). La liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma 1 sia dell'art. 7, comma 2 lett. a) richiamato dall'art. 14 ter citato. È la procedura alternativa alle procedure di composizione della crisi costituite dall'accordo con i creditori e dal piano del consumatore, rappresentando per il soggetto sovraindebitato l'extrema ratio perché comporta il sacrificio del suo intero patrimonio. Quest'ultimo, a titolo esemplificativo, è comprensivo di: beni mobili registrati (automobili, moto, natanti e così via) e non (arredamento, oggetti di valore e così via), beni immobili, crediti, quote sociali ma anche beni e crediti sopravvenuti negli anni di durata della procedura liquidatoria. Sono invece esclusi dal patrimonio, sempre a titolo esemplificativo, rimandandosi, per l'elenco completo, all'art. 14 ter comma 6: crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., crediti di natura alimentare e mantenimento, stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia come indicati dal giudice. Ottenuto il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove. Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovi debiti, potrà aspirare ai benefici dell'esdebitazione. Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l'esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito. Con un decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, il Tribunale di Busto Arsizio in una procedura ove non è stato conferito alcun bene immobile del debitore ha confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente in merito all'inopponibilità alla procedura della cessione del quinto. Uno dei finanziamenti era stato infatti concesso al soggetto sovraindebitato dietro la cessione del quinto della busta paga. È, infatti, per il giudice adito applicabile alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 il principio già valido in caso di fallimento del debitore cedente il quinto dello stipendio, per cui la cessione medesima diviene inefficace nei confronti della procedura di composizione della crisi. Il creditore, quindi, subisce la falcidia al pari degli altri creditori chirografari, in virtù del divieto di inizio o prosecuzione delle procedure esecutive. Diversamente, risulterebbe violata la par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.: il trasferimento del credito futuro a favore del cessionario-creditore opera solo quando detto credito viene ad esistere, ovverosia quando il cedente-debitore percepisce gli emolumenti. Trattandosi di cessione pro solvendo, il cedente ben può disporre del credito futuro, destinandolo ad una procedura concorsuale universalmente satisfattiva. Il decreto definisce chiaramente la natura della liquidazione del patrimonio e il trattamento delle tipologie dei creditori: “Va precisato che il trattamento retributivo percepito dal debitore deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto il creditore (omissis) non potrà beneficiare – per il periodo successivo al deposito del presente decreto di apertura – dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio (previsto dal finanziamento n. (omissis) in atti)”. (…) “Si tratta quindi di una procedura “universale” che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della par condicio creditorum in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.”. I risvolti pratici di quanto disposto sono notevoli: la busta paga del soggetto sovraindebitato ritorna “piena”, con maggiori disponibilità da destinare al soddisfacimento dei creditori e alle necessità di sostentamento.
Normativa e giurisprudenza
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