Concordato preventivo: verifica della fattibilità economica sulla scorta di dati prognostici e casi di esclusione dal voto dei chirografari

Francesca Monica Cocco
10 Giugno 2021

Nel concordato in continuità l'esclusione dal voto può riguardare anche i creditori chirografari, ove ne sia previsto l'integrale soddisfacimento, pur fondandosi, quest'ultimo, sulla verifica di fattibilità economica della proposta in termini prognostici?

Nel concordato in continuità l'esclusione dal voto può riguardare anche i creditori chirografari, ove ne sia previsto l'integrale soddisfacimento, pur fondandosi, quest'ultimo, sulla verifica di fattibilità economica della proposta in termini prognostici?

Caso pratico - Nell'ambito di una proposta di piano concordatario in continuità aziendale con dismissione di assets non funzionali, venivano inserite cinque classi di appartenenza, di cui due classi (1 e 2) di creditori ipotecari e prelatizi e tre classi (3, 4 e 5) rispettivamente di creditori chirografari, chirografari con garanzia di terzi e chirografari postergati; tutti soddisfatti al 100%, ad eccezione dei chirografari postergati, soddisfatti al 10%.

In guisa da porsi attenta valutazione, da parte del tribunale, in sede di ammissione del debitore alla procedura, della opportunità o meno della convocazione dei creditori, con particolare riferimento ai creditori soddisfatti al 100% sebbene chirografari ed ai creditori chirografari postergati, soddisfatti al 10% in misura falcidiata, nonostante la plausibile incertezza dell'integrale soddisfazione dei crediti ammessi al chirografo.

In particolare, per la soluzione del caso pratico, è stato necessario da parte del tribunale puntualizzare la nozione di fattibilità economica della proposta in termini prognostici, con la conseguenza che l'integrale soddisfazione dei crediti ammessi al chirografo può essere astrattamente ipotizzabile in sede di verifica.

Spiegazioni e conclusioni - La sentenza in esame affronta l'eventualità di escludere dal voto i creditori chirografari, sulla scorta del previsto soddisfacimento al 100%, sebbene quest'ultimo non costituisca un dato certo, ma meramente previsionale.

Ebbene, il Tribunale di Benevento, con provvedimento del 14 aprile 2021, così si esprime: “Prevedendo il piano l'integrale soddisfazione di tutte le classi creditorie, eccezion fatta per il creditore postergato, si può ritenere, di fatto, superata la fase della convocazione dei creditori per l'approvazione del concordato”.

L'esclusione dal voto per tali creditori viene giustificata dalla lettera dell'art. 177 L.F. , secondo cui all'integrale pagamento corrisponde una sostanziale indifferenza per le sorti del concordato (data l'assenza di un concreto pregiudizio).

Secondo il tribunale, l'obiezione - tale per cui la percentuale di soddisfacimento del 100% è soltanto sperata e non certa - sarebbe del tutto infondata, in quanto la stessa previsione di pagamento dei privilegiati, nel concordato omologato, non è caratterizzato da certezza assoluta, ma dipende dagli esiti della procedura; ciò nonostante, è pacifico che i creditori privilegiati non votino in adunanza.

In sostanza, la valutazione del tribunale si basa sullo scenario concordatario astrattamente ipotizzato e concretamente ritenuto fattibile. Il soddisfacimento dei creditori non è semplicemente ambito o sperato, ma rappresenta verosimilmente una certezza, derivante dalla plausibilità e dalla realizzabilità prima facie del piano.

Il provvedimento in esame, dunque, rileva anche in relazione alla verifica della fattibilità economica del piano concordatario. Fattibilità, invero, che si differenzia dalla convenienza della proposta.

Come già affermato dalle Sezioni Unite, la fattibilità è la “prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati e può riguardare la fattibilità giuridica o la fattibilità economica del piano di concordato” (Cass., S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

Tuttavia la nozione di fattibilità del piano, come noto, ha subito importanti cambiamenti nell'ambito del nuovo Codice della crisi di impresa, di cui al D.Lgs. 14/2019. In particolare, la L. 155/2017, nota come Legge Rordorf, ha inteso attribuire, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità economica del piano stesso.

Sicché l'art. 47, comma 1, CCI (ante correttivo), recependo la legge delega, prevedeva che, in fase di apertura del concordato preventivo, il tribunale dovesse verificare “l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano”. Successivamente, con intervento del D. Lgs. 147/2020, noto come correttivo, è stato espunto il termine “giuridica” tanto all'art. 47, comma 1, CCII quanto all'art. 48, comma 3, CCI, permanendo dunque la verifica circa “l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano”.

Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite in tema di aggancio alle norme del CCI quale utile criterio interpretativo, nelle more della loro entrata in vigore, in forza della continuità degli istituti (Cass. S.U. 24 giugno 2020, n. 12476 e Cass. S.U. 25 marzo 2021, n. 8504), nel provvedimento in esame, il tribunale propende motivatamente per la valutazione positiva di fattibilità economica del piano e della proposta, in termini prognostici, escludendo dal voto i creditori chirografari per i quali la proposta prevede il soddisfacimento integrale.

Al fine, poi di garantire comunque ai creditori la valutazione consapevole della proposta, ovvero la valutazione della convenienza di quanto e come offerto dal debitore (ad esempio, i tempi di adempimento enucleati nel piano), il tribunale ritiene assorbente la relazione del commissario giudiziale, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 172 L.F.; onde consentire a ciascuno di essi di valutare il ricorso ai sensi dell'art. 180, comma 4, L.F., per prospettare al tribunale la mancanza di convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili e consentire l'eventuale deposito di proposte concorrenti ai sensi dell'art. 163 L.F.

Per quanto riguarda la classe relativa ai creditori chirografari postergati, essi vengono esclusi dal voto, e pertanto, nel caso in esame, il tribunale ha disposto – complessivamente – di non darsi luogo alla convocazione dei creditori.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 177 .L.F.
  • Art. 47, comma 1, CCI
  • Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521
  • Cass. S.U. 24 giugno 2020, n. 12476
  • Cass. S.U. 25 marzo 2021, n. 8504
  • Trib. Benevento 14 aprile 2021

Per approfondire

  • G. ANGARONI - F. CESARE, Inammissibile la proposta concorrente di concordato carente in punto di fattibilità giuridica ed economica, in ilfallimentarista.it, 29 marzo 2021
  • C. RAVINA, Fattibilità (bussola), in Ilfallimentarista.it, 5 giugno 2020
  • In commento a Cass. 8504/2021: A. Paganini, Transazione fiscale: il sindacato sulle mancate adesioni dell'amministrazione finanziaria spetta al giudice ordinario, in ilfallimentarista.it, 30 marzo 2021

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