L'apertura di una procedura concorsuale secondaria in altro Paese costituisce un atto di straordinaria amministrazione

01 Settembre 2021

L'apertura di una procedura concorsuale secondaria in un altro Paese membro dell'Unione Europea, che comporta l'assoggettamento di una parte del patrimonio dell'impresa ad una diversa procedura, è qualificabile come atto di straordinaria amministrazione e, pertanto, deve essere autorizzato dal tribunale (o dal giudice delegato)?

L'apertura di una procedura concorsuale secondaria in un altro Paese membro dell'Unione Europea, che comporta l'assoggettamento di una parte del patrimonio dell'impresa ad una diversa procedura, è qualificabile come atto di straordinaria amministrazione e, pertanto, deve essere autorizzato dal tribunale (o dal giudice delegato)?

Caso pratico - Una società depositava dinanzi al Tribunale di Mantova, nell'anno 2020, una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare piano e proposta nei termini assegnati dal tribunale.

La debitrice esercitava l'attività di impresa non sono in Italia ma anche, tramite sedi operative secondarie, anche in Gran Bretagna.

Non essendo tali sedi ritenute imprescindibili ai fini della prosecuzione dell'attività e per il buon esito della procedura di concordato preventivo, la società intendeva procedere a richiedere al Tribunale, ai sensi dell'art. 169 bis L.F., lo scioglimento dei contratti di locazione aventi ad oggetto le unità operative menzionate.

Tuttavia, la ricorrente, non avendo certezze in ordine al conseguimento di un provvedimento autorizzativo allo scioglimento dei contratti, decideva di promuovere, sulla base dell'art. 34 ss. Reg. UE 2015/848, anche una procedura concorsuale in Gran Bretagna.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Recesso del Regno Unito e di Irlanda del Nord dall'Unione Europea si stabilisce che si applichi, sino al termine del periodo di transizione del 31 dicembre 2020,«il regolamento (UE)2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (…) alle procedure di insolvenza (…) a condizione che la procedura principale sia stata aperta prima della fine del periodo di transizione». Pertanto, in applicazione del predetto regolamento, la società decideva di promuovere una procedura secondaria dinanzi ai competenti organi giudiziari della Gran Bretagna per ottenere lo scioglimento dei contratti di locazione pendenti.

L'istanza veniva formulata ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F.

Il commissario giudiziale, ritenendo ammissibile la richiesta di sottoporre una parte del patrimonio della società ad una diversa procedura di insolvenza, formulava un parere favorevole all'instaurazione di quest'ultima.

Il Tribunale di Mantova, con decreto del 3 giugno 2021, anche sulla scorta del parere del commissario giudiziale, autorizzava la società a promuovere una procedura concorsuale secondaria.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Mantova si è pronunciato sulla natura di atto di straordinaria amministrazione, rispetto al concordato preventivo precedentemente instaurato in Italia, della promozione di una (ulteriore) procedura concorsuale in altro Paese membro dell'Unione Europea (nel caso di specie si trattava della Gran Bretagna, in ragione della transitoria applicazione del Reg. UE 2015/848 ex art. 67 del Recesso dalla stessa UE di Regno Unito e Irlanda del Nord).

In primo luogo, il collegio che si è espresso sull'istanza depositata dalla società, ha chiarito che il concordato preventivo c.d. in bianco deve qualificarsi come vera e propria procedura concorsuale ai sensi dell'art. 34 Reg. UE 2015/848, e che, dunque, potendo definirsi «principale» la medesima procedura, si può concludere che quella incardinata in Gran Bretagna debba essere ritenuta «secondaria».

Chiarito ciò ed accertato che si possa applicare il Reg. UE citato, il Tribunale di Mantova ha affermato che la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di carattere secondario in altro Paese membro dell'Unione Europea costituisca un atto di straordinaria amministrazione e, come tale, vada previamente autorizzato dal tribunale, nella fase di c.d. pre-concordato, o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 167 L.F., a seguito dell'apertura della procedura.

Il collegio giudicante è giunto a tale conclusione poiché l'instaurazione di una procedura di insolvenza secondaria comporta dei costi ed il depauperamento di una parte del patrimonio sociale, con conseguente pregiudizio della massa.

A tal fine, occorre ricordare che, sulla base degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la qualificazione di un atto come di ordinaria o straordinaria amministrazione dipende fondamentalmente dall'idoneità dello stesso ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, «pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi» (in questo senso, v. Cass. 20 ottobre 2005, n.20291).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 167 L.F.
  • Art. 169bisL.F.
  • Art. 34 Reg. UE 2015/848
  • Cass. 20 ottobre 2005, n.20291

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